Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
Sentenza 25 marzo 2025, n. 90

Presidente: Gaviano - Estensore: Lalla

FATTO E DIRITTO

1. Il sig. Pasquale R., con la propria diffida del 17 ottobre 2023, avente ad oggetto "Terreni censiti al fl. 26 part.lle 28 e 88 del Catasto del Comune di Larino illegittimamente occupati dalla Casa Circondariale di Larino - Diffida alla loro restituzione, previa integrale rimessione in pristino, con contestuale risarcimento del danno, ovvero all'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001", ha domandato al Ministero della giustizia "la restituzione dell'area di proprietà privata occupata dall'opera pubblica, previa integrale riduzione in pristino della stessa e risarcimento del danno o, alternativamente, all'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 con diritto all'indennizzo, nonché al risarcimento del danno al netto di quanto già liquidato dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 259/2004, come parzialmente riformata con sentenza n. 150/07 della Corte d'Appello di Campobasso" (cfr. la diffida in all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 22 novembre 2024).

2. Non avendo ricevuto dall'Amministrazione il riscontro richiesto, l'interessato ha proposto quindi l'odierna impugnativa ai sensi dell'art. 117 c.p.a., esperita per la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sulla sua diffida del 17 ottobre 2023, e del suo conseguente obbligo di provvedere, anche con la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di una sua perdurante inerzia.

Secondo il ricorso, i suoli dianzi indicati sarebbero tuttora di proprietà del privato, e, come tali, sarebbero allo stato ancora illegittimamente occupati dal Ministero della giustizia (che vi ha edificato un carcere), e pertanto l'Amministrazione avrebbe l'obbligo di provvedere sulla sua istanza.

In questa prospettiva, ha osservato parte ricorrente, il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 259/2004, avrebbe "accertato che i terreni del Sig. R. sono stati irreversibilmente trasformati dalla realizzazione di opere connesse al carcere di Larino, tuttavia tale circostanza è irrilevante sotto il profilo del trasferimento del diritto dominicale del suolo in capo all'Amministrazione pubblica" (così il ricorso a pag. 4). L'Amministrazione aveva difatti compiuto un illecito permanente ai danni di un diritto fondamentale dell'uomo, garantito dall'art. 1 del protocollo 5 addizionale alla Convenzione EDU, e nessuna rilevanza assumerebbe il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno interessato, non potendo l'Amministrazione conseguire l'acquisto del diritto di proprietà per il tramite della realizzazione di un illecito.

3. In resistenza al ricorso, per l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l'infondatezza del gravame allegando che i terreni oggetto di causa erano stati interessati da un pregresso contenzioso, all'esito del quale il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 259/2004 del 25 marzo 2004, aveva già riconosciuto all'interessato un risarcimento del danno "per la irreversibile acquisizione dell'area di mq 2070 e per la costituzione della servitù di mq 130 con gli interessi legali dal 29.07.1982".

4. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025, uditi i difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

5. Il ricorso deve essere respinto.

6. In limine litis, va rammentato che "il ricorso avverso il silenzio inadempimento deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva" (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 9074/2023; nonché, ex multis, T.A.R. Molise, sentenza n. 46 del 13 febbraio 2025).

Applicando al caso di specie le dianzi citate coordinate ermeneutiche, il Collegio deve subito chiarire che la diffida a suo tempo avanzata dall'odierno ricorrente all'Amministrazione può essere reputata idonea a promuovere la relativa procedura unicamente per la parte in cui era intesa a sollecitare una determinazione in ordine all'esercizio o meno, nella vicenda di cui si tratta, del potere di acquisizione previsto dall'art. 42-bis del testo unico espropri (e non anche, perciò, nella parte in cui la stessa era tesa a reclamare la restituzione dei fondi ed il correlato risarcimento del danno).

Tanto premesso, il Tribunale deve subito osservare che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di gravame, con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 259/2004 del 25 marzo 2004 del Tribunale di Campobasso (come parzialmente riformata dalla sentenza della locale Corte d'appello n. 150/07 del 23 giugno 2007) l'interessato ha già ottenuto piena tutela dei suoi diritti - ancorché solo per equivalente - con riferimento alle particelle oggetto del presente giudizio, per avere in quella sede trovato accoglimento la sua apposita azione risarcitoria, con il conseguente riconoscimento dell'integrale risarcimento del danno da lui subito per la perdita del diritto di proprietà.

