Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione I
Sentenza 7 marzo 2025, n. 833

Presidente: Lento - Estensore: Commandatore

FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio costituisce la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 19 agosto 2021, con cui i ricorrenti hanno domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti indicati in epigrafe.

Attraverso il gravame, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'operato della Cancelleria della Terza Sezione civile del Tribunale di Catania che ha consentito al sig. [omissis] la consultazione del fascicolo relativo al giudizio n.r.g. 13182/2018 proposto dai fratelli [omissis] contro le sorelle [omissis], estinto e cancellato dal ruolo, nonché il rilascio di una copia analogica dell'atto processuale denominato "comparsa di costituzione per la prosecuzione del giudizio" datato 14 dicembre 2018.

A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:

i) "violazione e falsa applicazione dell'art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile", in quanto la cancelleria avrebbe illegittimamente consentito l'accesso al fascicolo al sig. [omissis] nonostante egli non fosse una parte costituita in giudizio, né avesse manifestato l'intenzione di costituirsi o intervenire;

ii) "violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005", in quanto la copia del documento informatico rilasciata al sig. [omissis] avrebbe dovuto essere estratta dall'originale informatico dell'atto e non dalla copia cartacea fotostatica informe.

In data 22 marzo 2022, si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.

Con decreto presidenziale dell'1° febbraio 2023 è stata dichiarata la perenzione del giudizio.

Con ordinanza del 18 settembre 2023, il Collegio ha accolto l'opposizione dei ricorrenti e ha revocato il decreto di perenzione.

In data 13 giugno 2024, si sono costituiti in giudizio [omissis], in qualità di eredi del controinteressato [omissis], per opporsi all'accoglimento del ricorso.

Con memoria depositata in data 12 luglio 2023, la difesa erariale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto gli atti di accesso al fascicolo processuale avrebbero esaurito i loro effetti, e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di ricorso.

Con memoria depositata in data 20 luglio 2024, i ricorrenti hanno affermato il proprio interesse all'accertamento dell'illegittimità e all'annullamento degli atti, al fine di accertare con efficacia di giudicato l'invalidità della copia rilasciata e renderla inutilizzabile in ogni sede, nonché al fine di domandare il risarcimento dei danni ai soggetti che hanno consentito e hanno avuto l'illegittimo accesso al fascicolo.

All'udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del 9 dicembre 2024, tenutasi da remoto - previo avviso di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione formulato dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. - la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito giacché la pretesa all'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 stante la natura processuale e non già amministrativa di tali atti (C.g.a., Sez. giur., n. 963/2022, nonché C.g.a., decreto n. 32/2018).

In ragione di tale argomentazione tutte [le] controversie aventi ad oggetto il diritto ad ottenere il rilascio di copie di atti detenuti da pubblici depositari a disposizione del pubblico ex art. 743 e ss. c.p.c. e l'eventuale perimetro applicativo di tale pretesa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (stante il disposto dell'art. 745 c.p.c.), riferendosi a richieste che, diversamente da quelle rivolte a pubblici funzionari in relazione ad atti da essi detenuti nell'esercizio di funzioni pubbliche e formati nell'ambito di procedure amministrative, non sono dirette a rendere trasparente l'attività della P.A., ma solo a conoscere il contenuto degli atti richiesti per ragioni di carattere informativo, e non essendo dunque necessario attivare alcuna procedura di accesso ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990 (Cass. civ., Sez. un., ord. n. 1629/2010).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione da declinarsi in favore del giudice ordinario dinnanzi al quale il giudizio potrà riassumersi ex art. 11 c.p.a.

L'esito in rito della controversia su un'eccezione sollevata d'ufficio dal giudice legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione da declinarsi in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti.