Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 23 gennaio 2025, n. 1407
Presidente: Adamo - Estensore: Dello Preite
FATTO E DIRITTO
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicato in data 6 agosto 2019 un avviso per la presentazione di progetti volti a contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa, finanziati con fondi strutturali europei.
Gli artt. 2 e 7 del prefato avviso ammettono all'iniziativa soltanto le scuole statali e le scuole paritarie non commerciali, definite come quelle che erogano servizi a titolo gratuito o con remunerazione simbolica.
2. Con il mezzo di gravame all'esame, l'Associazione nazionale istituti non statali di educazione e istruzione (per brevità, ANINSEI) e la società a responsabilità limitata "Istituto superiore di istruzione" hanno impugnato siffatte previsioni dell'avviso di selezione, deducendo in particolare i seguenti ordini di censura:
I) violazione e falsa applicazione dell'art. 2.10 del regolamento UE n. 1303/2013, nonché dell'art. 11, comma 3, del d.l. n. 91/2013, convertito in l. n. 123/2017.
L'esclusione delle scuole paritarie gestite da enti commerciali sarebbe illegittima, poiché il regolamento UE non prevede limitazioni basate sulla natura giuridica dei beneficiari;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 125 del regolamento UE n. 1303/2013, nonché dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.
L'avviso pubblico discriminerebbe ingiustamente le scuole paritarie gestite da enti commerciali, nonostante queste applichino rette inferiori al costo medio per studente.
3. La difesa attorea ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli artt. 2 e 7 dell'avviso in questione, nella parte in cui tali disposizioni escludono dalla partecipazione alla procedura le scuole paritarie gestite da enti commerciali, con riserva di ogni ulteriore azione e richiesta di rifusione delle spese di lite.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, producendo relazione informativa con annessa documentazione ed instando, con successiva memoria, per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza di merito straordinario del 17 gennaio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
5. Preliminarmente il Collegio, con riferimento alla dichiarazione di rinuncia al mandato depositata dal difensore della parte ricorrente con atto del 15 febbraio 2022, osserva che il predetto difensore - pur avendo variato la propria iscrizione dall'albo ordinario all'albo speciale degli avvocati professori - conserva la possibilità di esercitare l'attività professionale, seppur nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario (v. art. 19, comma 2, l. n. 247 del 31 dicembre 2012); conseguentemente, la prefata rinuncia non produce effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore e non interrompe il giudizio, che può essere quindi proseguito ai sensi degli artt. 85 e 301, terzo comma, del codice di procedura civile, applicabili al processo amministrativo in virtù degli artt. 39 e 79 del d.lgs. n. 104/2010.
6. Ciò premesso, reputa il Collegio, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla difesa erariale, che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione ad agire delle ricorrenti.
6.1. Con riferimento ad ANINSEI, infatti, dalla lettura del relativo statuto emerge che trattasi di un'associazione che rappresenta sia le scuole paritarie commerciali sia quelle non commerciali (v. art. 3 del prefato statuto, prodotto sub all. n. 4 dell'indice di parte resistente, depositato il 29 gennaio 2020).
6.2. Sennonché, il ricorso è stato proposto dall'associazione in rappresentanza soltanto delle scuole paritarie commerciali, escluse dalle impugnate previsioni dell'avviso pubblico; ciò comporta che, in caso di accoglimento del ricorso, l'effetto prodotto sarebbe l'ampliamento dei beneficiari includendo le scuole paritarie commerciali, con conseguente limitazione del finanziamento destinato a quelle non commerciali.
6.3. A tal riguardo, la giurisprudenza consolidata precisa che la legittimazione degli enti portatori di interessi collettivi è subordinata alla sussistenza di due condizioni: i) l'attinenza della questione dibattuta alle finalità statutarie dell'associazione; ii) l'interesse tutelato deve risultare comune a tutti gli associati e non deve mirare a tutelare la posizione soggettiva di una sola parte di essi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 9 dicembre 2024, n. 9905).
6.4. Da ciò deriva che i conflitti interni all'associazione implicano automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio.
7. Anche con riferimento all'altro soggetto ricorrente, ossia l'Istituto superiore di istruzione, emerge ex actis la sua carenza di legittimazione ad agire, poiché il Comune di Santeramo in Colle, presso il quale esso ha sede, non è ricompreso tra le aree territoriali di esclusione sociale destinatarie degli interventi educativi de quibus (cfr. allegato 1 dell'avviso impugnato, prodotto sub all. n. 1-bis dell'indice di parte resistente).
8. Per le ragioni suesposte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della parte ricorrente.
9. Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione III-bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.