Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 12 marzo 2025, n. 2032

Presidente: Forlenza - Estensore: Guarracino

FATTO E DIRITTO

1. La sig.ra Palma C. ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento con il quale il Comune di Villa San Giovanni le ha negato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per l'ampliamento di un alloggio popolare, chiesto con istanza di condono ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47, per omessa integrazione della documentazione all'uopo necessaria, e le ha ingiunto la demolizione delle opere e il ripristino dell'originario stato dei luoghi.

2. Il Comune di Villa San Giovanni si è costituito in giudizio per domandare la reiezione dell'appello.

3. In vista dell'udienza di trattazione entrambe le parti hanno prodotto memoria di discussione e il Comune una memoria di replica.

4. All'udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In via preliminare, dev'essere respinta l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del Comune, sollevata dall'appellante nella memoria di discussione.

Per giurisprudenza pacifica, infatti, il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate ha natura ordinatoria e non perentoria; le parti possono presentare documenti e memorie anche successivamente, secondo i termini stabiliti nell'art. 73 c.p.a. (ex multis, C.d.S., Sez. VI, 18 novembre 2024, n. 9240), i quali, nel caso di specie, sono stati rispettati, avendo il Comune depositato la propria memoria di discussione in data 2 gennaio 2025 in vista dell'udienza pubblica del 4 febbraio 2025.

6. Nel merito, l'appellante sottopone a critica la sentenza di primo grado a mezzo di cinque motivi di impugnazione, i quali si rivelano tutti infondati.

7. Il primo mezzo di impugnazione, con il quale l'appellante si duole che il T.A.R. abbia respinto la censura con la quale aveva contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, è privo di fondamento, in quanto la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio esclude che i provvedimenti aventi natura di atto vincolato, come quello impugnato nel giudizio di primo grado, debbano essere in ogni caso preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex multis, C.d.S., Sez. VII, 15 gennaio 2025, n. 308; Sez. VI, 23 dicembre 2024, n. 10357), né può fondatamente sostenersi, come, viceversa, fa l'appellante, che la partecipazione al procedimento avrebbe "certamente" potuto modificare il contenuto della statuizione gravata, dato che neanche nel corso del presente giudizio sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'amministrazione resistente a pervenire a conclusioni diverse.

8. Il secondo mezzo di impugnazione, con cui l'appellante critica la sentenza di prime cure per aver escluso che sulla sua domanda di sanatoria si fosse formato il silenzio-assenso, è infondato, anzitutto, perché agli atti di causa non trova alcun riscontro la sua affermazione di aver assolto tutti gli oneri di documentazione; difatti, sebbene egli sostenga, nel terzo mezzo di impugnazione, di aver ottemperato alla richiesta d'integrazione documentale con la produzione, in data 15 gennaio 2007, di documentazione tecnica (grafici e relazioni tecniche, documentazione fotografica, certificato di idoneità statica), richiesta di n.o. paesaggistico e documentazione per l'applicazione del danno ambientale, non risulta provato che i documenti prodotti in quell'occasione fossero idonei allo scopo, tanto è vero che il Comune, il 14 ottobre 2014, aveva reiterato le sue richieste. In primo grado l'amministrazione resistente, attraverso una relazione del responsabile del settore tecnico-urbanistico comunale, ha chiarito che quei documenti presentavano diverse mancanze, come, ad esempio, il fatto che la documentazione fotografica, costituita da due riprese uguali, non era risultata idonea a individuare la porzione di fabbricato oggetto della richiesta di condono, e ciò è confermato, ictu oculi, dall'esame della documentazione fotografica versata dall'appellante agli atti di primo grado (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo); né l'appellante, che per il resto ha depositato unicamente le ricevute di avvenuta accettazione al protocollo dei documenti presentati a mano al Comune il 15 gennaio 2007, ha mosso alcuna critica al rilievo del T.A.R. in merito fatto che «Parte ricorrente ... non ha nemmeno contestato di aver provveduto al ritiro della richiesta di Nulla Osta paesaggistico presentata in data 15 gennaio 2007, così come rappresentato dal Responsabile del settore tecnico-urbanistico del Comune di Villa San Giovanni, con nota prot. n. 1244 del 6 novembre 2015 (doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione dell'amministrazione comunale)».

Si aggiunga, infine, che l'appellante non ha mai contestato l'espressa motivazione del provvedimento impugnato (nel preambolo e nel dispositivo) sulla necessità anche (della richiesta) del nulla osta dell'ente Ferrovie dello Stato.

9. Il quarto mezzo d'impugnazione si incentra sul rigetto del motivo di ricorso di primo grado per cui l'amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di valutare, preventivamente, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, insistendo l'appellante che la valutazione delle condizioni per l'applicabilità della sanzione pecuniaria alternativa, al fine di evitare pregiudizi per la statica dell'edificio, dovrebbe precedere l'emanazione dell'ordine di demolizione.

Strettamente connesso è il quinto mezzo d'impugnazione, con cui l'appellante torna sulla necessità di una preventiva valutazione tecnica sulla fattibilità della demolizione e si duole che il T.A.R. abbia ritenuto, comunque, che spettasse al ricorrente la prova dell'oggettiva impossibilità della demolizione.

Entrambi i motivi, che possono essere esaminati assieme, sono infondati.

Per giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, infatti, la disposizione di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 «ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme» (cfr., ex ceteris, C.d.S., Sez. VI, 18 novembre 2024, n. 9241; 12 febbraio 2024, n. 1387; 10 maggio 2021, n. 3666; Sez. II, 17 febbraio 2021 n. 1452).

10. Per queste ragioni, in conclusione, l'appello dev'essere respinto.

11. Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore del Comune di Villa San Giovanni, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 48/2022.