Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 30 aprile 2025

Presidente: Jarukaitis - Relatore: Regan

«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 10, paragrafi 1 e 3 - Condizioni specifiche applicabili alle indicazioni sulla salute - Articoli 13 e 14 - Elenco delle indicazioni sulla salute consentite - Articolo 28, paragrafi 5 e 6 - Misure transitorie - Pubblicità che effettua la promozione di un integratore alimentare impiegando indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche che rientrano nella composizione di tale integratore - Indicazioni sulla salute la cui valutazione è stata sospesa dalla Commissione europea - Applicabilità del regolamento n. 1924/2006».

Nella causa C‑386/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 1° giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2023, nel procedimento Novel Nutriology GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb eV.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9, e rettifica in GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU 2008, L 39, pag. 14) (in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»).

2. Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposta la Novel Nutriology GmbH al Verband Sozialer Wettbewerb eV (in prosieguo: il «VSW») riguardo alla pubblicità commerciale, effettuata dalla Novel Nutriology, per la promozione di un integratore alimentare, impiegando indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche che rientrano nella composizione di tale integratore.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2002/46/CE

3. L'articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51), dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "integratori alimentari": i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;

(...)».

Il regolamento n. 1924/2006

4. I considerando 1, 9, 14, 16, 17, 23, 24 e 35 del regolamento n. 1924/2006 recitano come segue:

«(1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti (...) immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati. (...)

(...)

(9) Vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

(...)

(14) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.

(...)

(16) È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. (...)

(17) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. Un'indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova.

(...)

(23) Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare [(EFSA)] dovrebbe effettuare tali valutazioni. Su richiesta, il richiedente dovrebbe poter avere accesso al suo fascicolo per verificare lo stato di avanzamento della procedura.

(24) Vi sono molti altri fattori, diversi da quelli alimentari, che possono influenzare le funzioni psicologiche e comportamentali. La comunicazione su tali funzioni risulta pertanto molto complessa ed è difficile veicolare un messaggio esauriente, veritiero e significativo in un'indicazione breve da utilizzare nell'etichettatura e nella pubblicità dei prodotti alimentari. Pertanto, è opportuno richiedere una prova scientifica in caso di ricorso a indicazioni psicologiche e comportamentali.

(...)

(35) È necessario adottare opportune misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento».

5. L'articolo 1 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.

(...)».

6. L'articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così stabilisce:

«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b) la definizione di «integratore alimentare» di cui alla direttiva [2002/46];

(...)

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(...)

5) "indicazioni sulla salute": qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un[a] categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

(...)».

7. Il capo II di detto regolamento, intitolato «Principi generali», include gli articoli da 3 a 7.

8. L'articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Principi generali per tutte le indicazioni», così dispone:

«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Fatt[a] salv[a la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29), e la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU 1984, L 250, pag. 17)], l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

a) essere falso, ambiguo o fuorviante;

(...)».

9. L'articolo 5 dello stesso regolamento, rubricato «Condizioni generali», è formulato nei termini seguenti:

«1. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;

(...)

2. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione.

(...)».

10. L'articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Fondatezza scientifica delle indicazioni», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate.

2. L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l'impiego di tale indicazione».

11. Il capo IV del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni sulla salute, comprende gli articoli da 10 a 19 dello stesso.

12. Ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Condizioni specifiche»:

«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

(...)

3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

(...)».

13. L'articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini», dispone quanto segue:

«1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:

a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o

b) funzioni psicologiche e comportamentali, (...)

(...)

che sono indicate nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 19, purché siano:

i) basate su prove scientifiche generalmente accettate e

ii) ben comprese dal consumatore medio.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione [europea] gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

3. Previa consultazione dell'[EFSA], entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

4. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, previa consultazione dell'[EFSA], su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro.

5. Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3, basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 18, fatte salve le indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini, che sono autorizzate secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19».

14. L'articolo 14 di detto regolamento, rubricato «Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini», è formulato come segue:

«1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2000/13], le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:

a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia;

b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.

2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l'etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico».

15. L'articolo 15 del regolamento n. 1924/2006, rubricato «Domanda di autorizzazione», stabilisce, al paragrafo 3, quanto segue:

«La domanda riporta:

(...)

c) copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, effettuati relativamente all'indicazione sulla salute, nonché ogni altro materiale disponibile per dimostrare che detta indicazione rispetta i criteri del presente regolamento;

(...)

e) copia di altri studi scientifici riguardanti l'indicazione sulla salute in esame;

f) una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute per la quale è richiesta l'autorizzazione, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche;

(...)».

