Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 12 febbraio 2025, n. 1173

Presidente: Forlenza - Estensore: Altavista

FATTO E DIRITTO

Con il presente appello è stata impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 1043 del 17 ottobre 2024, con cui è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dal signor Michael Immovilli, candidato Sindaco non ammesso al turno di ballottaggio e al quale non è stato attribuito un seggio nel consiglio comunale, avverso l'atto di proclamazione degli eletti delle elezioni del Comune di Verbania dell'8 e 9 giugno 2024 con turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024.

Con il ricorso di primo grado il signor Immovilli aveva esposto di avere partecipato alle competizioni elettorali, quale candidato alla carica di Sindaco, con il sostegno di una coalizione denominata "Democrazia Cristiana - Indipendenti per Verbania - Libertà", formata da due liste: "Immovilli Sindaco" e "Lista Libertà a Verbania", le quali, a seguito del primo turno elettorale avevano complessivamente superato la soglia di sbarramento del 3%; inoltre in sede di riparto dei voti, era stato collocato al posto n. 26 della graduatoria sui 32 seggi del consiglio comunale; ha sostenuto che l'Ufficio elettorale avrebbe erroneamente attribuito i seggi a seguito del turno di ballottaggio, proponendo censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 72, comma 3, e dell'art. 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione degli artt. 1, 3, 48 e 51 della Costituzione, in quanto, una volta determinata la quota spettante alle liste collegate al Sindaco eletto in misura pari al 60%, per la restante parte avrebbe dovuto essere applicata la prededuzione dei seggi per ciascuno dei candidati Sindaco le cui liste collegate avevano superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti. Ha poi censurato la mancata assegnazione del seggio alla candidata Sara Bignardi in luogo del candidato Samuele Sergio D'Alessandro, che aveva ottenuto una cifra elettorale inferiore.

Nel giudizio di primo grado si è costituito solo il controinteressato Samuele Sergio D'Alessandro, eccependo l'irricevibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura del verbale di proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale centrale; l'inammissibilità per genericità delle censure e per carenza di interesse del motivo relativo alla mancata assegnazione del seggio alla signora Bignardi.

La sentenza n. 1043 del 2024 ha dichiarato irricevibile il ricorso, in quanto depositato il 29 luglio 2024, oltre i trenta giorni dalla data di chiusura del verbale di proclamazione degli eletti, avvenuta il 25 giugno 2024, richiamando consolidata giurisprudenza.

Con l'appello è stato formulato un motivo di error in iudicando, con cui è stata contestata la dichiarazione di irricevibilità del ricorso, sostenendo che il termine decorrerebbe dal primo giorno della pubblicazione del verbale di proclamazione, che sarebbe avvenuta il 28 giugno, per cui il ricorso sarebbe tempestivo, in quanto il 28 luglio era domenica; a sostegno di tale ricostruzione sono stati richiamati due precedenti giurisprudenziali di primo grado, chiedendo la rimessione all'Adunanza plenaria per la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale. Sono state poi riproposte le censure del ricorso di primo grado non esaminate nella sentenza.

Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Verbania né i controinteressati.

La parte appellante ha presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.

All'udienza del 14 gennaio 2024 l'appello è stato trattenuto in decisione.

L'appello è infondato.

Non può infatti che confermarsi la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso in conformità all'orientamento consolidato, anche di questa Sezione, in ordine alla decorrenza del termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto di proclamazione degli eletti.

Ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a., per le elezioni comunali, il ricorso "contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali" deve essere depositato "nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".

La giurisprudenza consolidata, a partire dall'Adunanza plenaria n. 16 del 1996, individua la decorrenza del termine per il deposito del ricorso dalla data di chiusura del verbale delle operazioni elettorali, trattandosi dell'unico atto idoneo a configurare e a costituire, in via definitiva, l'assetto degli organi elettivi del Comune. Evidenzia che le caratteristiche del rito elettorale, improntato a particolare celerità - a cui è finalizzata la previsione del ridotto termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, che deve precedere anche la notificazione - giustificano che il termine di impugnazione decorra dall'atto di proclamazione degli eletti, indipendentemente dalla successiva pubblicazione e dalla sua effettiva conoscenza da parte degli interessati, in funzione dell'ineludibile e imprescindibile esigenza di garantire la stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa, in quanto ragioni di certezza giuridica impongono che le impugnazioni avverso gli atti elettorali debbano essere proposte entro un termine certo e definito, decorrente dall'atto che chiude il procedimento elettorale (C.d.S., Sez. II, 8 febbraio 2023, n. 1407; Sez. II, 8 novembre 2021, n. 7413; Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736; Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3019).

In considerazione della uniformità della giurisprudenza del giudice d'appello sul punto, non sussiste il presupposto del contrasto giurisprudenziale per il deferimento all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato richiesto dall'appellante, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., essendo, peraltro, i precedenti richiamati dalla difesa appellante due sentenze di primo grado (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 16 dicembre 2011, n. 840, e T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 11 ottobre 2012, n. 1084, non appellate), anche risalenti nel tempo rispetto all'orientamento consolidato sopra citato; inoltre si tratta in realtà di un unico precedente dal momento che la sentenza del T.A.R. Piemonte richiama quella del T.A.R. Emilia-Romagna in via ipotetica e come unico precedente del nuovo orientamento in materia.

In conclusione l'appello è infondato e deve essere respinto con conferma della sentenza di primo grado.

In considerazione della mancata costituzione delle altre parti del giudizio non si procede alla liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 1043/2024.