Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 9 aprile 2025, n. 3009

Presidente: Lopilato - Estensore: Loria

FATTO E DIRITTO

1. Oggetto dell'appello in esame è la sentenza del T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, con la quale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado proposto dalla società Sofim s.r.l., la quale è proprietaria di un compendio immobiliare posto in Reggio Emilia, località Cella, via G. Vico di cui all'art. 4.5 e 5.7 delle NA del PSC.

2. In punto di fatto si rileva che:

a) con deliberazione di Giunta comunale P.G. n. 16673, del 20 settembre 2011, veniva approvato "lo schema di avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse e proposte riguardo ad interventi da programmare nel primo piano operativo comunale POC";

b) sono state raccolte complessivamente 188 proposte di interventi, afferenti a 196 richieste, che spaziavano dal settore residenziale a quello terziario e commerciale e che interessavano diverse aree della città;

c) le proposte venivano istruite sotto il profilo tecnico procedendo alla verifica di conformità urbanistica nonché alla verifica di coerenza rispetto agli obiettivi e agli indirizzi contenuti nel PSC e nei programmi dell'Amministrazione Comunale;

d) Alfa Costruzioni, al tempo proprietaria del compendio in questione, presentava richiesta di inserimento in POC;

e) in data 16 settembre 2013 veniva sottoscritto "schema atto d'accordo per la programmazione del POC ai sensi dell'art. 18 della LR Emilia-Romagna 20/2020" tra il Comune di Reggio Emilia e la società Alfa Costruzioni s.r.l. (all'epoca, come detto sopra, proprietaria del compendio in questione);

f) con delibera di Consiglio comunale P.G. n. 31329/176 del 28 ottobre 2013 il Comune di Reggio Emilia adottava il primo POC, ai sensi degli artt. 30 e 34 della l.r. n. 20 del 2000;

g) all'interno del POC adottato, nell'elaborato PO.4, l'istanza veniva inserita come ASP-N1_6 Cella - via Vico (PUA);

j) l'avviso di adozione del POC veniva pubblicato sul BURER del 6 novembre 2013;

h) in data 14 maggio 2014, a seguito dell'approvazione del POC ai sensi dell'art. 18 l.r. 20 del 2000, veniva sottoscritto l'atto d'accordo definitivo tra il Comune di Reggio Emilia e la società Emilia Immobiliare 2015 s.r.l., subentrata nella proprietà ad Alfa Costruzioni s.r.l.;

i) il soggetto attuatore, nell'ambito delle pattuizioni intercorse con il Comune, si impegnava, oltre alla presentazione del PUA relativo al 1° stralcio del comparto, ad effettuare il frazionamento e a cedere gratuitamente al Comune le aree finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e in particolare, ai sensi dell'5 dell'atto di accordo, «Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di una rotatoria lungo la Via Emilia per il futuro collegamento con Via De Chirico, così come indicato nell'Allegato 2, il Soggetto attuatore si impegna a mettere a disposizione le aree di sua proprietà interessate e a realizzare l'intervento a seguito dell'acquisizione delle restanti aree da parte dell'Amministrazione Comunale»; inoltre, a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto di accordo, veniva prestata una fideiussione bancaria dell'importo di euro 44.943,00, pari al 10% del valore stimato per le aree di cessione destinate ad attrezzature e spazi collettivi e delle altre opere pubbliche;

l) in data 23 ottobre 2015 la Società Emilia Immobiliare 2015 presentava istanza di approvazione del PUA al Comune di Reggio Emilia;

m) il Comune di Reggio Emilia ha reiteratamente chiesto (in particolare note PG 19758 21 marzo 2016, PG 74625 del 18 ottobre 2016) alla società integrazioni istruttorie e revisioni del Piano;

n) la società presentava, in data 15 dicembre 2016, al Comune di Reggio Emilia richiesta di variante agli strumenti urbanistici PSC/RUE e, in data 21 dicembre 2016 (PG 98183), con particolare riferimento a una richiesta di permuta delle aree della società Dexia s.r.l., sicché veniva richiesto all'Amministrazione comunale di sospendere i termini di approvazione del PUA fino all'esito della richiesta di variante in quanto la predetta variante «porterebbe variazioni anche sostanziali al progetto di PUA presentato nonché alla previsione del POC vigente»;

o) in data 5 gennaio 2017 (PG 1445) il Comune di Reggio Emilia accoglieva la richiesta di sospensione dei termini del procedimento;