16. L'articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Parere dell'[EFSA]», così prevede ai suoi paragrafi 3 e 5:

«3. Per elaborare il parere, l'[EFSA] verifica:

a) che l'indicazione sulla salute sia basata su prove scientifiche;

b) che la formulazione dell'indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente regolamento.

(...)

5. L'[EFSA] trasmette il suo parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell'indicazione sulla salute, e comunica i motivi alla base del parere e le informazioni su cui questo è basato».

17. L'articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Autorizzazione comunitaria», così dispone ai suoi paragrafi 1 e 5:

«1. Entro due mesi dal ricevimento del parere dell'[EFSA], la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 2 un progetto di decisione relativo agli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, tenuto conto del parere dell'[EFSA], di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'[EFSA], la Commissione motiva le divergenze.

(...)

5. Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 possono essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili da qualsiasi operatore del settore alimentare se il loro uso non è limitato a norma dell'articolo 21.

(...)».

18. L'articolo 18 del medesimo regolamento, intitolato «Indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5», è formulato come segue:

«1. Un operatore del settore alimentare che intenda utilizzare un'indicazione sulla salute non figurante nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, può fare domanda affinché l'indicazione venga inserita in detto elenco.

(...)

3. La domanda valida, in conformità agli orientamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, e qualsiasi informazione fornita dal richiedente sono inviate senza indugio all'[EFSA] per una valutazione scientifica nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione. (...)

(...)».

19. Ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento, rubricato «Misure transitorie»:

«(...)

5. Le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all'adozione dell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 24.

6. Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:

a) le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue:

i) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell'indicazione;

ii) previa consultazione dell'[EFSA], la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo.

Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione;

b) indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 3».

Il regolamento (UE) n. 432/2012

20. I considerando 10 e 11 del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2012, L 136, pag. 1), sono così formulati:

«(10) Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze "botaniche", la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall'[EFSA]. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l'inclusione o meno nell'elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento.

(11) Le indicazioni la cui valutazione da parte dell'[EFSA] o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento [n. 1924/2006]».

Il regolamento (UE) n. 536/2013

21. Il considerando 9 del regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2013, L 160, pag. 4), così recita:

«(9) Allo scopo di assicurare la trasparenza e la certezza del diritto a beneficio di tutte le parti interessate, le indicazioni di cui non è stato ancora completato l'esame resteranno pubblicate sul sito della Commissione e potranno continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento [n. 1924/2006]».

Diritto tedesco

22. L'articolo 3 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), del 3 luglio 2004 (BGBl., 2004 I, pag. 1414), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Divieto di pratiche commerciali sleali», prevede quanto segue:

«(1) Le pratiche commerciali sleali sono illecite.

(2) Le pratiche commerciali dirette ai consumatori o che raggiungono i consumatori sono sleali quando non sono conformi alla diligenza cui gli imprenditori sono tenuti e sono idonee a influenzare in maniera rilevante il comportamento economico del consumatore.

(...)».

23. L'articolo 3a di tale legge, intitolato «Violazione del diritto», dispone quanto segue:

«Commette un atto sleale colui il quale violi una disposizione di legge che sia altresì destinata a disciplinare il comportamento sul mercato nell'interesse dei soggetti partecipanti al mercato stesso, nel caso in cui la violazione sia idonea a pregiudicare in maniera sensibile gli interessi dei consumatori, di altri soggetti partecipanti al mercato o dei concorrenti».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

24. La Novel Nutriology commercializza un integratore alimentare (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»), di cui essa ha effettuato la pubblicità sul suo sito Internet utilizzando le seguenti indicazioni, relative all'«estratto di zafferano» e all'«estratto di succo di melone», che rientrano nella composizione di tale prodotto:

«1. Estratto di zafferano che migliora l'umore.

2. L'estratto di zafferano Safr'Inside [contenuto nel prodotto di cui trattasi] è stato testato su 50 partecipanti per un periodo di 30 giorni in un Open Study. Con una dose di 30 mg di Safr'Inside al giorno, il 77% dei soggetti sottoposti al test ha sperimentato, dopo due sole settimane di assunzione, un miglioramento dell'equilibrio emotivo, sentendosi più ottimista e più felice. Il 66% si sentiva anche più rilassato e dinamico. Dopo 30 giorni, la qualità del sonno è migliorata per l'11% dei soggetti sottoposti al test.

