Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 30 gennaio 2025, n. 311

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Di Paolo

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

- il presente gravame ha ad oggetto i provvedimenti di divieto di detenzione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, adottato dal Prefetto di Lodi il 12 novembre 2021, e la revoca della licenza di deposito e di minuta vendita di prodotti esplodenti adottata dal Prefetto di Lodi il 2 febbraio 2022;

- il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso depositando memorie;

- all'udienza pubblica del 18 dicembre 2024 il Collegio ha indicato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso cumulativo e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato che:

- nel processo amministrativo la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi si correlino strettamente a quest'ultimo;

- la regola dell'impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione nel medesimo giudizio di legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare l'accertamento della correttezza dell'azione amministrativa in un unico contesto processuale, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti;

- le coordinate in materia di ricorso cumulativo sono state poste infatti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015, che ha ritenuto necessaria una stretta connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie, non solo al fine di ovviare al conseguente aggravio dei tempi del processo, ma anche allo scopo di scongiurare l'abuso dello strumento processuale volto ad eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato;

- è dunque necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (C.d.S., Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544).

Ritenuto che:

- nella fattispecie in esame, sebbene i provvedimenti impugnati presentino omogeneità contenutistica, è evidente che si tratti di distinti provvedimenti adottati dalla Prefettura resistente in procedimenti differenti e non nel medesimo procedimento, con conseguente inammissibilità del ricorso cumulativo: ricorre infatti un'ipotesi di connessione c.d. impropria (che si ha quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni: arg. ex art. 103 c.p.c.) incompatibile con il giudizio impugnatorio (le uniche aperture nella giurisprudenza amministrativa sull'ammissibilità del ricorso cumulativo in caso di connessione impropria riguardano la sola giurisdizione esclusiva, nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi; cfr. in tal senso C.d.S., Sez. V, 7 novembre 2023, n. 9584);

- in conclusione il ricorso è inammissibile, ai sensi art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., difettando un requisito necessario affinché la domanda sia esaminata nel merito;

- le spese di lite, infine, possono essere compensate in ragione dell'esito in rito della controversia su una questione rilevata d'ufficio dal Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.