Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 27 gennaio 2025, n. 114
Presidente: Cacciari - Estensore: Papi
FATTO E DIRITTO
1. In data 14 novembre 2023 il signor Mohammed J., cittadino del Gambia, si presentava all'Ufficio immigrazione della Questura di Firenze, chiedendo la conversione del proprio permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Prato il 1° gennaio 2003, in permesso per lavoro subordinato.
Come risulta dalla dichiarazione resa dal signor J. in data 14 novembre 2023, timbrata e firmata dalla Questura di Firenze, e presente nel fascicolo di causa, l'Amministrazione rifiutava l'istanza e, conseguentemente, il cittadino straniero chiedeva il rinnovo del permesso per protezione speciale.
2. Il ricorrente impugnava il suddetto rifiuto, inizialmente, dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze, nella causa R.G. 13996/2023. Il Tribunale ordinario, con sentenza n. 426 dell'8 febbraio 2024, declinava la giurisdizione, affermando che la controversia avrebbe dovuto essere conosciuta dal giudice amministrativo.
La causa intrapresa dal signor J. veniva perciò riassunta dinanzi a questo Tribunale Amministrativo, cui il ricorrente chiedeva l'annullamento del rifiuto di conversione, per i dedotti vizi di eccesso di potere e violazione di legge, con riferimento all'art. 7, commi 2 e 3, l. 241/1990.
2.1. L'Amministrazione dell'interno si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
3. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2024 la causa era trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. In primo luogo, occorre precisare che la dichiarazione del 14 novembre 2023, sottoscritta e timbrata dalla Questura, dimostra l'avvenuto implicito rifiuto, da parte dell'Amministrazione, dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno di protezione speciale del signor J.
Invero, per costante indirizzo giurisprudenziale, il provvedimento implicito si configura allorquando la P.A., pur non formalizzando la propria volontà in un atto scritto, tenga una condotta obiettivamente incompatibile con ogni diversa determinazione rispetto al corrispondente provvedimento formale: «Il provvedimento implicito è configurabile quando l'Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali o attraverso un comportamento conseguente ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente» (T.A.R. Toscana, Firenze, II, 8 febbraio 2024, n. 172; cfr.: T.A.R. Marche, Ancona, I, 20 novembre 2023, n. 743).
Nel caso di specie, il rifiuto dell'istanza di conversione inizialmente presentata dal signor J., documentato dalla dichiarazione del 14 novembre 2023 timbrata dalla Questura, è sintomatica dell'obiettiva e univoca volontà dell'Amministrazione di non accogliere la domanda stessa.
Sulla legittimità di tale implicito diniego deve perciò pronunciarsi questo Tribunale.
4.2. Il provvedimento (implicito) di reiezione dell'istanza di conversione è illegittimo.
L'art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 20/2023 (convertito in l. 50/2023), abrogando la lett. a) dell'art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, ha escluso la possibilità di conversione in permesso per lavoro del titolo di soggiorno per protezione speciale.
L'art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, reca tuttavia una disposizione transitoria espressa, riferita ai titoli di soggiorno per protezione speciale, prevedendo che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, "in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge".
Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di parte ricorrente, che sarebbe scaduto il 1° novembre 2023, era in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del citato art. 7, per il che avrebbe dovuto applicarsi la suddetta disposizione transitoria di cui all'art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, che, come precisato, consente la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i requisiti di legge.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
L'Amministrazione dovrà pertanto esaminare l'istanza di conversione del ricorrente, conformandosi alle statuizioni recate con la presente pronuncia.
5. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la novità della questione esaminata.
6. Rilevato inoltre che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell'apposita Commissione n. 67 del 6 maggio 2024, si ritiene di poter liquidare, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, in favore dell'avvocato Noris Morandi - abilitata al patrocinio a spese dello Stato nella lista predisposta dall'Ordine forense di Firenze e iscritta nella lista per il processo amministrativo -, la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00), a titolo di onorario per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione; annulla, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida, in favore dell'avvocato Noris Morandi, a titolo di onorario, la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.