Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 8 febbraio 2025, n. 97
Presidente: Donadono - Estensore: Nappi
FATTO E DIRITTO
1. È qui avversato il silenzio opposto dal Comune di Matera in ordine alla diffida in epigrafe, volta a ottenere il trasferimento del diritto di proprietà (previa definizione delle presupposte procedure espropriative) di aree di cui alle convenzioni all'uopo stipulate colla civica Amministrazione intimata del 15 novembre 2001 e dell'1 marzo 2004, deducendone l'illegittimità da più angolazioni.
2. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità in rito del ricorso e ha rappresentato di aver riscontrato l'istanza dei deducenti con nota del 10 gennaio 2025.
3. Parte ricorrente ha successivamente istato per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con condanna dell'ente intimato alla rifusione delle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio svoltasi il 5 febbraio 2025 l'affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. È pregiudiziale l'accertamento dei presupposti del processo, delle condizioni dell'azione e la statuizione sulle questioni di rito (C.d.S., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), sicché la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (chiesta da parte ricorrente) presuppone, a monte, la rituale istaurazione del giudizio.
5.1.2. I ricorrenti espressamente riconoscono di derivare la posizione qui azionata dall'inadempimento di un obbligo convenzionale che sarebbe allo stato inadempiuto da parte del Comune di Matera.
5.2. Orbene, in relazione alla verifica circa la sussistenza di un obbligo di provvedere, in presenza del quale l'inerzia dell'amministrazione assume rilevanza giuridica sotto specie di silenzio-rifiuto, va rilevato come la giurisprudenza abbia puntualizzato che il rito abbreviato riguardi solo il silenzio-rifiuto in senso tecnico, ossia il comportamento omissivo che maturi a fronte di un'istanza diretta a far valere una posizione di interesse legittimo e non anche l'inerzia della P.A. a fronte di un'istanza diretta a far valere un diritto soggettivo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 7057; id., n. 208/2004).
5.2.1. Il rito speciale in tema di silenzio serbato dalla pubblica amministrazione non può, pertanto, essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l'adempimento di un obbligo convenzionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (C.d.S., Sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087), in quanto non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della p.a., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al fine di valutare la compatibilità con l'interesse pubblico di quello sostanziale dedotto dall'interessato e, conseguentemente, tale rimedio non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l'adempimento di un obbligo convenzionale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 marzo 2015, n. 3693).
5.2.2. Peraltro, anche in sede di giurisdizione esclusiva non è ammessa la tutela di diritti soggettivi mediante il ricorso avverso il silenzio, sussistendo le medesime ragioni dell'esclusione già illustrate in precedenza (C.d.S., Sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087; T.A.R. Sicilia, Sez. II, 25 giugno 2014, n. 1644), non assumendo quindi valenza quanto opinato da parte deducente al fine di radica[re] la giurisdizione di questo Tribunale amministrativo.
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione del Giudice ordinario quale plesso investito della cognizione della questione.
7. La definizione in rito del giudizio e le peculiarità della questione inducono alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.