Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 28 febbraio 2025, n. 1761
Presidente: Contessa - Estensore: Bruno
FATTO E DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto avverso il provvedimento adottato dalla Regione autonoma della Sardegna, di diniego della domanda di accesso formulata in data 8 aprile 2024, avente ad oggetto i "titoli amministrativi rilasciati in favore dei terzi, ove esistenti, per l'installazione dei pontili mobili in aggiunta a quelli esistenti nella Marina Cala dei Sardi".
2. Con la suddetta sentenza, in sintesi, il primo giudice ha rilevato l'insussistenza della legittimazione all'accesso, tenuto conto, in specie, della localizzazione dell'area in proprietà della ricorrente e della distanza intercorrente tra questa e quella interessata dai supposti interventi edilizi, evidenziando, altresì, la genericità del pregiudizio allegato e rimarcando, comunque, le ragioni alla base del provvedimento di rigetto avversato, costituite dall'assenza di opere di ampliamento del pontile ivi presente, con conseguente preclusione dell'accesso in relazione a provvedimenti non esistenti e non meglio identificati dalla ricorrente nella sua istanza. Nella sentenza impugnata, inoltre, viene anche dato conto del riscontro ottenuto dalla ricorrente dal Comune di Olbia, il quale, in relazione alla medesima istanza, aveva rappresentato che: «non risultano atti autorizzativi relativi all'installazione di pontili mobili in aggiunta a quelli esistenti nella Marina Cala dei Sardi approvati con Provvedimento Unico n. 52 del 16 marzo 2012 alla soc. Sardegna Navigando. Per completezza di informazione si significa che con provvedimento unico 607 del 26 ottobre 2020, alla medesima società, è stata autorizzata la realizzazione di barriere frangiflutto per l'attenuazione del moto ondoso, non costituenti pontili per l'ormeggio di natanti». Il primo giudice ha, peraltro, escluso la fondatezza della deduzione articolata in via di subordine dalla ricorrente, incentrata sull'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, stante l'insussistenza di tale obbligo gravante sull'amministrazione, la quale, nel provvedimento adottato, ha fornito un riscontro completo all'istanza, considerata in ogni suo aspetto. Nel definire, dunque, il giudizio con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, il primo giudice ha, nondimeno, disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
3. L'appellante principale contesta la sentenza impugnata, insistendo per la fondatezza delle censure dedotte e per il riconoscimento del proprio diritto all'accesso ai documenti richiesti.
4. Si è costituita la Regione autonoma per la Sardegna, concludendo, con articolate argomentazioni, per l'inammissibilità dell'appello e, comunque, per la sua infondatezza.
5. Si è costituita in giudizio anche la società controinteressata, la quale, oltre ad articolare ampie deduzioni a sostegno dell'infondatezza dell'appello principale, ha proposto appello incidentale per ottenere la riforma del capo della sentenza impugnata concernente la disposta compensazione delle spese di lite.
6. Successivamente le parti hanno prodotto memorie, anche in replica, insistendo per l'accoglimento delle rispettive deduzioni.
7. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L'appello principale è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Deve preliminarmente rilevarsi che l'istanza di accesso presentata dall'odierna appellante ha avuto ad oggetto i "titoli amministrativi rilasciati in favore dei terzi (allo stato ignoti), anche per l'anno 2024, ove esistenti, per l'installazione dei pontili mobili in aggiunta a quelli esistenti nella Marina Cala dei Sardi e meglio descritti in premessa, nonché ogni ulteriore atto e documento riferibile all'oggetto"; la premessa dell'istanza reca riferimento alla "zona di mare posta in prossimità delle proprietà della Comunione Residence Porto Rotondo Asfodeli" e ad "interventi di ampliamento del pontile che, con cadenza stagionale, interessano i luoghi descritti".
9.1. Nel respingere la suddetta istanza, l'amministrazione regionale, oltre ad escluderne l'ammissibilità, non essendo stata dimostrata la titolarità di una posizione qualificata e differenziata, ha rilevato la genericità della domanda, nonché attestato che "non risulta che il pontile suddetto sia stato oggetto di ampliamenti tramite aggiunta di pontili mobili".
10. Il Collegio rileva che, anche ove si ritenesse di accedere ad un concetto esteso di vicinitas, tale da consentirne una certa ampiezza applicativa, la fattispecie, avuto riguardo al contenuto dell'istanza, al contesto di riferimento e alle specificità della situazione di fatto, risulta connotata da indeterminatezza e, in ogni caso, a prescindere da tale profilo, legittimamente l'amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato con il ricorso originario, in considerazione delle ulteriori motivazioni, autonomamente rilevanti, poste alla base della determinazione assunta.
11. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l'istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all'ostensione. L'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'amministrazione che detiene i documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990 (cfr., ex multis, C.d.S., 5 febbraio 2024, n. 1139).
11.1. Condivisibilmente la Regione non si è limitata a rilevare la mancata dimostrazione da parte dell'istante della titolarità di una posizione qualificata e differenziata ma, considerando i sia pure generici elementi emergenti nella domanda di accesso, ha fornito un riscontro sostanziale, escludendo l'accesso, non constandole che il pontile in questione avesse costituito "oggetto di ampliamenti tramite aggiunta di pontili mobili".
