Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 3 marzo 2025, n. 721

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Di Paolo

FATTO

1. La società in house della Regione Lombardia, ARIA s.p.a., in veste di centrale di committenza, con bando di gara spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 15 marzo 2023, indiceva una procedura aperta multi-lotto, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 7 lotti e finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni lotto, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione a favore degli enti del sistema sanitario regionale lombardo, di cui all'art. 1 della l.r. n. 30/2006.

2. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, con un punteggio tecnico di 70 punti ed un punteggio economico di 30 punti. A seguito di due modifiche della lex specialis, la base d'asta complessiva veniva quantificata in euro 521.169.135,90, con un valore massimo complessivo dell'appalto stimato in euro 574.070.750,595, al netto di IVA e altre imposte di legge.

3. L'odierna ricorrente, Cirfood s.c., presentava offerte per i lotti 3-4-6-7 della citata gara.

4. Per quanto qui d'interesse, la ricorrente partecipava alla gara sul lotto n. 7 in qualità di capogruppo e mandataria del costituendo r.t.i. con la mandante Markas (d'ora in poi solo r.t.i. Cirfood).

5. Alla competizione sul lotto n. 7 prendevano parte anche il r.t.i. tra Vivenda s.p.a. e Solidarietà e Lavoro soc. coop. (d'ora in poi solo r.t.i. Vivenda), odierno controinteressato, il r.t.i. tra Serenissima Ristorazione s.p.a. ed Euroristorazione s.r.l. (d'ora in poi solo r.t.i. Serenissima) e la Dussmann Service s.r.l.

6. Nella prima seduta pubblica del 15 settembre 2023, essendo stato prescelto dalla lex specialis il metodo della c.d. "inversione procedimentale", di cui all'art. 133, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il seggio di gara controllava la sola regolarità della firma digitale, rinviando all'esito della fase ad evidenza pubblica l'analisi della documentazione amministrativa.

7. Nella successiva seduta pubblica, sempre del 25 settembre 2023, il seggio di gara procedeva al sorteggio dei membri della Commissione giudicatrice, la quale, nominata con determinazione n. 1015 del 3 ottobre 2023, nella seduta pubblica del 10 ottobre 2023 procedeva all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

8. Nel corso della seduta riservata n. 7 del 21 novembre 2023, la Commissione giudicatrice valutava le offerte tecniche dei concorrenti che avevano inoltrato domanda di partecipazione alla gara sul lotto n. 7.

9. In data 6 dicembre 2023, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica (doc. n. 10), apriva le buste telematiche contenenti le offerte economiche e, sulla base della somma tra punteggi tecnici ed economici, stilava la seguente graduatoria:

I) r.t.i. Vivenda: 82,25 punti (di cui 52,25 sull'offerta tecnica e 30,00 sull'offerta economica);

II) r.t.i. Serenissima: 75,61 punti (di cui 56,25 punti sull'offerta tecnica e 19,36 punti sull'offerta economica);

III) r.t.i. Cirfood: 74,22 punti (di cui 50,25 punti sull'offerta tecnica e 23,97 punti sull'offerta economica);

IV) Dussmann Service: 69,62 punti (di cui 55,50 punti sull'offerta tecnica e 14,12 punti sull'offerta economica).

10. Nella stessa data, 6 dicembre 2023, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procedeva alla verifica circa la completezza della dichiarazione di offerta economica caricata a sistema dagli operatori partecipanti alla competizione, nonché alla verifica dei prezzi unitari offerti e della corretta compilazione del campo relativo ai costi della sicurezza.

11. Terminata la valutazione tecnico-economica delle offerte, il seggio di gara, nel corso delle sedute riservate del 20 e 30 maggio 2024, verificava con esito positivo la correttezza della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti aggiudicatari di ciascun lotto.

12. In data 20 giugno 2024, il r.u.p. formulava proposta di aggiudicazione e, con l'impugnata determinazione n. 686 del 25 giugno 2024, il lotto n. 7 veniva aggiudicato al r.t.i. Vivenda (doc. 1).

13. In data 27 giugno 2024, il r.t.i. Cirfood inoltrava alla stazione appaltante istanza di accesso agli atti e ai documenti di gara, ex art. 53 d.lgs. n. 50/2016 (doc. n. 42).

