Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 13 marzo 2025, n. 130

Presidente: Panzironi - Estensore: Perilli

Il ricorrente ha domandato l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento di non ammissione alla prima fase della selezione pubblica - indetta dal Comune di Teramo per il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - per carenza dei requisiti di professionalità indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera g), dell'avviso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Teramo ed ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "le controversie concernenti... il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali".

Il Collegio ritiene di dover definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, in quanto l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'amministrazione resistente è fondata.

Sussistono, in proposito, tutti i presupposti richiesti dall'articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi per il Comune di Teramo e per il controinteressato in data 10 febbraio 2025, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, la mancata dichiarazione dell'intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l'avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La giurisdizione si determina in base al criterio del petitum sostanziale, ossia dalla intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, risultante dai fatti allegati e dalle caratteristiche del rapporto giuridico, indipendentemente dalla prospettazione fornitane dalle parti (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29462).

Secondo un consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, le selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rientrano, di regola, tra le procedure di natura concorsuale, ma sono determinazioni negoziali per mezzo delle quali l'amministrazione esercita i poteri del datore di lavoro privato, nel rispetto dei criteri generali della correttezza e della buona fede e in attuazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 13 marzo 2020, n. 7218; 5 aprile 2017, n. 8799).

Occorre pertanto verificare se la procedura selettiva oggetto del presente ricorso vada annoverata tra le "procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", attribuite dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Dalla disamina dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, dell'avviso emerge che la Commissione tecnica, nominata per la selezione comparativa dei candidati mediante la valutazione dei titoli di studio conseguiti, dei curricula vitae e della specifica formazione dagli stessi acquisita, è chiamata ad esprimere un giudizio tecnico meramente idoneativo, non vincolante per il conferimento dell'incarico dirigenziale: non è infatti prevista la formazione di una graduatoria finale di merito ma solo l'individuazione, all'esito di una procedura comparativa non caratterizzata dallo svolgimento di prove concorsuali, di una rosa di candidati da sottoporre al Sindaco, al quale è demandata la scelta discrezionale del soggetto cui conferire l'incarico di natura fiduciaria.

Tali elementi, unitamente all'espressa qualificazione della procedura selettiva come "non concorsuale", costituiscono sicuri indicatori della natura non concorsuale della procedura in oggetto, la quale deve perciò ritenersi sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 gennaio 2019, n. 1413).

In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con l'avvertimento che, ai sensi dell'articolo 11 del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, individuato quale giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Teramo, nella misura indicata nel dispositivo.

Non sono dovute le spese di lite al controinteressato, in ragione della sua mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.

Indica quale giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei modi e nei termini di cui all'articolo 11 del codice del processo amministrativo.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Teramo, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.

Non sono dovute spese al controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.