6.1. La sentenza del Tribunale di Campobasso n. 259/2004, infatti, ha statuito che "la irreversibile occupazione di mq 2070 del fondo, che a titolo originario sono passati in proprietà dello Stato, comporta il correlativo diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno da rapportare al valore venale del fondo, che, nella fattispecie va commisurato nella somma di lire 53.820,000 (mq 2070 x lire 26.000 al mq), come quantificato dal consulente di parte attrice e non dal C.T.U. ... nella quale va compresa anche l'area di mq 130, necessitati per i pozzetti di scarico e delle fondazioni del muro di recinzione della Casa Circondariale. Ebbene anche per tale area va corrisposta la indennità per essere stata assoggettata a servitù che va quantificata in complessivi lire 1.690,000", e, per l'effetto, ha condannato "il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero della Giustizia al pagamento in solido in favore di R. Pasquale della complessiva somma di lire 81.332,84 di cui lire 55.510,00 a titolo di risarcimento danni per la irreversibile acquisizione dell'area di mq 2070 e per la costituzione della servitù di mq 130 con gli interessi legali dal 29.07.1982" (cfr. la citata sentenza n. 259/2004, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 22 novembre 2024).

6.2. Orbene, tale capo della sentenza del Tribunale di Campobasso risulta passato in giudicato, dal momento che la pronuncia della Corte d'appello n. 150/07 del 23 giugno 2007 si è limitata, per quanto qui interessa, alla sola rideterminazione del mero quantum del risarcimento dovuto, rilevando "la non sommabilità di ulteriori mq. 130 all'area di complessivi mq. 2070 oggetto di materiale trasformazione ed asservimento per la realizzata casa circondariale, dal momento che la superficie da ultimo menzionata già comprende la detta minora estensione (che si appalesa ormai anch'essa irreversibilmente trasformata perché vi insistono fondazioni del complessivo insediamento di edilizia carceraria di cui trattasi)" (cfr. la citata sentenza n. 150/2007, all. n. 1 alla produzione della ricorrente del 22 novembre 2024).

6.3. Alla luce dei richiami appena svolti deve allora concludersi nel senso che l'effetto traslativo del diritto di proprietà sui fondi di cui si tratta è stato in definitiva accertato dalla pronuncia del Tribunale di Campobasso n. 259/04 del 25 marzo 2004, che, sul punto, risulta passata in giudicato, come precisato dalla sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 150/07 del 23 giugno 2007.

Dalle considerazioni che precedono si desume, dunque, che già in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio era stato definitivamente accertato, con efficacia di giudicato, l'intervenuto trasferimento del diritto di proprietà relativo ai terreni oggetto della presente causa in favore dell'Amministrazione: sicché non possono esservi dubbi circa la perdita della titolarità dei beni in questione in capo all'odierno ricorrente.

6.4. In proposito, è appena il caso di ricordare che, secondo l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 6 del 9 febbraio 2021), persino un giudicato civile di rigetto della domanda risarcitoria del privato colpito da occupazione acquisitiva - e quindi, a maggior ragione, anche quello di accoglimento, come avvenuto nel caso di specie -, formatosi sulla sentenza con cui è stato accertato il perfezionamento dell'occupazione acquisitiva, preclude alle parti, eredi e aventi causa il successivo esercizio per il medesimo bene dell'azione di risarcimento del danno in forma specifica, dell'azione di rivendicazione e dell'azione avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di provvedere ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (cfr., in termini, di recente, anche C.d.S., Sez. IV, 4237 del 10 maggio 2024).

Sul punto l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza poc'anzi menzionata, ha infatti precisato quanto segue.

"In caso di occupazione illegittima, a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l'equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l'accertamento del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell'azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell'azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di provvedere ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001; ai fini della produzione di tale effetto preclusivo non è necessario che la sentenza passata in giudicato contenga un'espressa e formale statuizione sul trasferimento del bene in favore dell'amministrazione, essendo sufficiente che, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica della parte-motiva in combinazione con la parte-dispositiva della sentenza, nel caso concreto si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto" (cfr. Ad. plen., n. 6/2021).

7. Alla luce di quanto sopra esposto, in conclusione, il ricorso presentato dal sig. R. avverso il silenzio dell'Amministrazione non può che essere respinto, dal momento che questi non risulta essere più proprietario dei terreni indicati nell'istanza del 17 ottobre 2023, in relazione ai quali ha pur chiesto all'Amministrazione, in alternativa alla restituzione, l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.