14. Con nota prot. n. 2024.0059602 datata 11 luglio 2024 (doc. n. 45), la stazione appaltante riscontrava l'istanza di accesso mediante caricamento sulla piattaforma Sintel della copia dei verbali di gara e della documentazione amministrativa, tecnica ed economica depositata dagli operatori aggiudicatari.

15. A seguito di sollecito inviato in data 27 luglio 2024 (doc. n. 45), con nota prot. n. 2024.0066363, la stazione appaltante inviava al r.t.i. Cirfood, in data 2 agosto 2024, copia integrale della documentazione amministrativa, tecnica ed economica depositata dagli altri concorrenti che precedono in graduatoria la parte ricorrente.

16. Con ricorso autonomo notificato e depositato il 7 settembre 2025, il r.t.i. ricorrente, Cirfood, classificatosi terzo in graduatoria, ha impugnato il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha aggiudicato il lotto n. 7 della gara, nonché, nei limiti delle censure infra dedotte, tutti gli altri atti indicati in epigrafe, ed ha proposto ricorso incidentale ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego di accesso agli atti.

17. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la centrale di committenza, ARIA s.p.a., il controinteressato r.t.i. Vivenda e il r.t.i. Serenissima depositando documenti, memorie e repliche e sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso.

18. Con ordinanza collegiale n. 364/2025 pubblicata il 3 febbraio 2025, questo Collegio ha dichiarato l'estinzione della fase incidentale del giudizio sull'accesso in ragione dell'avvenuta notifica e contestuale deposito da parte della Cirfood, in data 23 dicembre 2024, dell'atto di rinuncia alla domanda di accesso documentale formale a fronte dell'asserito impegno di ARIA di trasmettere la documentazione di gara ritenuta di interesse.

19. In prossimità dell'udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche.

20. All'udienza pubblica del 12 febbraio 2025, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso in quanto non proposto con i motivi aggiunti nel ricorso 2260/24 (che contesta l'intera gara), ai sensi dell'art. 120, comma 7, c.p.a., mentre il difensore di parte ricorrente ha domandato la riunione dei ricorsi proposti avverso le aggiudicazioni dei lotti 3-4-7 al ricorso R.G. 2260/2024, sicché la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall'esame delle eccezioni di rito sollevate dalle parti costituite essendo il ricorso infondato nel merito.

2. Con l'odierno ricorso il r.t.i. ricorrente, Cirfood, posizionatosi al terzo posto in graduatoria, deduce nove motivi di ricorso con i quali contesta la legittimità dell'aggiudicazione e del punteggio conseguito dagli operatori che la precedono in graduatoria. In subordine, ha dedotto altre tre censure con cui lamenta l'illegittimità del bando di gara, la competenza dei membri della commissione giudicatrice e, infine, le operazioni di valutazione delle offerte tecniche in quanto - a suo dire - svolte in tempi troppo brevi, domandando l'annullamento della procedura di gara e la sua rinnovazione.

3. Preliminarmente, il Collegio non ritiene di disporre la riunione dei ricorsi, non sussistendo i presupposti per concentrare in un'unica delibazione l'apprezzamento della corretta azione amministrativa oggetto del gravame, dal momento che i ricorsi autonomamente proposti riguardano le diverse aggiudicazioni di distinti lotti 3-4-6-7, sia pur di una procedura selettiva originata da un unico bando, con articolazione di censure riferite ad atti diversi.

4. Occorre premettere che con l'odierno ricorso il r.t.i. Cirfood fa valere l'interesse al conseguimento dell'anelato bene della vita (l'aggiudicazione del lotto 7), coltivato mediante censure volte a propugnare l'illegittimità dell'ammissione alla procedura di gara (e al conseguente utile collocamento in graduatoria) dei primi due operatori economici che la precedono (r.t.i. Serenissima, r.t.i. Vivenda), le cui offerte - secondo le argomentazioni difensive della stessa deducente - non sarebbero conformi al disciplinare di gara.