11.2. Come precisato, peraltro, nella sentenza appellata, la ricorrente aveva già ottenuto adeguato riscontro dal Comune di Olbia, il quale, in relazione alla medesima istanza ostensiva, ha segnalato che "non risultano atti autorizzativi relativi all'installazione di pontili mobili in aggiunta a quelli esistenti nella Marina Cala dei Sardi approvati con Provvedimento Unico n. 52 del 16 marzo 2012 alla soc. Sardegna Navigando. Per completezza di informazione si significa che con provvedimento unico 607 del 26 ottobre 2020, alla medesima società, è stata autorizzata la realizzazione di barriere frangiflutto per l'attenuazione del moto ondoso, non costituenti pontili per l'ormeggio di natanti".
11.3. Giova precisare che l'istanza di accesso non reca alcun riferimento ai titoli rilasciati in favore della società Sardegna Navigando s.r.l., menzionando, inoltre, espressamente solo l'installazione dei pontili mobili e non altre opere, dovendosi escludere, dunque, l'inclusione in detta istanza, di altri interventi e, segnatamente, di quelli riferiti all'ampliamento degli ormeggi sul molo frangiflutti, esulanti dall'accesso richiesto, con conseguente preclusione delle deduzioni riferite a detto molo, proposte in giudizio.
11.4. La ricorrente era onerata di presentare una domanda adeguatamente specifica, dovendosi anche soggiungere, per completezza, che la Sardegna Navigando è stata autorizzata all'ampliamento dello specchio acqueo in propria concessione, come risulta dall'avviso reperibile sul sito web istituzionale della Regione, pubblicato dal 2 agosto 2023 sino alla data dell'11 settembre 2023, nonché nell'Albo pretorio del Comune di Olbia e nell'Albo dell'Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci, emergendo, dunque, evidenze congrue in ordine alla agevole conoscibilità di elementi specifici che - a prescindere dalla assenza di tempestive contestazioni formulate avverso detta autorizzazione - avrebbero consentito una corretta e precisa formulazione dell'istanza di accesso documentale.
12. Come sopra esposto, l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e, inoltre, non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta, estranea all'istituto dell'accesso agli atti amministrativi.
13. Deve, inoltre, escludersi la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di attivare nella fattispecie forme di soccorso istruttorio, posto che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'istanza è stata legittimamente vagliata e considerata in relazione al suo contenuto, come definito dall'istante.
14. Del pari, deve escludersi l'ammissibilità di una variazione dell'istanza di accesso in giudizio, non prevista dalla disciplina di riferimento, potendo il giudice esprimersi solo su poteri esercitati dall'amministrazioni, salva la proposizione del rito avverso il silenzio, al ricorrere dei relativi presupposti.
15. Per quanto sin qui argomentato, l'appello principale va, dunque, respinto, in quanto infondato.
16. Residua l'esame dell'appello incidentale proposto dalla società Sardegna Navigando s.r.l., incentrato sul capo della sentenza impugnata con il quale è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
16.1. In merito, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di perimetrare i confini entro i quali il giudice dell'appello può riformare la statuizione sulle spese, precisando che "la statuizione sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate" (così, C.d.S., Sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2208).
16.2. Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, quindi, "il giudice dispone di ampia discrezionalità in ordine al riconoscimento della sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, potendo, a tal fine, valutare ogni elemento utile, senza essere tenuto ad indicare specificamente le ragioni della decisione, con il solo limite di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi, sicché la pronuncia inerente alle spese processuali risulta censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa, mentre la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile per difetto di motivazione (C.d.S., Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9767)" (C.d.S., Sez. IV, 23 gennaio 2024, n. 739; in senso analogo, si vedano, ex multis, C.d.S., Sez. V, 15 novembre 2023, n. 9791; Sez. III, 3 aprile 2023, n. 3407; Sez. V, 10 marzo 2023, n. 2543; 6 dicembre 2022, n. 10680; Sez. IV, 15 luglio 2022, n. 6036).
16.3. Nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti per la riforma della statuizione sulle spese processuali, avendo il Tribunale esplicitato le ragioni alla base della disposta compensazione, ravvisate non solo definizione del giudizio con una pronuncia in rito, ma nella complessità delle questioni esaminate, circostanza, questa, oggettivamente supportata dalla documentazione agli atti del giudizio.
17. In conclusione, sia l'appello principale sia l'appello incidentale vanno respinti in quanto infondati.
18. Le spese del presente grado di appello vengono liquidate, in applicazione del criterio della soccombenza, a carico della Comunione Residence Portorotondo Asfodeli, nella misura di cui al dispositivo, dovendosi reputare indubbiamente prevalenti i profili di rigetto del ricorso proposto in via principale rispetto all'infondatezza dei profili di censura dedotti dall'appellante incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul giudizio (R.G. n. 8760 del 2024), come in epigrafe indicato, respinge sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Regione autonoma della Sardegna e della società Sardegna Navigando s.r.l., liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 744/2024.