p) in data 13 giugno 2018 (nota PG 76237) il Comune di Reggio Emilia comunicava la mancata approvazione della variante e la contestuale ripresa dei termini del procedimento di approvazione del PUA con conseguente necessità di procedere alle integrazioni e revisioni progettuali richieste a suo tempo;

q) a seguito di tale ulteriore richiesta, Emilia Immobiliare 2015 non presentava nessuna ulteriore integrazione documentale e progettuale;

r) il POC veniva in scadenza nell'aprile del 2019;

s) in data 19 agosto 2019 (prot. 153318) la società chiedeva al Comune di Reggio Emilia lo svincolo della fideiussione rilasciata a seguito della stipula dell'atto di accordo ex art. 18 l.r. 20/2000 «considerato che il piano presentato in data 23 ottobre 2015 con PG 50802/2015 non ha terminato l'iter di approvazione in quanto durante l'iter istruttorio l'amministrazione ha sollevato importanti problemi legati alla viabilità di Via G. Vico che comportavano soluzioni tecniche interessanti proprietà di terzi (DEXIA Srl) e esterni al PUA» e che la richiesta di variante presentata congiuntamente dalla ricorrente e da Dexia s.r.l. «non è stata approvata dall'amministrazione comunale»;

t) in data 16 dicembre 2020 (nota PG 211645) il Comune di Reggio Emilia autorizzava lo svincolo della garanzia e restituiva l'originale alla richiedente società, precisando che «Si ritiene che allo stato attuale non sia possibile procedersi all'approvazione del PUA in oggetto, essendo trascorso il termine di validità del POC, nella vigenza del quale non è stata approvata la convenzione unitamente al PUA, e gli atti di pianificazione e governo del territorio comunale vigenti non ne consentono l'approvazione essendo scaduto il Piano Operativo Comunale di livello sovraordinato che aveva programmato l'attuazione del comparto nel suo quinquennio di operatività».

3. La nota sopra indicata è stata impugnata dalla società Sofim s.r.l. dinanzi al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, che ha anche chiesto l'accertamento del corretto e tempestivo operato della società ricorrente nell'ambito del procedimento di realizzazione del 1° stralcio funzionale del PUA "ASP_N1-6A-Cella-G. Vico" e della legittima prosecuzione del procedimento di approvazione fino alla sottoscrizione della relativa convenzione ed alle successive fasi volte alla realizzazione del PUA nonché della conferma della potenzialità urbanizzabile dell'area ed infine ha formulato domanda di risarcimento dei danni.

3.1. In accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Comune, il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

3.2. In particolare, il giudice di primo grado ha affermato che: «Ne deriva, dunque, dalla piana lettura della predetta richiesta, che alcuna condizione o riserva di agire in giudizio veniva svolta da parte ricorrente con la detta richiesta e che, semplicemente, la ricorrente riteneva di non voler più proseguire nell'attuazione del PUA di che trattasi e, conseguentemente, chiedeva lo svincolo della fideiussione. Da tale inequivoco comportamento non può che derivare che parte ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione del PUA e che, dunque, non può certo oggi avere interesse all'impugnazione del provvedimento n. 2020/0211645 del Comune di Reggio Emilia, comunicato in data 16 dicembre 2020, atteso che tale provvedimento si limita a prendere atto della sopra menzionata richiesta e ad accoglierla disponendo il richiesto svincolo della fideiussione», affermando inoltre che «allo stato attuale non sia possibile procedersi all'approvazione del PUA in oggetto, essendo trascorso il termine di validità del POC, nella vigenza del quale non è stata approvata la convenzione unitamente al PUA».

4. Con l'appello in esame, la società Sofim s.r.l. ha articolato un motivo di censura avverso la sentenza di primo grado consistente in:

I) error in procedendo ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione; perplessità; illogicità.

Con tale motivo l'appellante in particolare lamenta che la sentenza impugnata abbia considerato non più sussistente l'interesse alla decisione nel merito del ricorso poiché al contrario di quanto argomentato in sentenza, l'interesse sarebbe ancora sussistente poiché dall'accoglimento delle domande formulate in primo grado l'allora ricorrente avrebbe certamente conseguito un significativo risultato giuridicamente apprezzabile, ovverosia il riavvio e/o il prosieguo del procedimento di approvazione del PUA "ASP_N1-6°" che, invero, era stato sospeso dalle determinazioni comunali.