3. Studi hanno dimostrato che l'estratto di succo di melone con attività di superossido dismutasi ha fatto diminuire la sensazione di stress e di stanchezza dopo quattro settimane. Inoltre, l'irritabilità e la stanchezza si sono ridotte del 63%, comportando un significativo miglioramento della qualità della vita».

25. Considerando che tali indicazioni sono vietate dall'articolo 10 del regolamento n. 1924/2006, il VSW, un'associazione professionale di diritto tedesco, che, secondo il suo statuto, ha la funzione, in particolare, di difendere gli interessi commerciali dei partecipanti, con lettera del 23 ottobre 2019, ha messo in mora la Novel Nutriology di dichiarare che si impegnava ad astenersi dal ricorrere a tali indicazioni.

26. Poiché la Novel Nutriology non ha dato seguito a tale messa in mora, il VSW ha proposto, dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale di Amburgo, Germania), un ricorso diretto ad inibire, mediante il pagamento di una penale, la Novel Nutriology dal promuovere nel commercio il prodotto di cui trattasi utilizzando le indicazioni menzionate nel procedimento principale.

27. In seguito all'accoglimento del ricorso da parte di detto giudice, la Novel Nutriology ha interposto un appello, avverso la sentenza del giudice suddetto, dinanzi all'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore di Amburgo, Germania), che è stato respinto.

28. La Novel Nutriology ha impugnato per Revision la sentenza di detto giudice dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio.

29. Quest'ultimo fa osservare, da una parte, che, in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II di tale regolamento e ai requisiti specifici del capo IV di detto regolamento e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 di quest'ultimo.

30. D'altra parte, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 di tale regolamento.

31. A tale riguardo, dopo aver osservato che l'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore de Amburgo, Germania) ha giudicato senza commettere errori di diritto che le indicazioni di cui trattasi nel procedimento principale costituivano «indicazioni sulla salute», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 5, e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006, il giudice del rinvio segnala tuttavia che non è risolta la questione se le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento siano applicabili alle indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche, allorché l'EFSA e la Commissione non hanno ancora completato l'esame di tali indicazioni ai fini del loro eventuale inserimento negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 di detto regolamento.

32. La risposta a tale questione sarebbe determinante per consentire a detto giudice di statuire sulla controversia principale in quanto, a suo avviso, nell'ipotesi in cui l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 fosse applicabile, la domanda presentata dal VSW, diretta a inibire la Novel Nutriology dal promuovere il prodotto di cui trattasi utilizzando le indicazioni in esame nel procedimento principale, dovrebbe essere accolta poiché tali indicazioni sono vietate in forza di detto regolamento.

33. Il giudice del rinvio indica che, secondo l'interpretazione accolta da una parte delle giurisdizioni tedesche, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non sarebbe applicabile in circostanze come quelle del procedimento principale. Infatti, il legislatore dell'Unione avrebbe previsto soltanto un divieto limitato delle indicazioni sulla salute generali e non specifiche, in forza del quale i riferimenti di ordine generale alla salute sarebbero vietati solo se non accompagnati da indicazioni specifiche incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 di detto regolamento, il che presupporrebbe che tali elenchi siano stati istituiti.

34. In ragione della sospensione da parte dell'EFSA e della Commissione della valutazione delle indicazioni relative alle «sostanze botaniche», un operatore del settore alimentare non sarebbe in grado di ottenere una decisione su indicazioni specifiche sulla salute e, di conseguenza, di accompagnare un riferimento generale alla salute con tali indicazioni sulla salute.

35. L'inapplicabilità di tale disposizione fintantoché persiste l'inattività della Commissione riguarderebbe anche la situazione in cui la persona interessata non abbia proposto alcuna domanda ai fini dell'inserimento di indicazioni sulla salute negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento n. 1924/2006, poiché una domanda siffatta non avrebbe alcuna possibilità di successo in un avvenire prossimo a causa della sospensione della valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche.