5. Orbene, secondo la costante e consolidata giurisprudenza il terzo posto in graduatoria occupato dal r.t.i. ricorrente non gli preclude, in astratto, l'impugnazione dell'esito della gara, spettando poi al giudice competente a decidere di tale gravame la preliminare valutazione della sua ammissibilità in ragione delle censure proposte, nel senso che per decidere sull'ammissibilità del ricorso presentato dal terzo classificato in una procedura di gara pubblica occorre sottoporre l'interesse dedotto in causa alla prova di resistenza, vale a dire verificare se, in concreto, l'offerta presentata possa avere possibilità di sopravanzare quella delle partecipanti classificatesi in posizione poziore (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 18 dicembre 2017, n. 12458; C.d.S., Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1800).

6. Costituisce da tempo ius receptum il principio secondo cui l'operatore economico terzo classificatosi risulta portatore di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l'impugnazione in termini di ammissibilità, qualora lo stesso, agendo in giudizio come nel caso di specie, proponga censure dirette all'esclusione (e/o alla postposizione) nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono; deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse a ricorrere del terzo graduato tutte le volte in cui egli potrebbe avvantaggiarsi dello "scorrimento" della graduatoria conseguente all'accoglimento del ricorso.

7. In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza secondo cui la terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l'utilità dell'aggiudicazione solo in quanto dimostri l'illegittimità del posizionamento delle imprese che l'hanno preceduta in graduatoria (salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara).

8. Il principio costituisce espressione di quello più generale dell'interesse ad agire, indefettibile condizione dell'azione che nel processo amministrativo si collega alla "lesione della posizione giuridica del soggetto" e sussiste qualora sia individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento.

9. Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento d'aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito (ex multis, T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 14 luglio 2023, n. 680; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 novembre 2022, n. 6850; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 30 luglio 2021, n. 2585).

10. Ciò premesso, ai fini della prova di resistenza, occorre principiare con l'esame delle contestazioni rivolte dal r.t.i. Cirfood all'offerta presentata dal r.t.i. Vivenda primo graduato, il quale ha conseguito il punteggio finale di 82,25 punti, ovvero 8,03 punti in più rispetto a quello conseguito dal r.t.i. ricorrente (74,22).

11. Il r.t.i. ricorrente ha dedotto, nei confronti dell'operatore economico r.t.i. Vivenda, primo in graduatoria, i seguenti motivi di illegittimità:

V) violazione limiti dimensionali dell'offerta del r.t.i. Vivenda prescritti a pena di esclusione dall'art. 19.5 del disciplinare di gara - violazione del principio di par condicio - violazione art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016; il r.t.i. ricorrente sostiene che l'offerta del controinteressato avrebbe superato i limiti dimensionali prescritti dall'art. 19.5 del disciplinare di gara per quanto concerne il criterio "Menu dei dipendenti" di ben 130 pagine, invece che di 20 pagine, che sarebbe stato oggetto di attenzione e valorizzazione da parte dei commissari di gara (doc. n. 9);

VI.VII.XIII.IX) Con il sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso il r.t.i. Cirfood ricorrente contesta la congruità dell'offerta economica del r.t.i. Vivenda; in sintesi, la Cirfood sostiene che:

- il monte ore complessivo della manodopera non coprirebbe tutti i 365 giorni dell'anno, ma il servizio rimarrebbe privo di copertura per circa 0,21 settimane l'anno, pari a circa un giorno e mezzo l'anno (1,47) e circa una settimana (7,35 giorni) a quinquennio; pertanto, l'offerta sarebbe incompleta;

- i costi della manodopera e degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sarebbero inattendibili e sottostimati: per quanto riguarda il costo della manodopera, indicato nell'offerta in euro 26.278.478,23, questo sarebbe sottostimato di circa il 30% perché non prevederebbe il costo del personale per circa un giorno e mezzo (1,47) di servizio l'anno, con una differenza di euro 106.244,01 non ricompresa nell'offerta del r.t.i. Vivenda. Altrettanto inattendibile, a dire del r.t.i. ricorrente, sarebbe il costo della sicurezza indicato in soli euro 104.500,00, con un'incidenza di appena lo 0,18% sul totale complessivo, mentre il costo indicato dagli altri operatori sarebbe di oltre il doppio e di circa il triplo;

- l'offerta economica del r.t.i. Vivenda sarebbe in perdita ove si verificassero il rispetto dei minimi tabellari e del trattamento retributivo minimo secondo il CCNL vigente dal 1° giugno 2024, il costo del lavoro riferito all'omessa previsione di 1,4 giorno ad anno solare, i costi della sicurezza e il costo delle materie alimentari.

