Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione IV
Sentenza 18 marzo 2025, n. 490
Presidente: Giani - Estensore: Ricchiuto
FATTO
La società Mariani s.r.l., ha impugnato l'ingiunzione n. 6 del 22 novembre 2023 con la quale il Comune di Piombino ha ordinato alla ricorrente di pagare la somma di 10.135,00 per occupazione abusiva di circa di mq. 195 di area demaniale marittima antistante l'albergo di proprietà e con riferimento all'annualità del 2023.
Si è impugnata, altresì, l'ordinanza n. 5 del 20 dicembre 2022 con la quale, in ragione della sopra citata occupazione abusiva, si determinava l'indennità di occupazione per gli anni dal 2019 al 2022.
La ricorrente afferma di aver effettuato un intervento di rifioritura della scogliera antistante l'hotel Esperia al fine di porre un freno alla regressione della linea di costa interessata dagli eventi del moto ondoso, mediante il posizionamento di alcuni massi.
Con un'unica ma articolata censura si sostiene che l'opera di rifioritura risponderebbe ad una finalità di interesse pubblico ed era stata autorizzata dalla Provincia di Livorno; il Comune di Piombino avrebbe erroneamente applicato l'art. 54 del codice della navigazione, in quanto detta disposizione riguarda occupazioni ed innovazioni abusive che recano lucro al privato, circostanza inesistente nel caso di specie.
Si è costituito il Comune di Piombino che ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 5/2022 e, ciò, considerando che quest'ultima non è stata oggetto di opposizione nei termini di legge.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto è relativo all'impugnazione di provvedimenti diretti ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione dell'area demaniale e, quindi, di provvedimenti che presuppongono l'esistenza di diritti soggettivi nell'ambito dei quali sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.
Nel merito il Comune di Piombino ha evidenziato come il carattere abusivo di dette opere era stato accertato da precedenti provvedimenti che avevano rilevato la difformità dalla concessione edilizia c/2002/274 del 17 maggio 2004.
A seguito della camera di consiglio del 13 marzo 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione con avviso ai sensi dell'art. 60 c.p.a. circa la possibilità di definizione con sentenza "breve".
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, risultando fondata la relativa eccezione proposta dall'Amministrazione ora costituita.
Anche preliminarmente all'eccezione di tardività dell'impugnazione della sola ordinanza n. 5 del 20 dicembre 2022, va evidenziato come entrambi i provvedimenti, oggetto del presente ricorso, sono diretti ad ottenere il pagamento delle indennità di occupazione abusiva dal 2019 al 2022 (l'ordinanza n. 5/2022) e, ancora e per quanto riguarda l'anno 2023 (è il caso dell'ordinanza n. 6/2023).
È incontestato, infatti, che l'accertamento della difformità delle opere realizzate è avvenuto nell'anno 2017, nel corso della quale si era verificato che la scogliera era stata realizzata al di fuori dell'area in concessione demaniale marittima n. 3/2011 del 18 gennaio 2012 in difformità alla concessione in precedenza rilasciata.
In relazione ai provvedimenti di ingiunzione al pagamento delle indennità di occupazione sussiste un costante orientamento giurisprudenziale che ha avuto modo di chiarire che "le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato avente ad oggetto la proprietà dell'immobile e non un rapporto di tipo amministrativo, anche quando il privato deteneva l'immobile in virtù di una concessione" (C.d.S., VI, 2 agosto 2022, n. 6780; T.A.R. Umbria, I, 12 marzo 2020, n. 160; Cass. civ., Sez. un., 15 maggio 2017, n. 11988).
La controversia non attiene alla contestazione della legittimità dell'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'amministrazione, quanto, invece, alla esistenza o meno del credito ritenuto spettante dal Comune di Piombino, sul presupposto dell'occupazione abusiva di un terreno demaniale.
Si è, pertanto, in presenza di una controversia involgente lesione di diritti soggettivi estranea alla giurisdizione pur esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore di quello ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi di legge.
Le spese di giudizio, stante la natura della decisione, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice ordinario territorialmente competente.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.