36. Milita altresì a favore dell'inapplicabilità dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 il fatto che l'inattività della Commissione per diversi anni possa essere considerata come una restrizione sproporzionata alla libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché come una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alle possibilità di pubblicità offerte ai concorrenti le cui domande di inclusione di indicazioni sulla salute negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 di tale regolamento riguardino sostanze valutate dall'EFSA ed esaminate dalla Commissione.

37. In base ad una seconda interpretazione, qualificata dal giudice del rinvio come «maggioritaria» nel contesto delle giurisdizioni tedesche, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 sarebbe applicabile alle sostanze botaniche. Tuttavia i requisiti di tale disposizione dovrebbero essere considerati soddisfatti quando il riferimento ai benefici generali di tale sostanza è accompagnato da una indicazione specifica sulla salute che può essere impiegata alle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafi 5 e 6, di tale regolamento.

38. A favore di tale interpretazione vi sarebbe il fatto che la formulazione dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento non fa alcuna distinzione a seconda che le indicazioni si riferiscano o meno a «sostanze botaniche».

39. Inoltre, la finalità di tale articolo 10, paragrafi 1 e 3, sembrerebbe ostare a che la pubblicità che impiega indicazioni non specifiche sulla salute relative a «sostanze botaniche» possa essere completamente esentata dalle limitazioni previste da tale articolo 10, paragrafi 1 e 3, in assenza di una valutazione scientifica completa delle indicazioni specifiche sulla salute a corredo delle stesse. Ci sarebbe, infatti, il rischio che i consumatori non fossero in grado di distinguere tra gli integratori alimentari e i medicinali fitoterapici e che, contrariamente all'intenzione del legislatore dell'Unione, l'utilizzo di integratori alimentari contenenti indicazioni sulla salute non verificate possa continuare a mettere in pericolo la salute dei pazienti.

40. Peraltro, l'interesse legittimo degli operatori del settore alimentare a poter utilizzare indicazioni sulla salute riguardo alle «sostanze botaniche» potrebbe essere stato sufficientemente preso in considerazione, dato che, al considerando 11 del regolamento n. 432/2012 e al considerando 9 del regolamento n. 536/2013, la Commissione avrebbe sottolineato che le indicazioni sulla salute il cui esame non è stato ancora completato sarebbero rimaste menzionate sul suo sito Internet e avrebbero potuto continuare ad essere utilizzate in forza dell'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006.

41. Infine, il giudice del rinvio considera che le indicazioni sulla salute di cui trattasi nel procedimento principale, relative a funzioni psicologiche, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, non possono continuare a essere impiegate in forza dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), di quest'ultimo, poiché la Novel Nutriology non ha presentato riguardo ad esse nessuna domanda di autorizzazione a norma di tale regolamento entro il 19 gennaio 2008. Infatti, l'Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore di Amburgo, Germania) avrebbe constatato, senza che ciò fosse contestato nell'ambito dell'impugnazione per «Revision», che, per quanto riguarda l'estratto di succo di melone che rientra nella composizione del prodotto di cui trattasi, nessuna domanda era stata proposta da tale società e che quella relativa all'estratto di zafferano, rientrante nella medesima composizione, risaliva al 13 gennaio 2009.

42. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se si possano pubblicizzare sostanze provenienti da piante o da erbe ("sostanze botaniche") mediante indicazioni sulla salute (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006) oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006), senza che tali indicazioni siano autorizzate a norma di tale regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento) o senza che tale riferimento sia accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento), fintantoché non siano stati ancora completati la valutazione dell'[EFSA] e l'esame della Commissione sull'inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle "sostanze botaniche" nell'elenco comunitario ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006».

Sulla questione pregiudiziale

43. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell'ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da «sostanze botaniche», ai sensi del regolamento n. 432/2012, sia consentito, finché la Commissione non abbia completato l'esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi relativi alle indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006, impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze oppure fare riferimento ad effetti benefici generali e non specifici di tale sostanza sullo stato di salute generale e sul benessere derivante dallo stato di salute, senza che tale riferimento sia accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute che figuri in detti elenchi.

44. Il regolamento n. 1924/2006, in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti nelle comunicazioni commerciali, relative agli alimenti destinati ad essere forniti come tali al consumatore finale, inclusi, come risulta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46, gli integratori alimentari.

45. Come enunciato all'articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato dell'Unione europea solo se sono conformi alle disposizioni di tale regolamento.