10. I motivi dedotti sono tutti infondati.

10.1. Con riferimento ai limiti dimensionali, censura rivolta anche nei confronti dell'offerta presentata dal r.t.i. Serenissima, l'art. 19.5 del disciplinare di gara prevede che «A livello di singolo lotto, allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando l'offerta tecnica richiesta, così composta:...», seguito da un elenco di dieci campi riferiti agli elementi costitutivi dell'offerta tecnica. Si evince chiaramente che la causa di esclusione non riguarda il superamento delle pagine ma la modalità di presentazione degli elementi costitutivi dell'offerta tecnica da parte dell'operatore economico, il quale "dovrà operare a Sistema" per la presentazione della stessa, a pena di esclusione.

10.2. Il Collegio ritiene di dovere dare atto di una recente pronuncia del Consiglio di Stato su un caso sovrapponibile a quello ora riportato, con cui ha affermato che «il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta [...] non ne poteva comportare l'esclusione dalla gara, non foss'altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (C.d.S., V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della "offerta dimensionalmente eccedentaria", espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l'esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell'offerta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (C.d.S., VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio» (C.d.S., Sez. V, 31 gennaio 2025, n. 765).

10.3. Va poi osservato che nessuna norma di rango primario né nel codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17 giugno 2024, n. 12303; C.d.S., Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; 14 dicembre 2020, n. 7967; 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451).

10.4. Sulla questione, anche l'A.n.a.c., con la delibera n. 402 del 26 maggio 21, resa nell'ambito di un parere di precontenzioso, ha evidenziato che "come chiarito nella Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L'indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva. Ad una interpretazione in tal senso osta il già menzionato principio di tassatività delle cause di esclusione; come chiarito dalla giurisprudenza, in virtù di tale principio, l'esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel codice dei contratti o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr., Parere di precontenzioso delibera n. 819 del 26 settembre 2018)".

11. Il sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente dal momento che censurano la congruità dell'offerta economica del controinteressato r.t.i. Vivenda.

11.1. Innanzitutto, il Collegio condivide i richiami giurisprudenziali in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta evidenziati dalla controinteressata e dalla centrale di committenza ARIA.

11.2. È pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (C.d.S., Sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609). In merito al procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla Pubblica amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della Pubblica amministrazione, in esercizio di discrezionalità tecnica (C.d.S., Sez. III, 3 gennaio 2025, n. 30; Sez. V, 28 agosto 2024, n. 7284).

11.3. Va inoltre ribadito che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico (ex multis, C.d.S., Sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776).

11.4. Poste queste premesse, con memoria depositata il 16 settembre 2024, ARIA s.p.a. ha innanzitutto rappresentato che l'offerta del r.t.i. Vivenda non è risultata anomala e che le giustificazioni dell'aggiudicatario hanno confermato la complessiva serietà ed affidabilità di un'offerta non anomala. ARIA ha poi evidenziato che, anche prendendo per buono il conteggio della ricorrente, si avrebbe solo un ammanco di 7 giorni su un quinquennio e che, viste le cifre in ballo, tale ammanco è agevolmente sostenibile dal r.t.i. Vivenda, posto che tali sottostime sarebbero comunque coperte dall'utile d'impresa di euro 1.794.753,94 indicato nelle giustificazioni (doc. 52). Non solo, r.t.i. Vivenda ha inoltre dichiarato di poter disporre nel suo complesso di un importo pari a euro 3.991.063,25 (dato dalla somma di utile pari a euro 1.794.753,94; accantonamenti per imprevisti e portafoglio di sicurezza dovuto alla maggior scontistica applicata sulle derrate pari a euro 1.456.320,77; minor costo sostenuto per la voce manodopera in virtù dell'applicazione delle tabelle provinciali di riferimento rispetto alla valorizzazione prudenziale effettuata applicando i maggior costi indicati nelle tabelle Milano 2021 pari a 739.988,55) a garanzia della piena sostenibilità dell'offerta.

