Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 9 gennaio 2025, n. 457

Presidente: Frasca - Relatore: Tassone

RILEVATO CHE

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. R. Mario chiedeva la condanna di B. Francesco all'immediato rilascio di una porzione immobiliare facente parte di un fabbricato di più ampia estensione sito in Marcianise.

Deduceva di essere divenuto proprietario del predetto immobile in forza della sentenza n. 69/2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, che aveva accolto la sua domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del preliminare di compravendita immobiliare da lui stipulato con B. Francesco con scrittura privata del 20 ottobre 2005.

Costituitosi in giudizio, B. Francesco eccepiva la nullità - derivata - della sentenza n. 69/2010 per omessa notifica dell'atto di citazione introduttivo del relativo giudizio, nonché la inammissibilità, improponibilità e manifesta infondatezza dell'avversaria domanda, la nullità della scrittura privata del 20 ottobre 2015 ai sensi dell'art. 2744 c.c. ed infine l'indeterminatezza del bene oggetto del richiesto rilascio.

1.1. Disposto il mutamento del rito, con sentenza n. 423/2016, pubblicata in data 1° febbraio 2016, il tribunale, rilevata l'infondatezza della domanda di nullità derivata, riteneva preclusa dal giudicato (esterno), costituito dalla sentenza n. 69/2010, ogni valutazione in merito alla pretesa nullità del contratto preliminare, per cui disattendeva le domande riconvenzionali tutte proposte dal convenuto e, in accoglimento della domanda attorea, lo condannava all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza B. Francesco proponeva appello.

Si costituiva, resistendo al gravame, R. Mario.

2.1. Con sentenza n. 5578/2022 del 30 dicembre 2022 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata.

3. Avverso la sentenza B. Francesco propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

4. In data 20 aprile 2024 il Consigliere delegato ha formulato, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., proposta di decisione accelerata del seguente tenore: "Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. avendo la Corte di merito deciso in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offrendo elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; costituisce invero jus receptum il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (v. e pluribus Cass. n. 1259 dell'11 gennaio 2024; n. 33021 del 9 novembre 2022, Rv. 666229; Cass. n. 6091 del 4 marzo 2020); nella specie non può dubitarsi che, come del tutto correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito, l'accoglimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con riferimento alla scrittura privata del 20 ottobre 2005, previamente qualificata quale preliminare di compravendita immobiliare, presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare medesimo con conseguente preclusione da giudicato (esterno) dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione e/o domanda proposte dall'odierno appellante tendenti sia a una diversa qualificazione dell'accordo predetto in termini non di preliminare, ma di contratto di compravendita immediatamente traslativo del diritto, sia all'accertamento di un'eventuale simulazione e della violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c., sia della nullità del contratto anche per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; discende da ciò anche la manifesta infondatezza dei restanti motivi, essendo del tutto evidente che, con tale motivazione, la Corte di merito ha anche pronunciato (e lo ha fatto in termini pienamente comprensibili) sui motivi di gravame diretti per l'appunto a iterare domande o eccezioni da considerarsi precluse dal giudicato".

5. In data 27 maggio 2024 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, depositava telematicamente istanza di decisione del ricorso, che veniva pertanto avviato all'adunanza camerale.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE

1. Va anzitutto premesso che il Collegio condivide integralmente le argomentazioni contenute nella proposta di decisione accelerata.

Pertanto, nel procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso, il Collegio espone considerazioni meramente esplicative di quanto già assunto nella suddetta proposta ex art. 380-bis c.p.c.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2907, 2908 e 2909 c.c. e artt. 34 e 324 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".

Censura l'impugnata sentenza, anche lamentando la violazione del disposto ex art. 34 c.p.c., là dove ha affermato che la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 60/2010, che ha accolto la domanda proposta da Mario R. contro Francesco B. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., è passata in giudicato ed ha quindi rilevato che - giusto il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile - nel presente giudizio resta precluso qualsivoglia esame in ordine alle domande riconvenzionali proposte dal B., dal momento che è stato ormai incontrovertibilmente accertato l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene in favore di Mario R.

2.1. Il motivo è privo di fondamento in termini tali da impingere in inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte e costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono" (tra le tante, v. Cass., 11 gennaio 2024, n. 1259; Cass., 12 settembre 2022, n. 26807; Cass., 4 marzo 2020, n. 6091; Cass., 30 giugno 2009, n. 15343).

Orbene, dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta che la corte di merito ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza con cui - in accoglimento della domanda in allora proposta da Mario R. ai sensi dell'art. 2932 c.c. - la scrittura privata stipulata inter partes è stata qualificata come contratto preliminare, valido ed efficace, ed ha affermato che tali statuizioni, passate in giudicato, precludono l'esame di qualsivoglia domanda o eccezione, proposta dall'allora appellante ed ora ricorrente, volta o a prospettare una diversa qualificazione dell'accordo predetto in termini non di preliminare, ma di contratto di compravendita immediatamente traslativo del diritto, ovvero ad accertare un'eventuale simulazione e la violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c., ovvero ancora ad accertare la nullità del contratto anche per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.

