Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 22 gennaio 2025, n. 69

Presidente: Carpentieri - Estensore: Nasini

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno stagionale n. 18219257, rilasciato in data 20 luglio 2022 e valido fino al 24 febbraio 2023, ha presentato in data 27 marzo 2023 istanza di conversione del permesso medesimo in permesso per lavoro subordinato.

La Prefettura di Modena, dapprima in data 1° maggio 2023 ha rilasciato il nulla osta, provvedendo, d'altronde, in data 7 ottobre 2024, a revocarlo, sulla scorta della seguente motivazione, in sintesi: alla data di presentazione dell'istanza di richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, lo straniero non risultava titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità da convertire.

La Questura di Modena, per contro, con provvedimento datato 30 agosto 2024, ha respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in ragione della mancata allegazione da parte del ricorrente del mod. 209 e del contratto di soggiorno per lavoro, in conformità agli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 394 del 1999.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:

1) il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione adottato dalla Prefettura di Modena in data 7 ottobre 2024, sarebbe illegittimo in quanto l'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, che disciplina la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, non prevederebbe alcun termine perentorio entro il quale il lavoratore debba avanzare la richiesta di conversione, la scadenza del permesso di soggiorno stagionale non essendo un limite ostativo alla conversione; l'Amministrazione non avrebbe a tal riguardo preso in considerazione le osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241 del 1990;

2) il provvedimento della Questura sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 10-bis l. n. 241 del 1990, non avendo l'Amministrazione procedente adempiuto all'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, privando il ricorrente della possibilità di regolarizzare la propria posizione;

3) la revoca del nulla osta da parte della Prefettura e il diniego del permesso di soggiorno da parte della Questura lederebbero il legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente con il rilascio iniziale del nulla osta.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo e insistendo comunque per il rigetto dello stesso.

All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata.

Preliminarmente, va rilevato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, sollevata dall'Amministrazione resistente, non sia fondata.

Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento in materia di ricorso cumulativo, a mente del quale è da ritenere ammissibile siffatto ricorso laddove i provvedimenti impugnati siano tutti riferibili al medesimo procedimento amministrativo, inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e purché con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell'apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati (cfr. C.d.S., Sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10945).

Nel caso di specie è evidente che il provvedimento della Prefettura e della Questura si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio in favore dello straniero del titolo di soggiorno dallo stesso richiesto.

Tra l'altro come si dirà a breve, proprio la revoca del nulla osta - che si anticipa essere illegittima - ha in ogni caso impedito al ricorrente di poter superare il difetto documentale riscontrato dalla Questura.

Al riguardo, la fattispecie in esame è regolata dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale «il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4».

A tal proposito, quindi, applicando gli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 394 del 1999, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente avanti al quale, a fronte del rilascio di nulla osta alla conversione, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, e contestualmente lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica.

Ciò premesso, per quanto concerne la censura del provvedimento prefettizio, occorre rammentare l'insegnamento del Consiglio di Stato, secondo il quale «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell'esito favorevole della procedura per l'attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno "sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione" (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995)... In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l'inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l'esito favorevole del procedimento per l'attribuzione della quota di conversione del titolo» (C.d.S., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604).

Pertanto, la revoca del nulla osta risulta illegittima anche perché nel caso di specie la richiesta di conversione è stata presentata solo un mese dopo la scadenza del permesso.

Ne consegue che il provvedimento prefettizio di revoca deve essere annullato.

Per contro, va rilevato come il rigetto del permesso di soggiorno non può essere annullato per gli specifici motivi dedotti da parte ricorrente, con riguardo alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241 del 1990 e alla lesione del legittimo affidamento.

Infatti, è pacifico che il ricorrente non ha prodotto né prima, né nel presente giudizio tanto il modulo 209, quanto il contratto di soggiorno sottoscritto, sì che anche se fosse dimostrata una violazione dell'art. 10-bis nulla sarebbe prevedibilmente cambiato, anche perché, a giustificazione dell'omissione del ricorrente non avrebbe potuto essere diversamente.

La Questura, infatti (ma il presente rilievo non è stato dedotto da parte ricorrente, sì che assume rilievo solo ai fini conformativi, come si dirà), ha errato nel definire immediatamente la pratica senza verificare presso la Prefettura lo stato del procedimento della stessa: d'altronde, la revoca del nulla osta da parte della stessa avrebbe comunque condotto ad un rigetto della domanda di rilascio del permesso, in quanto non avrebbe in alcun modo potuto essere presentato il contratto di soggiorno e il modulo 209 alla Questura.

Parimenti, non sussiste alcuna lesione dell'affidamento, perché il rilascio del permesso può avvenire solo a seguito della presentazione del modulo 209 e del contratto di soggiorno.

D'altronde, poiché, come detto, il provvedimento della Prefettura e quello della Questura si collocano nella medesima sequenza procedimentale-provvedimentale, e poiché la mancata allegazione del modello 209 e del contratto di soggiorno conseguono alla illegittima mancata conclusione della procedura di conversione avanti alla Prefettura, il diniego reso dalla Questura deve ritenersi dato "allo stato degli atti procedimentali", e non impedisce il successivo rilascio del permesso, all'esito del rinnovo della procedura avanti alla Prefettura in conseguenza dell'annullamento del nulla osta.

Pertanto, il ricorso deve essere in parte accolto limitatamente alla revoca prefettizia con conseguente annullamento della stessa; deve essere, invece, respinto con riguardo al rigetto della Questura.

Il Collegio precisa, d'altronde, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., che la Prefettura dovrà, entro trenta giorni dall'annullamento della revoca, concludere la procedura di conversione per quanto di competenza e, all'esito, laddove siano sottoscritti il contratto di soggiorno e il mod. 209, gli stessi dovranno essere trasmessi alla Questura di Modena che dovrà procedere conformemente a quanto previsto dall'art. 36 d.P.R. n. 394 del 1999, senza frapporre il diniego oggetto del presente ricorso.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni indicate in epigrafe, e per l'effetto:

1) annulla il provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Modena;

2) respinge l'impugnazione del diniego di rilascio del permesso emesso dalla Questura;

3) ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., la Prefettura e la Questura dovranno procedere nei termini indicati e in conformità a quanto previsto in parte motiva.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.