11.5. Risulta dalla documentazione versata in atti che il costo della manodopera indicato nell'offerta economica del r.t.i. Vivenda ha un importo complessivo pari a euro 26.278.478,23 con un'incidenza pari al 45,11%, significativamente superiore al costo della manodopera stimata dalla stazione appaltante di euro 17.919.097,455 (doc. 40, pag. 14 del disciplinare), quindi si tratta di un'offerta migliorativa, avendo offerto Vivenda 1086 ore settimanali in più.

11.6. Dalla citata offerta economica risulta inoltre che il r.t.i. Vivenda ha previsto l'utilizzo di n. 209 risorse e che il costo orario del lavoro è stato calcolato assumendo a riferimento i costi orari previsti per i dipendenti impiegati da aziende del settore turismo comparto pubblici esercizi "ristorazione collettiva", individuati con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, valorizzati di euro 739.988,55, utilizzando le più onerose tabelle ministeriali di Milano - dicembre 21 (che recano dei costi più elevati) rispetto alle tabelle nazionali.

11.7. Con la memoria depositata il 16 settembre 2024, il controinteressato ha versato in atti una tabella di confronto tra i costi del personale del r.t.i. Cirfood e quelli del r.t.i. Vivenda, da cui risulta che il costo tabellare applicato dal r.t.i. Vivenda è superiore rispetto a quello applicato dal r.t.i. ricorrente, con una differenza di euro 315.903,02, e ciò è rimasto incontestato.

11.8. Così come è rimasto incontestato che r.t.i. Vivenda ha sovrastimato il costo del lavoro per circa euro 945.887,80, cioè per un valore superiore al costo di euro 106.244,01 che il r.t.i. Vivenda, secondo la tesi del ricorrente r.t.i., avrebbe dovuto sostenere se avesse considerato 52,2 settimane, invece che 51,99, ossia 26.384.722,24.

11.9. L'infondatezza della censura è ancor più evidente se si considera che il costo della manodopera indicato dal r.t.i. Vivenda (pari a euro 26.278.478,23) supera di circa otto milioni di euro il costo stimato dalla stazione appaltante (di euro 17.919.097,455 - doc. 40, pag. 14 del disciplinare).

11.10. Nella memoria di replica depositata il 1° febbraio 2025, il r.t.i. Vivenda specifica che l'offerta è stata migliorativa, avendo il r.t.i. Vivenda offerto 1086 settimanali in più. Ciò basta per ritenere errato il calcolo proposto dal r.t.i. ricorrente, dovendo decurtare dalle 5100 ore settimanali le 1086 offerte in più.

11.11. Va poi aggiunto che, come affermato anche da questa Sezione (n. 3000, del 31 ottobre 2024), che ai fini della verifica della congruità dell'offerta rileva il costo medio orario effettivo del personale, ottenuto dividendo il costo annuo del personale, fissato dalle tabelle ministeriali per i vari livelli, per le ore annue mediamente lavorate, cioè le ore effettive. Tale costo è un costo orario più elevato, idoneo a coprire anche la frazione di costo che l'appaltatore dovrà sostenere per sostituire il personale assente (malattia, ferie e altre evenienze). La tabella ministeriale riporta come numero di ore annue "teoriche" n. 2088 ore, come ore annue "mediamente lavorate", cioè effettive, n. 1604, e come ore mediamente non lavorate 484. Il dato che se ne ricava è che il monte ore indicato in offerta, ove è stato chiarito che il costo orario sostenuto dall'azienda è pari a quello previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento, è relativo all'espletamento del servizio per 365 giorni per ogni anno, sicché il relativo costo del lavoro è stato determinato applicando le tabelle ministeriali nelle quali il costo del lavoro viene calcolato sulla base di 2088 ore annue cioè 40 ore teoriche a settimana per 52,2 settimane annue (52,2 x 40 = 2088).

11.12. Prive di pregio sono inoltre le censure relative al costo della sicurezza e alle spese dei generi alimentari, dal momento che il r.t.i. Vivenda ha dichiarato di disporre di un fondo di accantonamento per imprevisti e portafoglio sicurezza di euro 1.456.320,77.

11.13. Per quanto riguarda il nuovo CCNL, si osserva che tale contratto è stato siglato dalle organizzazioni sindacali il 5 giugno 2024, cioè successivamente alla presentazione dei chiarimenti sul costo del lavoro. Tuttavia, il Collegio rileva che il controinteressato ha dichiarato di poter disporre nel suo complesso di un importo pari a euro 3.991.063,25, evidentemente sufficiente per sostenere gli extra costi per la manodopera.