Ciò troverebbe conferma nelle sentenze emesse dallo stesso Tribunale amministrativo negli analoghi ricorsi formulati dai soggetti attuatori di PUA che, come SOFIM s.r.l., non hanno potuto concludere i rispettivi procedimenti di approvazione di PUA, con atti che il T.A.R. avrebbe - in quei casi - annullato.

Inoltre, il T.A.R. avrebbe interpretato in modo non corretto il comportamento del soggetto attuatore del PUA che non ha inteso rinunciare al procedimento di approvazione del PUA.

In particolare, l'istanza del 19 agosto 2019 non avrebbe un valore abdicativo dell'interesse di SOFIM s.r.l. al prosieguo del procedimento di approvazione del PUA.

Con la suindicata istanza, il soggetto attuatore avrebbe voluto formalizzare quanto a far tempo dalla presentazione del PUA "ASP_N1-6A" era accaduto, cristallizzando così gli inesistenti stati di avanzamento del procedimento amministrativo e rappresentando come tale stasi fosse esclusivamente da addebitarsi alle, asseritamente, illegittime richieste del Comune che avrebbe tenuto una condotta illogicamente ostativa del prosieguo dell'istruttoria del procedimento.

Alcuna affermazione o dichiarazione circa la sopravvenuta insussistenza d'interesse all'approvazione del PUA potrebbe evincersi dalla missiva in parola; invero, l'appellante avrebbe esclusivamente chiesto lo svincolo della fideiussione, ma neanche l'amministrazione comunale all'epoca della ricezione dell'istanza avrebbe interpretato la stessa come portatrice di effetti abdicativi tant'è che ha emanato il provvedimento del 16 dicembre 2020.

Secondo la prospettazione dell'appellante, con detto provvedimento, l'amministrazione non si sarebbe limitata a prendere atto della volontà del soggetto attuatore di non proseguire nella conclusione del piano, ma ha comunicato al soggetto attuatore la propria determinazione di inibire e comunque di sospendere il progredire del procedimento di approvazione del PUA, elemento questo che non è stato valorizzato dalla sentenza impugnata.

La sentenza non avrebbe, inoltre, tenuto conto del comportamento dell'istante successivo alla istanza presentata di svincolo, che attesterebbe la volontà della società di proseguire nell'iter approvativo.

4.1. L'appellante ha quindi riproposto i motivi non esaminati dalla sentenza di primo grado e la domanda risarcitoria.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Emilia, che, in data 10 dicembre 2024, ha depositato memoria di costituzione con nuovi patrocinatori e, in data 19 dicembre 2024, memoria di replica.

5.1. L'appellante ha depositato memoria in data 9 dicembre 2024 con la quale ha argomentato in ordine alle doglianze contenute nell'appello.

6. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025 il Collegio ha rappresentato alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., che alla luce delle loro difese e delle tipologie di censura, si potrebbe verificare anche la restituzione al primo giudice della causa ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

Le parti, in sede di discussione, hanno esercitato il contraddittorio ai sensi dell'art. 73 c.p.a. sul profilo indicato dal Collegio.

7. L'appello è fondato in relazione al primo motivo con il quale è censurata la sentenza impugnata per error in procedendo e in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.

7.1. Con il motivo l'appellante contesta la correttezza della pronuncia del T.A.R. in relazione all'interesse al ricorso, la cui carenza non si sarebbe potuta desumere dalla mera istanza di svincolo della fideiussione.

Infatti, l'appellante si sarebbe limitata, a POC scaduto, ad esercitare la propria facoltà di ottenere lo svincolo della fideiussione, senza che ciò abbia in alcun modo pregiudicato l'interesse all'intervento edificatorio.

Invero la motivazione del provvedimento impugnato comunale fa esclusivo riferimento alla erronea valutazione dell'effetto preclusivo derivante dagli strumenti urbanistici non essendovi alcun riferimento alla ipotetica volontà abdicativa della società.

7.2. Nel primo grado di giudizio, il Comune ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse poiché «la società ricorrente con nota PG 153318 del 19.08.2019 ... ha chiesto la restituzione della fideiussione rilasciata a garanzia degli impegni assunti e contenuti nell'accordo di cui all'art. 18 della LR n. 20/2000 stipulato con il Comune di Reggio Emilia» e «Alla luce della suddetta richiesta, l'amministrazione autorizzava lo svincolo della fideiussione».

