Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 30 aprile 2025, n. 1507
Presidente: Vinciguerra - Estensore: Di Paolo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022, il ricorrente ha impugnato il decreto prot. 2022-011271, notificato in data 9 luglio 2022, con il quale il Prefetto di Milano ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dallo stesso ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Milano in data 18 marzo 2022 ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013.
2. Il ricorrente ha domandato l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
I) nullità della notifica, illegittimità dell'atto notificato per carenza della sottoscrizione dell'attestazione di conformità all'originale, mancanza di certezza della conformità dell'atto, carenza di motivazione del provvedimento di rigetto del Prefetto;
II) violazione di legge artt. 7, 8, 10 e 10-bis della l. 241/1990, mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, violazione del contraddittorio, carenza di istruttoria in merito all'urgenza, eccesso di potere, carenza di motivazione di entrambi i provvedimenti;
III) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio successivo per aver negato illegittimamente l'accesso agli atti, violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, carenza di motivazione;
IV) violazione di legge, carenza dei presupposti, errata valutazione delle prove, eccesso di potere, carenza di motivazione del provvedimento di rigetto.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno per resistere al ricorso depositando documenti e memoria ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla parte controinteressata.
4. In prossimità dell'udienza di merito la parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito sulla fondatezza dei motivi.
5. Il Collegio osserva che il ricorso è stato notificato soltanto all'Amministrazione resistente e non anche alla parte controinteressata, nella fattispecie identificabile con la denunciante.
5.1. In generale, occorre rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza "La qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale)" (ex multis C.d.S., Sez. III, 8 maggio 2023, n. 4609; Sez. IV, 21 agosto 2024, n. 7192).
5.2. Con riferimento al requisito formale, è appena il caso di rilevare che nella specie la controinteressata era agevolmente individuabile, poiché nel provvedimento è menzionata la persona offesa; mentre, per il requisito sostanziale, l'interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento di ammonimento si ricava dalle finalità di prevenzione di condotte violente perseguite dallo stesso.
5.3. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, "Chi denuncia un comportamento di stalking ed è vittima degli atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili" (C.d.S., Sez. III, 9 agosto 2018, n. 4886; 19 luglio 2011, n. 4365; T.A.R. Milano, Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 33).
5.4. Il Collegio, alla luce del richiamato orientamento del Consiglio di Stato, ritiene pertanto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione resistente, atteso che il ricorrente non ha dato prova in giudizio dell'asserita impossibilità di effettuare la notifica del ricorso alla controinteressata.
5.5. La definizione in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.