46. In tale contesto, occorre, in primo luogo, sottolineare che i requisiti specifici applicabili alle indicazioni sulla salute sono esposti al capo IV del regolamento n. 1924/2006, tra i quali rientra l'articolo 10, paragrafo 1, in forza del quale le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che, da una parte, esse siano conformi ai requisiti generali del capo II di tale regolamento, nonché ai requisiti specifici a norma del capo IV suddetto e, dall'altra, esse siano autorizzate conformemente a tale regolamento e incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 di quest'ultimo.

47. Pertanto, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 prevede un divieto di principio delle indicazioni sulla salute, ad eccezione di quelle incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 del medesimo regolamento (sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. Willmar Schwabe, C-524/18, EU:C:2020:60, punto 37).

48. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la salute deve essere accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 di tale regolamento.

49. L'articolo 10 di tale regolamento introduce quindi una distinzione tra due categorie di indicazioni sulla salute, vale a dire, da un lato, l'indicazione specifica sulla salute, di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e, dall'altro, l'indicazione sulla salute «generale», che costituisce un riferimento a tali benefici generali e non specifici allo stato di salute generale, di cui al paragrafo 3 di detto articolo (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, punto 38 e giurisprudenza citata).

50. Risulta dalle considerazioni che precedono che l'uso di un'indicazione specifica sulla salute è permesso soltanto se quest'ultima figura in uno degli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite previsto all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, mentre qualsiasi indicazione generale sulla salute deve essere accompagnata da un'indicazione specifica siffatta.

51. In secondo luogo, occorre sottolineare che l'inserimento delle indicazioni specifiche sulla salute in tali elenchi è assoggettata a diverse procedure di autorizzazione, dirette, segnatamente, a garantire, come risulta dall'articolo 6 di detto regolamento, letto alla luce del considerando 23 di quest'ultimo, che esse siano scientificamente giustificate.

52. Riguardo, in particolare, alle indicazioni sulla salute che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali, che il giudice del rinvio considera la categoria di indicazioni tra le quali rientrano le indicazioni di cui trattasi nel procedimento principale, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1924/2006, letto alla luce del considerando 24 di tale regolamento, consente l'uso di tali indicazioni purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra le quali, da un lato, che tali indicazioni siano basate su prove scientifiche generalmente accettate e, dall'altro, che esse siano ben comprese dal consumatore medio.

53. Il requisito consistente nel fatto che le indicazioni sulla salute consentite, che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali, figurino nell'elenco di cui all'articolo 13 del regolamento n. 1924/2006 è pertanto giustificato dalla necessità di garantire la fondatezza scientifica e la buona comprensione di tali indicazioni, formulate nelle comunicazioni commerciali relative agli alimenti destinati ad essere forniti come tali ai consumatori finali.

54. In terzo luogo, va osservato che, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 13 di detto regolamento, la Commissione era tenuta a consultare l'EFSA al fine di adottare, entro il 31 gennaio 2010, l'elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

55. Tuttavia, come la Commissione ha ammesso in udienza dinanzi alla Corte, la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche è stata sospesa e l'elenco relativo a tali indicazioni non è ancora stato stabilito.

56. Inoltre, il considerando 9 del regolamento n. 536/2013 enuncia, in sostanza, che le indicazioni sulla salute di cui non è stato ancora completato l'esame rimarranno pubblicate sul sito Internet della Commissione e potranno continuare a essere utilizzate conformemente alle misure transitorie previste all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006.

57. Riguardo, in particolare, alle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1924/2006, che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali, esse ricadono nell'ambito d'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento n. 1924/2006, nei limiti in cui siano state utilizzate in conformità alle disposizioni nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore di tale regolamento.

58. Nel caso di specie, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo cui le indicazioni specifiche sulla salute di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell'ambito d'applicazione, a titolo del regime transitorio, dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1924/2006.

59. In forza di tale disposizione, le indicazioni sulla salute previste, in particolare, all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1924/2006, non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro, possono continuare ad essere impiegate purché sia stata proposta una domanda, in conformità a tale regolamento, anteriormente al 19 gennaio 2008.

60. Nel caso di specie, tuttavia, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, il giudice del rinvio menziona che una delle due indicazioni di cui trattasi nel procedimento principale è stata oggetto di una domanda tardiva a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1924/2006, mentre, per l'altra indicazione, non è stata proposta alcuna domanda.