11.14. Il Collegio non ritiene di dover disporre una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dell'incidenza dei maggior costi evidenziati sull'offerta degli operatori economici, dal momento che ai fini dell'ammissibilità nel giudizio amministrativo di una CTU, occorre che la parte abbia offerto quantomeno un principio di prova, senza del quale la CTU finisce per avere carattere meramente esplorativo e ciò in quanto, nel processo amministrativo, la consulenza tecnica costituisce non già un mezzo di prova ma al più di ricerca della prova, avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, e non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 798).

11.15. È evidente che il r.t.i. Cirfood ricorrente non ha superato la prova di resistenza, non avendo dimostrato l'inattendibilità e l'insostenibilità dell'offerta economica del r.t.i. controinteressato.

11.16. In sintesi, il r.t.i. Cirfood ha erroneamente sostenuto che gli extra costi della manodopera (indicati dal ricorrente in euro 106.244,01) e del costo della sicurezza (stimato nel 30% in più, pari a euro 31.350) non troverebbero compensazione nell'utile di impresa che ammonta a euro 1.794.753,94. A suo dire, inoltre, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL, il costo aggiuntivo sarebbe pari a euro 2.792.599,01, senza però dimostrare l'insostenibilità dell'offerta del controinteressato.

11.17. Ebbene, il Collegio osserva invece che dai dati forniti dal r.t.i. ricorrente l'offerta economica del controinteressato conserva margini di utili, dal momento che sottraendo da euro 3.991.063,25 gli extra costi (euro 2.792.599,01 + euro 106.244,01 + euro 31.350), l'utile d'impresa è pari a euro 1.060.870,24, quindi il controinteressato non sarebbe evidentemente in perdita.

12. L'infondatezza, nei termini precisati, delle contestazioni articolate dal r.t.i. ricorrente avverso l'offerta (e la correlata posizione in graduatoria) di r.t.i. Vivenda rende superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni (concernenti l'offerta del secondo r.t.i. Serenissima) posto che, come già detto, il ricorso non può trovare accoglimento nel caso di rigetto delle censure avverso uno dei controinteressati (che precedono in graduatoria la società ricorrente), in ragione del consolidamento della posizione poziore che pregiudica di per sé la possibilità della società ricorrente di ottenere il bene della vita anelato.

13. Coerentemente con i principi espressi dall'Adunanza plenaria n. 5/2015, il Collegio procedere all'esame dei subordinati motivi di ricorso X, XI e XII, con i quali la società ricorrente deduce:

X) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 71 d.lgs. n. 50/2016 - violazione e/o falsa applicazione del par. e) dell'all. n. 1) al d.m. ambiente e tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 - illegittimità della norma di gara dovuta al mancato recepimento, all'interno delle specifiche tecniche e/o di apposite clausole contrattuali, dei criteri ambientali minimi della ristorazione ospedaliera - violazione del principio del risultato - illogicità manifesta; la società ricorrente deduce l'illegittimità del bando in ragione dell'omessa indicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) fissati dal paragrafo E) dell'allegato n. 1 al d.m. 10 marzo 2020;

XI) assenza di esperienza e di competenza della commissione di gara violazione art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 del disciplinare di gara - illegittimità sorteggio senza previa valutazione della professionalità dei membri della commissione di gara - illegittimità del verbale n. 2 del seggio di gara: secondo la società ricorrente i commissari non avrebbero maturato alcuna esperienza nei servizi della ristorazione collettiva e pertanto ne contesta la competenza;

XII) illegittimità delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche per irrisorietà dei tempi di valutazione - appiattimento del punteggio da parte di tutti i commissari - violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa - incompletezza del plenum della commissione di gara - sottoscrizione coeva del verbale solo da parte di un commissario: la ricorrente sostiene che sarebbe sintomatica del vizio di incompetenza la circostanza che la Commissione di gara, in un lasso di tempo di circa 10 ore, avrebbe esaminato tutte le 25 offerte presentate su tutti i lotti messi a gara, in un arco temporale di appena 90 minuti (il cui valore complessivo, si ricorda, ammontava a circa 520 milioni di euro) ed avrebbe attribuito a tutti i concorrenti, indipendentemente dal lotto a cui avevano partecipato, i medesimi giudizi e i medesimi punteggi.

