Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione III
Sentenza 12 marzo 2025, n. 464
Presidente: Di Santo - Estensore: Gisondi
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente, premesso che: 1) il comune di Fiesole, accertato che su un terreno di sua proprietà è stata realizzata un'opera abusiva da parte di un terzo, gliene ha ordinato la demolizione; 2) che essa avrebbe provveduto a dare esecuzione all'ordine ma dopo la scadenza del termine di 90 giorni indicato dal provvedimento; 3) che il Comune riscontrato ciò ha adottato il provvedimento di accertamento della avvenuta acquisizione gratuita dell'area; tutto ciò premesso la ricorrente impugna tale provvedimento per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo si afferma che l'acquisizione gratuita dell'area non avrebbe potuto operare nei confronti della proprietaria della stessa che, come è accaduto nel caso di specie, risulti essere totalmente estranea alla commissione dell'illecito edilizio.
Il motivo non ha fondamento.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 l'obbligo di rimuove[re] l'opera abusiva grava non solo sul responsabile dell'abuso ma anche sul proprietario dell'area al quale il provvedimento ripristinatorio deve essere rivolto a prescindere da qualunque accertamento relativo alla sua colpevolezza.
Il proprietario dell'area, al pari del responsabile dell'abuso, è quindi tenuto a dare esecuzione all'ordine di demolizione e, in caso di inottemperanza, subisce le conseguenze previste dalla legge salvo che il terreno non sia nella sua disponibilità e provi di aver intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi (T.A.R. Napoli, Sez. IV, 21 marzo 2024, n. 1847; C.d.S., Sez. II, 28 settembre 2020, n. 5700).
Il sopra descritto assetto normativo va esente dai sospetti di incostituzionalità paventati dalla ricorrente atteso che la responsabilità gravante sul proprietario non trova fondamento nell'illecito commesso da altri ma nel suo rapporto con la res che dà luogo a situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario (C.d.S., Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3391) consistenti in un pati (non potendosi opporre alla demolizione di quanto abusivamente realizzato) e nell'obbligo di collaborazione attiva al ripristino della legalità (T.A.R. Firenze, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 234).
Si tratta di una non irragionevole regolamentazione degli interessi atteso da un lato che l'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio giustifica il coinvolgimento del soggetto che di regola ha la immediata disponibilità dell'area e dall'altro che questi può rivalersi dei costi sostenuti sull'effettivo responsabile dell'illecito.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che la individuazione dell'area pertinenziale acquisita unitamente a quella di sedime sia stata effettuata solo nel provvedimento che ha accertato l'intervenuta acquisizione gratuita e non nell'ordine di demolizione così come richiede la legge.
Anche tale motivo non ha pregio.
È pacifico infatti che l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, posto che l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (C.d.S., Sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 7672).
Con il terzo motivo la ricorrente chiede in sostanza che il T.A.R., mediante una pronuncia processuale di inammissibilità per carenza di interesse, accerti che essa non sarebbe destinataria della sanzione pecuniaria aggiuntiva alla acquisizione gratuita in quanto diretta esclusivamente nei confronti degli esecutori dell'abuso.
Il motivo appare essere irrituale e, comunque, privo di fondamento in quanto risulta affatto evidente che, al di là delle espressioni utilizzate, il comune di Fiesole abbia inteso porre la sanzione pecuniaria a carico anche della proprietaria dell'area individuandola espressamente come obbligata in solido al suo pagamento.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese nei confronti del comune di Fiesole seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del comune di Fiesole che si liquidano in euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.
Spese compensate nei confronti del Ministero intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.