Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 24 febbraio 2025, n. 1574
Presidente: De Nictolis - Estensore: D'Angelo
FATTO E DIRITTO
1. Il signor [omissis] ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Chieti in ragione della rilevata pericolosità sociale e delle condanne riportate dallo stesso per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
2. Il T.A.R. di Pescara, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 340 del 2024), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
3. Contro la suddetta decisione il signor [omissis] ha proposto appello, corredato da una domanda cautelare, sostenendo in particolare che:
i) la sentenza impugnata è stata assunta dal T.A.R. in forma semplificata all'esito dell'esame della domanda cautelare senza il prescritto avviso al ricorrente;
ii) il provvedimento di diniego impugnato sarebbe stato adottato senza una preventiva comunicazione delle ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno e dunque in violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.
4. Il Ministero dell'interno e la Questura di Chieti si sono costituiti per resistere in giudizio.
5. La causa è stata chiamata nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 per la discussione della istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
5.1. Nel corso della stessa camera di consiglio, il Collegio ha avvisato le parti presenti, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., della possibile decisione del ricorso in forma semplificata.
6. L'appello è fondato per l'evidente ed assorbente ragione di seguito indicata.
7. Merita accoglimento il primo motivo d'appello, con il quale è dedotta la violazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di primo grado, per mancato avviso alle parti costituite, della possibilità di definire la sentenza in forma semplificata, all'udienza fissata per la decisione sull'istanza cautelare.
7.1. Secondo un consolidato orientamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 24 marzo 2022, n. 2163; Sez. VI, 20 aprile 2018, n. 2405; Sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7201), ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell'istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite - e presenti all'udienza in camera di consiglio - della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia.
7.2. In esito all'esame del verbale d'udienza del 15 novembre 2024 rinvenibile sulla piattaforma del sistema informatico della giustizia amministrativa, deve escludersi che, nel caso qui esaminato, le regole processuali sopra enunciate abbiano trovato applicazione, in quanto nel verbale manca qualsiasi attestazione relativa all'avvenuta audizione delle parti costituite e comparse in ordine alla possibilità di una definizione della causa in forma semplificata, essendovi riportata unicamente la frase "Il Collegio, sentita la parte, manda la causa in decisione".
7.3. Non rilevano le formule utilizzate nella stesura della sentenza che possono essere frutto di un incolpevole errore materiale. Quel che rileva è il verbale di udienza, che è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12 gennaio 2009, n. 440; C.d.S., Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; 7 febbraio 2011, n. 815), nonché la forma di sentenza della decisione impugnata.
8. A fronte del rilevato difetto di procedura per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente in primo grado, a norma dell'art. 105, comma 1, c.p.a., s'impone l'annullamento della gravata sentenza con rinvio al primo giudice. Vista la natura pregiudiziale di tale statuizione in rito, resta impedito l'ingresso delle questioni di merito dedotte con gli altri motivi di gravame.
9. Tenuto conto delle ragioni d'annullamento della sentenza, si ravvisano i presupposti per dichiarare le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 848 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la controversia al primo giudice.
Dichiara le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 340/2024.