13.1. È irricevibile il primo, subordinato, motivo (X) di ricorso con cui la società ricorrente Cirfood lamenta la violazione degli artt. 34 e 71 del d.lgs. 50/2016, del par. E) dell'allegato n. 1 al d.m. del 10 marzo 2020 e l'illegittimità del bando di gara per il mancato recepimento dei criteri ambientali minimi della ristorazione ospedaliera, dal momento che l'impugnazione del bando di gara non è stata proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, avvenuta il 25 giugno 2024.

13.2. Per la consolidata giurisprudenza, il tema dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l'immediata impugnazione della lex specialis di gara (C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972; Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773; Sez. V, 5 agosto 2022, n. 6934), con la conseguenza che nel caso di specie il dies a quo per impugnare il bando era il 25 giugno 2024 e, pertanto, l'impugnazione è tardiva sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a.

13.3. Irricevibile è inoltre il secondo, subordinato, motivo di ricorso (XI) con cui la società ricorrente contesta la competenza della Commissione giudicatrice. Sul punto, il pacifico indirizzo giurisprudenziale (Adunanza plenaria n. 12/2020), afferma che il provvedimento di nomina della Commissione non è mai direttamente lesivo, dovendo essere impugnato solo unitamente all'atto conclusivo della procedura. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti la Commissione sono stati pubblicati da ARIA ai sensi dell'art. 24 del disciplinare di gara e dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, sul proprio sito internet, nella sezione "I nostri Bandi di Gara", pertanto, il dies a quo del termine per la sua impugnazione coincideva con la data della comunicazione dell'aggiudicazione (25 giugno 2024) e non già con il momento successivo dell'effettuazione dell'accesso agli atti di gara. Peraltro, risulta che la ricorrente Cirfood aveva partecipato alla seduta pubblica del 25 settembre 2023 nella quale erano stati sorteggiati i membri della commissione giudicatrice, poi nominati il 3 ottobre 2023.

13.4. Con l'ultimo, subordinato, motivo di ricorso, la società ricorrente Cirfood deduce l'illegittimità dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice in quanto - a suo dire - quest'ultima avrebbe valutato le offerte in tempi ristretti e dunque incompatibili con l'esame della copiosa documentazione prodotta dagli operatori economici, nonché avrebbe attribuito lo stesso punteggio per i diversi lotti nonostante le evidenti differenze esistenti per ogni lotto. Infine afferma che i verbali non sarebbero stati firmati dai commissari in tempi diversi.

13.5. Il motivo è infondato.

13.6. Si osserva che la società ricorrente afferma che la Commissione di gara avrebbe esaminato le offerte "in un lasso di tempo di circa 10 ore", senza però indicare quale sarebbe stato il tempo congruo per l'esame delle offerte presentate su tutti i lotti messi a gara. Il Collegio rileva inoltre che alla gara per entrambi i lotti, 6 e 7, hanno partecipato, oltre alla ricorrente, gli stessi operatori economici (r.t.i. Vivenda, r.t.i. Serenissima, Dussman), ad eccezione del lotto 6, cui ha partecipato anche il consorzio CNS. Pertanto le offerte presentate sono in larga parte sovrapponibili e ripetitive delle singole voci (ad es. il modello organizzativo, etc.) e ciò spiega l'identità di punteggio attribuito dalla Commissione.

13.7. Sul punto, la giurisprudenza afferma che la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un'offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della commissione, l'utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate; ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l'offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della Commissione (C.d.S., Sez. III, 25 luglio 2024, n. 6720; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; 28 luglio 2014, n. 3998; Sez. IV, 23 marzo 2011, n. 1871; Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323).

13.8. Per quanto riguarda, infine, la asincrona sottoscrizione del verbale, ciò non può inficiare la procedura di gara, dal momento che, così come verbalizzato, ciò trova la sua ragione nel fatto che la seduta di gara si è svolta da remoto via Microsoft Teams.

14. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso è infondato e va respinto.

15. Quanto appena evidenziato, in relazione alle proposte domande demolitorie, conduce al rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla società ricorrente.

16. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti costituite, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.