Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 14 aprile 2025, n. 3206
Presidente: Chieppa - Estensore: Morgantini
FATTO E DIRITTO
1. Il collegio ritiene di poter decidere la controversia, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata anche in appello, dando atto di ciò a verbale, pur in assenza delle parti costituite in udienza (circostanza che, come evidenziato oltre, non preclude tale definizione del giudizio).
Il collegio ritiene condivisibile la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per difetto di notifica ad almeno un controinteressato, considerando che parte ricorrente non sembra essersi attivata tempestivamente nel richiedere, con la presentazione alla resistente Università di un'apposita istanza di accesso, i dati inerenti alle generalità e agli indirizzi dei soggetti controinteressati, e che il nominativo di questi era indicato nella graduatoria impugnata.
D'altro canto, nel contesto del processo amministrativo, le disposizioni in materia di notifica del ricorso amministrativo ai controinteressati risultano da tempo chiare e di univoca portata, tali cioè da non potere ingenerare oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, sicché non è concedibile, come nella specie, la rimessione in termini per errore scusabile in caso di mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato (così C.d.S., Sez. V, n. 7467 del 6 settembre 2024).
Prive di pregio sono le censure relative alla violazione del principio del contraddittorio.
Al riguardo parte appellante lamenta:
a) l'opposta inammissibilità non è stata posta a base di una rituale eccezione opposta dal resistente; ed invero:
- alcun riferimento alla mancata notifica ad almeno un controinteressato;
b) il giudice di prime cure, si sarebbe limitato a riportare di aver "Dato avviso alle parti, come da verbale...", di fatto equiparando le note di passaggio in decisione alla presenza in udienza.
Il collegio osserva che la sentenza appellata è specificamente motivata in relazione al difetto di notifica ad almeno un controinteressato del ricorso proposto e che trattasi di vizio rilevabile d'ufficio, come stabilisce espressamente l'art. 35 c.p.a.
Il collegio rileva poi che la mancata comparizione delle parti, pur regolarmente costituite, nella camera di consiglio di trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato non è di ostacolo alla definizione del giudizio nel merito, una volta che il Collegio abbia accertato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto della sentenza con motivazione resa in forma semplificata, trattandosi di apprezzamento rimesso alla sua valutazione discrezionale nel superiore interesse generale alla sollecita definizione dei processi (C.d.S., Sez. III, 30 luglio 2024, n. 6886). La scelta delle parti in causa di non comparire nella camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare non può dunque costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede al cit. art. 60 c.p.a. e il principio costituzionale (art. 111 Cost.), che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo; la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non può quindi impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti del cit. art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, sicché l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (v. sempre C.d.S., Sez. III, n. 6886 del 30 luglio 2024).
Sulla base delle stesse considerazioni la mancata comparizione delle parti alla camera di consiglio non preclude al giudice di dare avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. di possibili questioni rilevate d'ufficio da porre a fondamento della decisione, come avvenuto in primo grado.
2. Pur essendo le precedenti considerazioni idonee e sufficienti per respingere il ricorso in appello, per completezza si rileva che nel merito parte appellante, riproponendo i motivi di ricorso di primo grado, richiama l'art. 18, comma 3-bis, del d.l. n. 19/2024, secondo cui:
"Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025".
Parte appellante ritiene che con tale previsione il Ministero avrebbe dovuto individuare una quota riservata e non invece accantonare un numero di posti per tutti coloro i quali ne facessero richiesta.
Lamenta la violazione della necessaria annualità della graduatoria.
Il collegio ritiene che l'appello sia infondato anche nel merito.
Il Ministero ha dato infatti attuazione al sopra richiamato art. 18, comma 3-bis, del d.l. n. 19/2024.
Ha individuato il punteggio minimo necessario, tenendo conto dei risultati conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023-2024; ha, inoltre, definito i posti, in misura proporzionale per ciascun Ateneo, da riservare in favore dei candidati in possesso di tale punteggio minimo utile per l'immatricolazione, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva ed il numero complessivo dei posti assegnati.
La percentuale riservata dei posti programmati per l'anno accademico 2024-2025, in attuazione della sopra richiamata norma di legge, è stata congruamente determinata ed è stata comunque contenuta in una misura ragionevole, inferiore al limite del 50%.
Ne consegue che è stata comunque salvaguardata la posizione di chi, come l'appellante, ha sostenuto le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'anno accademico 2024/2025.
Non risultano violati parametri costituzionali o eurounitari.
3. L'appello deve in conclusione essere respinto.
Spese compensate, essendosi le Amministrazioni costituite in appello solo formalmente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), respinge l'appello (ricorso n. 2145/2025).
Spese dell'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III, sent. n. 22158/2024.