Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
Sentenza 14 marzo 2025, n. 309
Presidente: Ungari - Estensore: Daniele
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti espongono di essere proprietari di due immobili siti in Narni, via Flaminia Ternana, ai numeri 709 e 711, confinanti con il compendio immobiliare sito nella medesima Via Flaminia Ternana, al civico n. 703, e distinto catastalmente al foglio 44, particelle 260, 574 e 13, di proprietà della Fondazione Sandro M., di cui il Sig. M. Sandro, odierno controinteressato, è attuale Presidente e legale rappresentante. Tale fabbricato, realizzato in virtù del premesso di costruire n. 19292 del 23/30 maggio 2005, è destinato ad attività industriale ed è locato alla società 3B New Technology, operante nel settore della carpenteria metallica.
2. Già nel 2009 la Sig.ra D.A. aveva presentato al Comune di Narni un esposto nel quale aveva segnalato le seguenti difformità edilizie ed urbanistiche che inficiavano il fabbricato di proprietà M.:
- violazione delle distanze legali rispetto alla proprietà della Signora D.A.;
- realizzazione di un ampliamento non autorizzato del fabbricato originario rispetto al titolo edilizio rilasciato;
- realizzazione a confine con la proprietà dei ricorrenti e con la S.S. n. 3 Flaminia di un edificio a due piani con struttura in ferro e tetto inclinato a due falde, presumibilmente utilizzato come abitazione plurifamiliare, stabilmente infisso a terra anche con opere di cemento armato;
- mancata realizzazione delle opere di compensazione ambientale tra la Zona "D2 Produttiva" (ove è sita la proprietà del controinteressato, fg. 44 part. 13) e la proprietà della Signora D.A., come imposto nel permesso di costruire n. 1929/2005;
- realizzazione, senza titolo, di una tettoia in metallo stabilmente infissa al suolo, posta a copertura della porzione di piazzale tra i due capannoni;
- realizzazione di un passo carrabile in difformità dal titolo edilizio;
- realizzazione di una ulteriore tettoia con struttura in ferro, a ridosso del muro di contenimento in c.a. con la S.S. n. 3 Flaminia, utilizzata come parcheggio e rimessa di autoveicoli.
3. A seguito di istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Narni rispettivamente con note a mezzo pec in data 23 agosto e 30 ottobre 2023 (nelle quali si segnalavano ancora una volta le difformità le difformità edilizie di cui sopra), i ricorrenti apprendevano che il compendio immobiliare di proprietà M. era stato fatto oggetto di una richiesta di sanatoria portata all'attenzione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio il 22 giugno 2010, la quale aveva reso parere favorevole con riguardo alla regolarizzazione di alcuni abusi - tra cui la realizzazione della palazzina ad uso uffici, il pergolato metallico tra i due edifici e quello a protezione del parcheggio, oltre alle opere di sistemazione esterna -, mentre con riguardo alle altre violazioni e difformità sopra segnalate proponeva l'emissione di apposita ordinanza di demolizione.
4. In effetti il Comune di Narni risultava aver adottato una prima ordinanza di demolizione, la n. 23 del 3 dicembre 2010, con la quale ordinava al Sig. Sandro M. la demolizione dell'edificio a due piani in struttura metallica, degli ampliamenti al fabbricato esistente oltre ai vari pergolati, quindi una seconda ordinanza, la n. 1 del 14 febbraio 2011, con la quale si ampliava il novero degli abusi sanzionati facendo espresso richiamo al parere della competente Commissione comunale. Tuttavia a tali provvedimenti non era seguita la spontanea esecuzione da parte dei responsabili degli abusi, ed il Comune non sembrava aver posto in essere atti ulteriori per portare ad esecuzione l'ordine rimasto inottemperato.
5. I Sigg.ri D.P. e A. hanno quindi inviato all'ente la comunicazione pec del 6 dicembre 2023, con la quale lo hanno diffidato formalmente ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per porre rimedio agli abusi edilizi contestati, preannunciando, in difetto, di agire giudizialmente.
6. Nella perdurante inerzia del Comune i proprietari confinanti con il compendio immobiliare di Via Flaminia Ternana n. 703 il 19 settembre 2024 hanno notificato ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento del silenzio-inadempimento dell'ente e per la sua conseguente condanna ad adottare tutti gli atti necessari al ripristino della legalità violata, a fronte delle difformità edilizie in contestazione. In particolare i ricorrenti hanno argomentato circa la sussistenza di un obbligo a provvedere in capo al Comune in virtù della disciplina sulla vigilanza edilizia e sul relativo potere repressivo spettante all'ente; inoltre il terzo proprietario confinante sarebbe portatore di un interesse qualificato all'emissione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi, da cui gli deriverebbe la legittimazione ad agire per ottenere, a fronte di un illecito edilizio denunciato in maniera circostanziata, una determinazione espressa dall'Amministrazione.
