Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione II
Sentenza 21 marzo 2025, n. 280
Presidente: Di Benedetto - Estensore: Amovilli
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti con il ricorso in esame hanno impugnato il provvedimento del Sindaco del Comune di Cento in qualità di ausiliario del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma con cui gli è stato revocato il contributo ottenuto il 23 agosto 2017 motivato dalla carenza nell'immobile di relativa proprietà dei servizi igienici quale requisito indefettibile per accedere al contributo.
A sostegno del ricorso hanno dedotto motivi così riassumibili:
I) violazione di legge (art. 7 d.m. 5 luglio 1975, art. 3 l. 241/1990) e/o eccesso di potere sotto il medesimo profilo per avere l'amministrazione revocato il contributo sulla base di falsi ed erronei presupposti di fatto, nonché difetto di congrua motivazione;
II) violazione di legge (art. 21-nonies l. 241/1990) e/o eccesso di potere per adozione del provvedimento in violazione del principio del legittimo affidamento e contraddittorietà.
Ad avviso di parte ricorrente la prova dell'esistenza dei servizi igienici, oggi demoliti, sarebbe desumibile da varie circostanze tra cui il rilascio nel 1997 della residenza anagrafica, le utenze e documentazione fotografica della festa di capodanno tenutasi nel 2011.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cento eccependo il difetto di giurisdizione citando ampia giurisprudenza sia dell'adito Tribunale Amministrativo che del Consiglio di Stato ed evidenziando comunque l'infondatezza del gravame nel merito essendo del tutto carente la prova di cui è onerato parte ricorrente circa l'esistenza dei servizi igienici quale requisito per l'ottenimento del contributo.
La difesa dei ricorrenti ha replicato alla suindicata eccezione insistendo per la giurisdizione del g.a. venendo in rilievo la lesione di posizione sostanziale di interesse legittimo conseguente a provvedimento di autotutela pubblicistica per accertata carenza dei presupposti originari per la concessione del contributo.
In prossimità della discussione nel merito parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio motivato dal deposito di sentenza penale di assoluzione, istanza tuttavia subordinata al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. È materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Sindaco del Comune di Cento, in qualità di ausiliario dal commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ha revocato il contributo concesso nel 2017 ai ricorrenti relativo ad immobile di loro proprietà.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di rinvio sia perché espressamente subordinata alla reiezione dell'eccezione di giurisdizione sia per la carenza degli eccezionali presupposti codificati dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. (ex multis C.d.S., Sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079).
3. Deve dunque essere esaminata la questione della giurisdizione.
Come rilevato dalle parti la giurisprudenza dell'adito Tribunale dal 2020 in poi ha aderito alla tesi - invero oggi pacifica - secondo cui deve essere esclusa la giurisdizione del g.a. per le controversie, quale quella di specie, di concessione di contributi post sisma (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 25 marzo 2024, n. 217; 22 dicembre 2020, n. 852; 9 marzo 2020, n. 198; 7 febbraio 2020, n. 122; Sez. II, 14 aprile 2022, n. 334; 8 gennaio 2021, n. 8).
3.1. Recentemente il Consiglio di Stato (Sez. I) in tre distinti pareri resi su altrettanti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica aventi ad oggetto atti di diniego alla concessione dei contributi post sisma 2012 dell'Emilia-Romagna, ha fatto propria la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 8115 del 2017 che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha affermato l'attribuzione di tale tipologia di contenzioso al giudice ordinario. Con tale sentenza si rileva, tra l'altro, che «... è sufficiente richiamare la tetragona giurisprudenza di queste sezioni unite le quali hanno negli anni ripetutamente affermato, proprio con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e, trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998 e della l. n. 205 del 2000... essendo peraltro appena il caso di sottolineare che il riconoscimento del diritto al contributo "in concreto" spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti».
Il Consiglio di Stato, con i suindicati pareri (resi su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ex d.P.R. n. 1199 del 1971) n. 509 del 2019, n. 1580 del 2019 e 1999 del 2019 ha dunque aderito all'orientamento della Cassazione.
3.2. In definitiva, considerata l'assenza di poteri di apprezzamento discrezionale in ordine all'an, al quid od al quomodo dell'erogazione, sia la giurisprudenza amministrativa (vedi ancora T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 settembre 2018, n. 5333; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 13 febbraio 2019, n. 103; T.A.R. Umbria, 10 luglio 2014, n. 380; T.A.R. Basilicata, 28 febbraio 2012, n. 97) che quella ordinaria (ex multis Cass., Sez. un., 23 gennaio 2005, n. 466) convergono nell'individuare nel g.o. il giudice munito di giurisdizione quale giudice naturale dei diritti soggettivi.
4. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando quest'ultima al giudice ordinario, presso cui parte ricorrente dovrà riassumere il giudizio entro il termine di cui all'art. 11 c.p.a.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese processuali in considerazione del diverso orientamento seguito dall'adito Tribunale Amministrativo al momento della proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del g.o., innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.