Secondo il Comune di Reggio Emilia «La richiesta di restituzione della fideiussione (assentita dal Comune) oltre a far cessare gli effetti dell'accordo ex art. 18 LR 20/2000 a suo tempo stipulato esplica incontrovertibile la volontà unilaterale del soggetto attuatore di non proseguire nell'attuazione del progetto del PUA» e, inoltre, «La carenza di interesse all'intervento da parte della ricorrente è tanto più evidente ove si consideri che a seguito delle reiterate richieste di integrazione documentale del Comune (da ultimo quella del 13.06.2018) la società Emilia Immobiliare 2015 srl non ha mai emendato le lacune riscontrate dall'amministrazione ma, al contrario, a distanza di più di un anno, ha richiesto lo svincolo della fideiussione rinunciando così al prosieguo del procedimento amministrativo volto all'approvazione del PUA».

Nella predetta richiesta l'appellante ha chiesto lo svincolo della fideiussione di che trattasi «considerato che il piano presentato in data 23 ottobre 2015 con PG 50802/2015 non ha terminato l'iter di approvazione in quanto durante l'iter istruttorio l'amministrazione ha sollevato importanti problemi legati alla viabilità di Via G. Vico che comportavano soluzioni tecniche interessanti proprietà di terzi (DEXIA Srl) e esterni al PUA» e che la richiesta di variante presentata congiuntamente dalla ricorrente e da Dexia s.r.l. «non è stata approvata dall'amministrazione comunale».

Orbene, secondo il ragionamento del giudice di primo grado:

«Ne deriva, dunque, dalla piana lettura della predetta richiesta, che alcuna condizione o riserva di agire in giudizio veniva svolta da parte ricorrente con la detta richiesta e che, semplicemente, la ricorrente riteneva di non voler più proseguire nell'attuazione del PUA di che trattasi e, conseguentemente, chiedeva lo svincolo della fideiussione.

Da tale inequivoco comportamento non può che derivare che parte ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione del PUA e che, dunque, non può certo oggi avere interesse all'impugnazione del provvedimento n. 2020/0211645 del Comune di Reggio Emilia, comunicato in data 16 dicembre 2020, atteso che tale provvedimento si limita a prendere atto della sopra menzionata richiesta e ad accoglierla disponendo il richiesto svincolo della fideiussione», affermando inoltre che «allo stato attuale non sia possibile procedersi all'approvazione del PUA in oggetto, essendo trascorso il termine di validità del POC, nella vigenza del quale non è stata approvata la convenzione unitamente al PUA».

7.3. La tesi del giudice di primo grado non può essere seguita.

In linea generale, il Collegio osserva che la sussistenza dell'interesse a ricorrere deve essere, in primo luogo, desunta da dichiarazioni espresse della parte o da sopravvenienze univocamente interpretabili che facciano ritenere che nessun risultato utile deriverebbe al ricorrente dall'accoglimento del ricorso.

7.4. Tali evenienze non si sono verificate nel caso in esame.

Invero, l'appellante ha espressamente e motivatamente contestato fin dal primo grado di giudizio il contenuto dell'eccezione comunale di inammissibilità del ricorso (cfr. memorie di primo grado), affermando in proposito quanto segue: «... È l'Amministrazione comunale ad asserire che, a seguito del 2019, non sarebbe più possibile procedersi all'approvazione del PUA "ASP_N1-6° Cella-G. Vico" poiché sarebbe trascorso il termine di validità del POC ed è da tale evidenza, e non certo dall'istanza formulata dalla ricorrente, che discende semmai la precarietà degli effetti e dell'efficacia della Convenzione conclusa.

Ad ogni buon conto, per effetto dall'asserita decadenza del piano operativo comunale sorge automaticamente il diritto soggettivo allo svincolo della fideiussione prestata alla sottoscrizione della Convenzione; la ricorrente si è pertanto limitata ad esercitare ed a far valere una propria facoltà, senza che ciò abbia in alcun modo pregiudicato l'interesse all'intervento edificatorio. Se si ragionasse in termini differenti, si avallerebbe la condotta di un Amministrazione che, da una parte, nega la possibilità ad un soggetto attuatore di procedere all'edificazione di un intervento convenzionato e dall'altra, trattiene le garanzie finanziarie da questi prestate ai fini dell'intervento medesimo».

La parte ha, inoltre, riportato, ai fini della dimostrazione dell'interesse alla decisione del ricorso, il riscontro inoltrato dalla società ricorrente al Comune a seguito del provvedimento comunale di autorizzazione allo svincolo:

«(...) In risposta alla vostra del 16 dicembre 2020 Prot. N. PG 2020/0211645, a firma Arch. Elisa Iori, nel ringraziarVi per la positiva risposta, ci corre l'obbligo di precisare che la mancata approvazione del PUA entro i limiti temporali del POC è esclusivamente dovuta alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di interventi di urbanizzazione primaria fuori dal PUA da noi presentato e su proprietà di terzi che non sono, ovviamente, nelle nostre disponibilità.