7. Si è costituito in giudizio il solo Comune di Narni, il quale ha segnalato che il sig. Sandro M. aveva presentato in data 11 ottobre 2024 una dichiarazione di impegno a procedere spontaneamente alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, con inizio dei lavori per il 16 ottobre 2024 e ultimazione dei medesimi entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Inoltre l'ente non sarebbe rimasto inerte rispetto alla diffida dei ricorrenti giacché avrebbe svolto plurimi sopralluoghi sugli immobili abusivi, rispettivamente in data 16 ottobre, 25 ottobre e 9 dicembre 2024, nel corso dei quali si era accertato l'avvio delle opere di compensazione ambientale, l'inizio delle attività di rilascio dell'immobile - reso difficoltoso dalla necessità di sgomberare l'edificio adibito ad attività produttiva e locato ad una società terza - senza che però sia stata neppure iniziata l'attività di ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione degli edifici e delle tettoie. Medio tempore il Comune con nota del 30 dicembre 2024 aveva intimato al Sig. M. la prosecuzione della demolizione, avvertendolo che, in mancanza, si sarebbe proceduto con il sequestro degli immobili e la demolizione tramite terzi.
L'ente chiedeva infine il rinvio della decisione della causa o, in subordine, la declaratoria di improcedibilità parziale del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso l'intervenuto parziale avvio spontaneo dei lavori di demolizione.
8. La parte ricorrente, pur non opponendosi in assoluto ad un breve rinvio, ha segnalato che affinché possa ritenersi adempiuto l'obbligo a provvedere è necessario che vi sia la compiuta ed integrale esecuzione all'ordinanza di demolizione.
9. All'udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
10.1. Costituisce un approdo ormai consolidato in giurisprudenza la sussistenza dell'obbligo del Comune "di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, appunto per tal aspetto che s'invera nel concetto di vicinitas, gode d'una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà (arg. ex C.d.S., IV, 29 aprile 2014 n. 2228), onde egli è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. (cfr. così C.d.S., IV, 2 febbraio 2011 n. 744; id., VI, 17 gennaio 2014 n. 233), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss." (C.d.S., Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9924, nonché, più di recente, anche T.A.R Sardegna, Sez. I, 22 febbraio 2024, n. 118, ed anche T.A.R. Umbria, 6 marzo 2023, n. 114).
Ed infatti è configurabile "il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., a fronte dell'omesso esercizio del potere/dovere in capo all'Amministrazione di adottare gli atti necessari al ripristino dello stato dei luoghi, pur intrecciandosi nella fase procedimentale successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 attività provvedimentali e attività di carattere materiale volte a dare concreta esecuzione all'ordine del ripristino dei luoghi" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 18 maggio 2021, n. 3309; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 marzo 2021, n. 803; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22 marzo 2021, n. 897; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 5 ottobre 2020, n. 355; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 27 maggio 2020, n. 2019; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 aprile 2020, n. 822).
10.2. Ad onta dell'emanazione di ben due ordinanze di demolizione risalenti rispettivamente al 2010 e al 2011 con le quali il Comune di Narni ha accertato compiutamente gli abusi più volte segnalati dai vicini confinanti, e nell'inerzia degli interessati, l'ente non risulta ancora aver posto in essere le attività, anche di carattere materiale, necessarie per dare completa esecuzione alle ingiunzioni demolitorie, riguardanti peraltro abusi molteplici e di una certa gravità. Innegabile è dunque l'inadempimento dell'obbligo di provvedere in merito agli abusi edilizi acclarati.
Di nessun rilievo, a questo proposito, è l'intervenuto inizio dell'esecuzione spontanea della demolizione da parte del responsabile degli abusi dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, anche perché alla data del 31 dicembre 2024 tali lavori risultavano interrotti e peraltro in sede di udienza non sono state fornite evidenze di un loro riavvio.
10.3. Va segnalato come, pur nella consapevolezza delle complesse problematiche sociali e delle implicazioni anche di tipo economico sottese allo sviluppo delle operazioni di materiale esecuzione delle ingiunzioni demolitorie, rappresenti principio fondante della giurisdizione amministrativa quella di assicurare "una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto Europeo" di cui all'art. 1 c.p.a. (cfr. T.A.R. Sardegna, n. 118/2024, cit.), e, pertanto, l'ulteriore dilatarsi della tempistica necessaria all'adozione delle necessarie iniziative di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi imposte dalla vigente normativa, arrecherebbe un ulteriore vulnus ai sopra richiamati principi, che si riconnettono al pieno esercizio del diritto di difesa.
11. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto e deve pertanto essere dichiarato l'obbligo del Comune di Narni di portare a compimento il procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sfociato nelle già citate ordinanze di demolizione, mediante l'adozione di tutti gli atti giuridici e le operazioni materiali all'uopo occorrenti entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
12. Per il caso in cui, alla scadenza del suddetto termine, l'Amministrazione comunale fosse ancora inadempiente, il Tribunale nomina fin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Terni, con facoltà di subdelega a funzionario dello stesso Ufficio territoriale del Governo.
Il commissario così nominato provvederà all'adozione degli atti suindicati entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dall'istanza degli odierni ricorrenti.
Il compenso per l'eventuale intervento del commissario ad acta è liquidato nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda avverso il silenzio e, per l'effetto, dispone che si provveda nei sensi e secondo le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Narni al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge. Spese compensate nei confronti del controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.