Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 13 febbraio 2025, n. 1215
Presidente: Sabatino - Estensore: Perotti
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Sardegna, i sigg.ri A. Giuseppe Antonio Roberto, S. Giuseppina, C. Antonangela e M. Lorenzo Giuseppe Pietro, già nominati componenti del Collegio dei revisori della Provincia di Sassari per il triennio 2019-2022, impugnavano la deliberazione n. 39 del 27 ottobre 2021 dell'Amministratore straordinario della Provincia di Sassari, assunta con i poteri del Consiglio provinciale, con la quale era stata disposta la revoca degli stessi, poi seguita dall'atto di nomina del nuovo Collegio dei revisori.
La revoca era stata disposta ex artt. 235 e 239 t.u.e.l., nel contraddittorio degli interessati, su sollecitazione del dirigente responsabile del Settore finanziario della Provincia, che lamentava "condotte poste in essere dai Revisori tali da provocare ritardi, impedimenti e ostacoli [...] al regolare espletamento delle funzioni dell'Ente Locale".
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10 e 10-bis della l. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e buona fede nell'agire amministrativo. Eccesso di potere per difetto istruttorio ed errore sul presupposto.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241 del 1990, degli artt. 2 e 97 della Costituzione, dell'art. 235, comma 2, del t.u.e.l. Eccesso di potere per mancanza assoluta e/o erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per travisamento e per sviamento del potere pubblico. Eccesso di potere per motivazione apparente. Ingiustizia manifesta.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241 del 1990 e dell'art. 235, comma 2, del t.u.e.l. Eccesso di potere per mancanza assoluta e/o erronea valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Costituitasi in giudizio, la Provincia di Sassari insisteva per il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Con ordinanza n. 673 del 2022 veniva accolta l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., formulata dai ricorrenti in relazione al rigetto opposto dalla Provincia all'istanza di accesso ad alcuni documenti amministrativi ritenuti rilevanti ai fini della difesa in giudizio.
Con sentenza 30 novembre 2022, n. 816, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione il sig. A. Giuseppe Antonio Roberto interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) sullo sviamento del potere di revoca;
2) sulla sussistenza dell'inadempimento contestato;
3) sulla gravità e lesività in concreto dell'inadempimento contestato.
Costituitasi in giudizio, la Provincia di Sassari concludeva per l'infondatezza dell'appello, che chiedeva fosse respinto; proponeva inoltre appello incidentale, con il quale ribadiva "la radicale e preliminare eccezione di inammissibilità" delle censure formulate dalla controparte per la prima volta con memoria - non notificata - dell'8 ottobre 2022, peraltro ritenendole infondate, censura non accolta dal primo giudice.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all'udienza del 28 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va prioritariamente esaminata, per evidenti ragioni di pregiudizialità logica, l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse, ritualmente riproposta dalla Provincia di Sassari nel proprio atto di appello incidentale.
Evidenzia la Provincia, in particolare, che nel proprio ricorso introduttivo i ricorrenti (tra cui l'odierno appellante), a fronte di un provvedimento fondato su molteplici ragioni, non avevano proposto alcuna censura nei confronti di un motivo decisivo idoneo a fondare, da sé solo, il provvedimento ab origine impugnato, ossia la contestata inadempienza ex art. 235, comma 2, t.u.e.l. [a mente del quale "Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1 , lettera d)"].
Nella specie, come si evince testualmente dalla tabella riepilogativa allegata alla nota prot. 43017 del 30 settembre 2021 (altresì richiamata, con nota n. 23358 del 27 maggio 2021 e relativa tabella, al capo A della comunicazione di avvio del procedimento e contestazione), era stata altresì contestata la violazione del termine di 20 giorni (con 6 giorni di ritardo) per la presentazione della relazione dei revisori sul rendiconto 2019, nonché la violazione del medesimo termine (stavolta con 19 giorni di ritardo) per la presentazione della relazione dei revisori sul rendiconto 2020.
Come risulta per tabulas dagli atti del procedimento di primo grado, i ricorrenti non formulavano - nel ricorso introduttivo, unico atto notificato alle controparti - alcuna specifica censura in merito, che veniva proposta solamente (e dunque tardivamente) nella successiva memoria difensiva dell'8 ottobre 2022.
Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso dedotto in memoria non notificata alla controparte, che non sia ricollegabile ad argomentazioni espresse nell'atto introduttivo del giudizio e che introduce nuovi elementi di valutazione in origine non indicati, con conseguente violazione sia del termine decadenziale prescritto per l'impugnazione degli atti amministrativi, sia del principio del contraddittorio, atteso che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum, ma ha il solo compito di offrire una illustrazione esplicativa dei motivi di gravame già dedotti con il ricorso.
Nel caso di specie, è pacifico che tale memoria non è neppur stata in alcun modo notificata dagli allora ricorrenti alle altre parti in causa, a valere in ipotesi quale motivo aggiunto: ne discende, per giurisprudenza costante, l'irricevibilità di tale motivo di impugnazione e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, in presenza di provvedimenti con motivazione plurima - come è il caso di cui ci si occupa - solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l'illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l'annullamento (ex multis, C.d.S., V, 10 marzo 2009, n. 1383; 28 dicembre 2007, n. 6732).
Laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (ex pluribus, C.d.S., VII, 17 gennaio 2023, n. 582).
Circostanza che si verifica nel caso di specie, laddove quella contestata con entrambe le note originariamente impugnate (ma non fatta oggetto di censura nel ricorso introduttivo) era una causa di esclusione autonoma, in sé autosufficiente rispetto alle ulteriori criticità rappresentate dalla Provincia di Sassari.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso originario e la conseguente reiezione dell'appello, con conseguente necessità di riformulare, in parte qua ed in accoglimento della censura all'uopo proposta dall'amministrazione, il dispositivo della sentenza appellata.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica comunque, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale della Provincia di Sassari e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto, inter alios, dal sig. A. Giuseppe Antonio Roberto; dichiara quindi inammissibile l'appello principale dallo stesso proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 816/2022.