61. Di conseguenza, l'impiego di indicazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non può essere autorizzato in forza del regime transitorio previsto all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento n. 1924/2006 e potrebbe essere autorizzato soltanto a titolo dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006. Ne consegue che l'impiego di tali indicazioni non può essere autorizzato fintantoché la Commissione non ne abbia portato a termine l'esame.

62. Tale interpretazione è, a maggior ragione, giustificata, in quanto il legislatore dell'Unione ha espressamente previsto, all'articolo 28 del regolamento suddetto, misure transitorie che, come enunciato dal considerando 35 di quest'ultimo, hanno lo scopo di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti del medesimo regolamento.

63. Tale interpretazione è corroborata dalla finalità del regolamento n. 1924/2006, il quale, come enunciato dal suo articolo 1, paragrafo 1, mira a garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela del consumatore, segnatamente contro le indicazioni fuorvianti, facilitando la scelta di quest'ultimo mediante l'immissione in commercio di prodotti sicuri e adeguatamente etichettati. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, la tutela della salute figura anch'essa tra le principali finalità del regolamento suddetto (sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, punti 35 e 55 e giurisprudenza citata).

64. Per rispondere alle finalità consistenti nel garantire un elevato livello di tutela del consumatore e di protezione della salute umana, occorre, segnatamente, fornire ai consumatori le informazioni necessarie per consentir loro di compiere scelte con piena consapevolezza (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Verband Sozialer Wettbewerb, C‑19/15, EU:C:2016:563, punto 39 e giurisprudenza citata).

65. Pertanto, a mente del considerando 23 del regolamento n. 1924/2006, l'impiego delle indicazioni sulla salute dovrebbe essere autorizzato nell'Unione soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l'EFSA dovrebbe effettuare tali valutazioni (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, punto 55).

66. Considerato quanto precede, l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che un operatore del settore alimentare impieghi indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche finché la Commissione non abbia portato a termine l'esame di tali indicazioni ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, a meno che tale impiego non sia autorizzato in forza delle misure transitorie previste da tale regolamento.

67. Detta interpretazione non è rimessa in discussione dal principio della libertà d'impresa, sancito all'articolo 16 della Carta.

68. A tale riguardo, occorre, infatti, ricordare anzitutto che tale principio, che tutela la libertà di esercitare un'attività economica o commerciale, la libertà di poter utilizzare nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, le risorse economiche, tecniche e finanziarie di cui un'impresa dispone, nonché la libertà contrattuale (sentenza del 27 giugno 2024, Gestore dei Servizi Energetici, C‑148/23, EU:C:2024:555, punto 62 e giurisprudenza citata), non appare come prerogativa assoluta ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, cdVet Naturprodukte, C‑13/23, EU:C:2024:175, punto 38 e giurisprudenza citata).

69. Inoltre, l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette la possibilità di apportare limitazioni all'esercizio di diritti e libertà riconosciuti dalla stessa, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

70. Infine, quando diversi diritti protetti dall'ordinamento giuridico dell'Unione confliggono tra loro, la valutazione di tali limitazioni deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela di questi diversi diritti e di un giusto equilibrio tra di essi (sentenza del 29 febbraio 2024, cdVet Naturprodukte, C‑13/23, EU:C:2024:175, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

71. Nel caso di specie, occorre, in primo luogo, osservare che il requisito attinente al fatto che le indicazioni specifiche sulla salute siano state previamente autorizzate e che esse figurino negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006 non priva gli operatori del settore alimentare che commercializzano alimenti contenenti sostanze botaniche di qualsiasi possibilità di immettere in commercio tali alimenti, ma vieta soltanto di effettuarne la pubblicità mediante indicazioni sulla salute che non sono state previamente valutate e autorizzate in conformità a detto regolamento.

72. Inoltre, la circostanza che le indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche non possano essere oggetto di un'autorizzazione siffatta finché la Commissione non ne abbia portato a termine l'esame, ai fini di un loro eventuale inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, non produce l'effetto di impedirne qualsiasi impiego. Infatti, come risulta dai punti da 57 a 59 della presente sentenza, il legislatore dell'Unione ha previsto misure transitorie dirette a concedere a tali operatori alcune possibilità di avvalersi di siffatte indicazioni. Ciò accade, in particolare, per le indicazioni sulla salute che, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali che possono continuare a essere impiegate in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento n. 1924/2006 e fatta salva l'osservanza da parte dell'operatore interessato delle condizioni previste da tale disposizione.

