Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 26 febbraio 2025, n. 183

Presidente: Carpentieri - Estensore: Falferi

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, munito di istanza cautelare, K. Kouider ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Ferrara ha rigetto la domanda di aggiornamento e disposto la contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al medesimo rilasciato in data 12 aprile 2012.

Il provvedimento risulta fondato sui seguenti rilievi: lo straniero è stato assente dal territorio nazionale per circa 8 anni; in particolare, dal passaporto risulta che l'interessato ha attraversato la frontiera aerea di Malpensa in data 6 novembre 2015 facendo ritorno solo in data 2 agosto 2023; trova, pertanto, applicazione l'art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998.

Dopo una premessa in punto di fatto relativa alle ragioni che avevano determinato l'assenza dal territorio nazionale il ricorrente ha articolato, in sintesi, le seguenti censure: "1. Vizio di violazione di legge. Violazione articolo 9 comma 7 del D.lgs. 286/1998"; l'Amministrazione non avrebbe spiegato le ragioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni prodotte in sede procedimentale a giustificazione dell'assenza (condizioni di salute della moglie del ricorrente); "2. Vizio di violazione di legge. Violazione dell'Articolo 10 della L. n. 241/1990 per omessa valutazione delle argomentazioni svolte in sede procedimentale da parte dell'odierno ricorrente"; totale carenza di valutazione della memoria difensiva depositata tempestivamente dal difensore del ricorrente; "3. Vizio di eccesso di potere. Erronea valutazione dei fatti. Illogicità e contraddittorietà della motivazione"; difetto istruttorio in ordine alla mancata valutazione dei documenti prodotti in sede procedimentale; "4. Vizio di violazione di legge. Violazione degli artt. 9 comma 9 del D.lgs. 286/1998 e 13 comma 4 DPR n. 394/1999"; violazione della disposizione epigrafata per mancato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata di due anni, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999.

Con atto meramente formale si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione al quarto motivo di ricorso, con valore assorbente rispetto alle altre censure articolate dal ricorrente.

La fattispecie di cui si discute è regolata dall'art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998, il quale dispone che "il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (tra le altre ipotesi) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi"; il successivo comma 9 dispone, però che "Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico".

Dunque, l'Amministrazione che provvede alla revoca del titolo di lungo soggiorno in questione, rilascia all'interessato "un permesso di soggiorno per altro tipo ", sempre che nei confronti di quest'ultimo non debba essere disposta l'espulsione.

Ebbene, nel caso in esame non risulta che nei confronti del ricorrente debba essere disposta l'espulsione, né l'Amministrazione ha operato alcun riferimento ai presupposti richiesti per l'espulsione, con la conseguenza che la Questura, all'atto della revoca del permesso di lungo soggiornate del ricorrente, avrebbe dovuto rilasciare al medesimo un permesso di soggiorno di altro tipo, in applicazione del TUI.

Sotto tale profilo le censure del ricorrente sono fondate e vanno accolte, con valore assorbente rispetto alle altre questioni sollevate in ricorso e il provvedimento impugnato va annullato.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.