La scrivente non ha nessun potere di imporre a terzi opere viarie riguardanti la loro proprietà e fuori dal PUA.

Tali opere sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale e solo lei può, eventualmente, richiedere a tutti i soggetti interessati la partecipazione alla realizzazione di opere di valenza ben superiore a quella del PUA presentato, concordandone modalità, attribuzione di costi e relative compensazioni.

Siamo, pertanto, a respingere qualsiasi responsabilità per gli interminabili tempi di approvazione che non hanno permesso di rimanere all'interno dei termini di valenza del POC». La parte ha anche contestato la considerazione per la quale la carenza di interesse della ricorrente all'intervento edificatorio potrebbe cogliersi nelle modifiche non apportate dalla stessa al progetto del PUA elaborato e depositato. Si afferma, infatti, che «il PUA presentato dalla società attuatrice in data 23.10.2015 era - ed è tutt'oggi - perfettamente conforme al contenuto ed alle previsioni dettate dalla Convenzione Urbanistica. È difatti incontrovertibile, oltre che provata per tabulas e confermata dall'Amministrazione stessa, la circostanza per cui i pareri del Servizio Mobilità (...) e le richieste del Comune aventi ad oggetto la realizzazione di un quarto braccio della rotatoria d'accesso al comparto (...) siano successivi sia alla sottoscrizione della Convenzione, sia alla presentazione del PUA; di talché risulta evidente che i progetti e gli elaborati presentati dalla ricorrente - mai contestati dall'Amministrazione se non per la mancata previsione del quarto braccio - non potessero che prevedere una rotatoria di accesso al comparto a tre braccia e che la stessa fosse quindi conforme alle previsioni dell'Atto di Accordo».

7.5. Alla luce di tali argomenti, risulta chiaro che il ricorso di primo grado non era privo di interesse alla decisione e comunque la ricorrente ha fermamente contestato l'eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune sicché il ricorso deve essere esaminato nel merito.

7.6. In proposito, viene in rilievo quanto ha stabilito la recente sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 13 novembre 2024 secondo la quale le decisioni di inammissibilità che non esaminano il merito inteso come motivi di ricorso danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente, come già rilevato dalle sentenze del 2018 nn. 10 e 11 dell'Adunanza plenaria, o in ragione di un errore palese di rito che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.

Aggiunge invero l'Adunanza plenaria che la ricostruzione del quadro normativo «consente di rendere coerenti tra loro le fattispecie disciplinate dall'art. 105 c.p.a., in quanto sia nel caso della "nullità della sentenza" (per palese errore di giudizio sulle condizioni dell'azione) che in quelli di erronea declinatoria di giurisdizione o competenza, erronea estinzione o perenzione, viene in rilievo non qualsivoglia errore di giudizio, ma quell'errore di giudizio che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso» (§ 11.10).

Ed ancora: «Siffatta interpretazione consente anche di evitare disparità di trattamento tra i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell'art. 35, comma 2, c.p.a. (che impongono l'annullamento con rinvio) e i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell'art. 35, comma 1, c.p.a., non espressamente richiamati dall'art. 105 c.p.a., non risultando ragionevole il trattamento differenziato di chi subisce un'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso e di chi subisce un'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio» (§ 11.11).

Questo il principio di diritto affermato dalla Plenaria «l'art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente».

7.7. Applicando le suindicate coordinate ermeneutiche, si rinviene la sussistenza degli elementi che concretizzano la fattispecie considerata dall'Adunanza plenaria, poiché il T.A.R. ha erroneamente valutato la insussistenza dell'interesse a ricorrere dal mero svincolo della cauzione senza tuttavia valutare quanto argomentato dalla ricorrente in relazione al proprio interesse ad ottenere il bene della vita oggetto delle domande azionate.

8. Pertanto, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.A.R. ex art. 105 c.p.a. attesa la rilevata erroneità della pronunzia di inammissibilità per difetto di interesse (tra le molte, C.d.S., Sez. IV, 28 gennaio 2025, n. 645; Sez. III, 7 febbraio 2025, n. 984; Sez. VII, 25 febbraio 2025, n. 1611).

9. Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ritiene di poterle compensare in ragione della peculiarità della esaminata questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla [la] sentenza impugnata e rinvia al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 187/2022.