73. In tali circostanze, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 alle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche, che descrivono o menzionano le funzioni psicologiche o comportamentali, non pregiudica la sostanza stessa della libertà d'impresa.

74. In secondo luogo, come è stato esposto ai punti da 63 a 66 della presente sentenza, il divieto di effettuare la pubblicità degli alimenti contenenti sostanze botaniche mediante indicazioni sulla salute che non sono state previamente valutate e autorizzate in conformità a tale regolamento risponde all'obiettivo di tutelare la salute umana e proteggere i consumatori.

75. Secondo una giurisprudenza costante, l'obiettivo di protezione della salute riveste un'importanza prevalente rispetto agli interessi di ordine economico e l'importanza di tale obiettivo può giustificare conseguenze economiche negative, anche di notevole portata (sentenza del 24 febbraio 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell'Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2022:111, punto 50 e giurisprudenza citata).

76. Nel caso di specie, occorre pertanto considerare, come l'avvocato generale ha in sostanza esposto al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che il divieto di effettuare la pubblicità degli alimenti contenenti sostanze botaniche mediante indicazioni sulla salute che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali, che non sono state previamente valutate e autorizzate in conformità al regolamento n. 1924/2006, e che non sono autorizzate neppure in forza delle misure transitorie previste da quest'ultimo, consente di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali da conciliare, senza pregiudicare in modo eccessivo il diritto legittimo degli operatori economici del settore alimentare a esercitare la loro attività imprenditoriale.

77. Il principio della parità di trattamento non può condurre neanch'esso ad un'interpretazione diversa da quella accolta al punto 66 della presente sentenza.

78. Infatti, tale principio, sancito dall'articolo 20 della Carta, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire quando è connessa a una finalità giuridicamente ammissibile perseguita dalla normativa in questione, e quando tale differenza è proporzionata alla finalità perseguita dal trattamento in questione (sentenza del 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group, C‑260/22, EU:C:2023:900, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

79. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la valutazione della comparabilità delle situazioni al fine di valutare il rispetto di detto principio generale deve essere effettuata alla luce dell'obiettivo perseguito dall'atto nel quale si inserisce la norma in questione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, HDI Global e MS Amlin Insurance, C‑771/22 e C‑45/23, EU:C:2024:644, punto 84 e giurisprudenza citata).

80. Come esposto al punto 63 della presente sentenza, il regolamento n. 1924/2006 ha l'obiettivo di realizzare un livello elevato di protezione dei consumatori e della salute umana. L'articolo 10, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento partecipa alla realizzazione di tale obiettivo garantendo ai consumatori che le indicazioni sulla salute destinate a promuovere gli alimenti siano state scientificamente verificate allo scopo di consentire loro di effettuare le relative scelte con piena consapevolezza.

81. Di conseguenza, tenuto contro di tale obiettivo, la comparazione tra gli operatori del settore alimentare desiderosi di avvalersi di tali indicazioni sulla salute per promuovere gli alimenti che essi commercializzano deve essere istituita alla luce della fondatezza scientifica di siffatte indicazioni.

82. Ne consegue che, in forza del principio della parità di trattamento, tutti gli operatori del settore alimentare devono rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006.

83. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell'ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da «sostanze botaniche», ai sensi del regolamento n. 432/2012, sia consentito, finché la Commissione non abbia portato a termine l'esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006, impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze e che descrivano o menzionino funzioni psicologiche o comportamentali, o fare riferimento a benefici generali e non specifici di una sostanza siffatta sullo stato di salute generale e sul benessere derivante dallo stato di salute, senza che tale riferimento sia accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute che figuri in tali elenchi, a meno che l'impiego di tali indicazioni non sia autorizzato a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, di tale regolamento.

Sulle spese

84. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell'ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da «sostanze botaniche», ai sensi del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, sia consentito, finché la Commissione europea non abbia portato a termine l'esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006, come modificato, impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze e che descrivano o menzionino funzioni psicologiche o comportamentali, o fare riferimento a benefici generali e non specifici di una sostanza siffatta sullo stato di salute generale e sul benessere derivante dallo stato di salute, senza che tale riferimento sia accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute che figuri in tali elenchi, a meno che l'impiego di tali indicazioni non sia autorizzato a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, di tale regolamento.