Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 17 marzo 2025, n. 2143

Presidente: Sabatino - Estensore: Santini

FATTO E DIRITTO

1. La sig.ra M. è legittima assegnataria di alloggio ERP nel comune di Cisterna di Latina.

Dopo un periodo di assenza dall'Italia, l'immobile veniva abusivamente occupato da altri soggetti.

La legittima assegnataria chiedeva dunque all'ATER di provvedere alla liberazione dell'immobile ai sensi dell'art. 5 della l.r. Lazio n. 12 del 1999.

L'ATER, dopo un giudizio sul silenzio-rifiuto, rigettava tuttavia l'istanza di intervento liberatorio in quanto l'interessata avrebbe dovuto a tal fine promuovere azione possessoria dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 1168 c.c. Più in particolare, con atto in data 22 novembre 2023 il dirigente dell'area amministrativa dell'ATER della provincia di Latina ha rigettato l'istanza di liberazione dell'immobile per le seguenti ragioni: a) sarebbe stata responsabilità dell'assegnatario quella di esercitare l'azione possessoria ex art. 1168 c.c. al fine di far cessare l'occupazione abusiva; b) l'art. 5, lett. d), della l.r. 6 agosto 1999, n. 12 (che assegna all'ente proprietario tra gli altri il compito di promuovere "il rilascio degli alloggi occupati senza titolo") si riferisce al caso di assegnatario che non possa entrare in possesso dell'alloggio a causa di una precedente occupazione (e quindi non anche il caso della occupazione abusiva avvenuta in costanza di assegnazione ai danni di assegnatario originariamente immessosi nel possesso); c) infine l'ente faceva presente che non vi fosse alcuna certezza in ordine all'abusività della occupazione di terzi in mancanza di pronuncia dell'autorità giudiziaria e che - a ogni buon conto - esso aveva respinto una istanza di regolarizzazione presentata dall'attuale occupante diffidandolo a rilasciare l'immobile.

2. Tale provvedimento di rigetto veniva impugnato dinanzi al T.A.R. Latina che accoglieva il gravame per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Sussiste la giurisdizione amministrativa in quanto ATER esercita un potere pubblico circa il rilascio o meno di simili alloggi.

2.2. L'art. 5 della citata legge regionale prevede che l'ATER disponga il rilascio di qualsivoglia immobile ERP abusivamente occupato, senza per questo distinguere tra occupazione iniziata prima oppure dopo la formale assegnazione del medesimo alloggio.

2.3. Di qui l'accoglimento del ricorso e dunque l'annullamento del provvedimento con cui ATER si rifiutava di disporre il rilascio dell'alloggio abusivamente occupato.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito indicati.

3.1. Erroneità nella parte in cui è stata dichiarata la giurisdizione del GA e non quella dell'AGO.

3.2. Erroneità nella parte in cui è stata attribuita natura provvedimentale alla gravata nota ATER del 22 novembre 2023.

3.3. Erroneità nella parte in cui l'art. 5 è stato interpretato in senso così estensivo, laddove le uniche ipotesi contenute nella suddetta disposizione normativa riguarderebbero le azioni che l'ATER pone in essere per liberare alloggi abusivamente occupati da altri e che debbono quindi essere recuperati onde poter essere oggetto di nuove legittime procedure di assegnazione.

4. Si costituiva in giudizio la sig.ra M. per chiedere il rigetto del gravame.

5. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

6. Tutto ciò premesso va accolto il primo motivo di appello dal momento che, come evidenziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 20 luglio 2021, n. 20761: «La giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass. Sez. [U.] 9 ottobre 2013, n. 22957; 21 luglio 2011, n. 15977; 28 gennaio 2005, n. 1731; 26 febbraio 2004, n. 3946; 11 marzo 2003, n. 5051; 7 marzo 2002, n. 3389; 10 agosto 2000, n. 563; 23 febbraio 2001, n. 67; 18 dicembre 1998, n. 12703)». Ed ancora: «Quale efficace sintesi della materia è utile qui trascrivere la motivazione della recente Cass. Sez. U. 15 gennaio 2021, n. 621: "nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267)..."».

7. Ebbene nel caso di specie:

7.1. si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. Dunque non si tratta di controversia riguardante la fase "ante assegnazione";

7.2. la controversia ha invece ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo da parte di terzi. Dunque si tratta di controversia riguardante la fase "post assegnazione";

7.3. l'ordine di rilascio dell'alloggio che anela la parte appellata discende direttamente dalla previsione legislativa, in presenza di determinate condizioni, ed il relativo accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A.;

7.4. per altro verso, l'ordine di rilascio che si vorrebbe ottenere dall'ATER costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di un nuovo e diverso rapporto (Cass., Sez. un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. un., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio;

7.5. la controversia si svolge pertanto in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.).

7.6. Del resto, così come rientra nella giurisdizione dell'AGO la controversia che ha ad oggetto l'opposizione al provvedimento di rilascio allo stesso modo, ossia per "simmetria applicativa", va esclusa dalla giurisdizione del GA la controversia che ha ad oggetto la pretesa a che sia comunque adottato un analogo provvedimento di rilascio dell'alloggio ERP.

8. Alla luce di quanto sopra considerato, il primo motivo di appello deve dunque essere accolto con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione in capo a questo giudice amministrativo.

9. In conclusione il ricorso in appello è fondato e deve essere accolto sotto il profilo evidenziato al punto che precede. Per l'effetto, in riforma della gravata sentenza va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'AGO (Tribunale civile di Latina) presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nei sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

10. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante il complessivo andamento del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione con le conseguenti statuizioni di cui alla parte motiva (par. 9).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. n. 157/2024.