L'impugnata sentenza ha dunque deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e quanto - ripetutamente ma solo assertivamente - affermato dal ricorrente nel motivo - secondo cui "nel caso concreto, la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 del c.c., non preclude la esperibilità dell'azione di nullità o annullamento della scrittura privata posta a fondamento della richiesta di esecuzione specifica contemplata nella norma"- non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

2.2. Priva di pregio risulta poi l'ulteriore questione che il motivo pone anche in relazione a quanto previsto dall'art. 34 c.p.c., e cioè che - a dire del ricorrente - «il giudicato si forma non su "tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto" nella motivazione dell'iter decisorio, ma soltanto sull'"accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti", che abbia costituito oggetto effettivo di deliberazione e di pronunzia (rel. min. n. 1186; retro par. 1). Ciò comporta che - al di fuori dei presupposti cui l'art. 34 c.p.c. subordina il configurarsi dell'accertamento incidentale "con autorità di giudicato" - la cognizione dei meri fatti storici o dei singoli fatti giuridici in sé considerati, al pari di quella dei fatti-diritti non dedotti ai sensi dell'art. 34 c.p.c., è sempre effettuata dal giudice incidenter tantum e non integra alcuna statuizione, idonea al giudicato (esplicito od implicito), che ne possa precludere l'ulteriore deduzione od allegazione in un nuovo processo per cui la preclusione da giudicato opera unicamente in presenza di una precisa identità soggettiva ed oggettiva della seconda causa, rispetto alla prima, da cui la predetta preclusione sorge» (v. p. 15 del ricorso, ove viene richiamato quale precedente Cass., n. 2113/2003).

In disparte il non marginale rilievo per cui l'accenno all'art. 34 c.p.c. è del tutto assertivo e trascura gli insegnamenti di questa Suprema Corte in tema di distinzione tra "causa" pregiudiziale e "questione" pregiudiziale (su cui v. ampiamente la recente Cass., 19 luglio 2024, n. 19934 in tema di regolamento di competenza), giova ricordare che costante orientamento di legittimità afferma che "Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico" (Cass., 29 dicembre 2021, n. 41895; Cass., 17 maggio 2018, n. 11754; Cass., 23 luglio 2024, n. 20351).

Nel caso di specie, come puntualmente rilevato nella proposta di decisione accelerata, la corte territoriale si è pronunciata conformemente ai suindicati principi di diritto, dai quali deriva che l'accoglimento dell'azione ex art. 2932 c.c. da parte della sentenza, passata in giudicato, che produca gli effetti del contratto non concluso, non solo implica la qualificazione dell'accordo tra le parti in termini di contratto preliminare, ma anche presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto stesso, con conseguente preclusione da giudicato (esterno) dell'esame di ogni ulteriore deduzione, domanda od eccezione, sia finalizzata ad ottenere una diversa qualificazione del contratto sia finalizzata ad ottenerne la declaratoria di inefficacia o invalidità.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., 1963, 2744, 1414 e seg.ti, 1346 e 1418 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.".

Censura l'impugnata sentenza là dove ha escluso la violazione, da parte del Tribunale, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sul rilievo per cui l'esame delle questioni in tema di inefficacia o invalidità del contratto sarebbe precluso dalla formazione del giudicato sulla base della già citata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

Svolge la medesima censura anche in termini di omesso esame ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., precisando che l'esame di tali domande e una pronuncia sulle stesse costituiva un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti sia in sede di primo grado con la memoria di costituzione che in secondo grado nell'atto di appello e nelle relative comparse conclusionali.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 112 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Omessa pronuncia. Nullità della sentenza".

Lamenta che l'appellante B. Francesco aveva formulato specifiche domande di nullità della scrittura privata del 20 ottobre 2005 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1963, 2744, 1414 e ss. c.c., 1346 e 1418 c.c., ma su tali domande la Corte di appello non aveva pronunciato ritenendole, come detto, precluse dal giudicato formatosi con la sentenza n. 69/2010.

5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 delle disp. di attuaz. c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. - Nullità della sentenza per mancanza e/o inesistenza di motivazione".

Lamenta che la dichiarata preclusione a decidere sulle domande riconvenzionali proposte dal sig. B. Francesco, fondata sulla formazione del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 69/2010, non sarebbe invero stata adeguatamente motivata dalla corte di merito, che sarebbe pertanto incorsa nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, pongono a questa Corte questioni il cui esame è precluso dalla sorte del primo motivo e vanno quindi dichiarati assorbiti.

7. In conclusione, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile e gli altri motivi vanno dichiarati assorbiti.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del controricorrente.

Considerato che il giudizio è stato definito in sostanziale conformità alla proposta di decisione accelerata, stante l'assorbenza della sua valutazione sul primo motivo, la Corte deve applicare il terzo e il quarto comma dell'art. 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. (Cass., Sez. un., 27 settembre 2023, n. 27433).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. il primo motivo. Dichiara in conseguenza assorbiti i restanti motivi.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore del controricorrente.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.