Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 2 maggio 2025, n. 507
Presidente: Caruso - Estensore: Pistilli
FATTO E DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato in data 3 maggio 2024 e depositato in data 10 maggio 2024 la ricorrente ha dedotto quanto segue.
2. La Sardaleasing s.p.a. è comproprietaria, in regime di comunione con la Alba Leasing s.p.a. e con Banca Privata Leasing s.p.a. (tutte aventi causa dalla Piaggio Aero Industries s.p.a.), di alcuni immobili siti in Genova, Sestri Ponente, nella c.d. "Area Ex-Piaggio", compresi tra la linea ferroviaria, in corrispondenza della stazione di Sestri Ponente, a monte e l'area demaniale portuale a mare.
In particolare le società sono proprietarie: di due capannoni ("edificio 1" ed "edificio 2"), siti in via Soliman n. 47R, censiti al NCEU del Comune di Genova al foglio n. 57, mapp. 592, sub. 1 e 2, ed al foglio 57, mapp. 864, sub. 1 (oltre alle relative aree pertinenziali); di due capannoni ("edificio 3" ed "edificio 4") posti in Via Cibrario nn. 2 e 4, censiti al NCEU del Comune di Genova al foglio 57, particella 885, sub. 1, categoria D/1, e al catasto terreni, foglio 85, particella 1036, e foglio 85, particella 1032.
Gli immobili suddetti, dismessi da alcuni anni, confinano a nord con la ferrovia Genova-Ventimiglia, cosicché l'accesso carrabile e pedonale dalla pubblica via può avvenire unicamente attraverso il demanio marittimo, già oggetto di concessione demaniale marittima in capo alla Piaggio Aero Industries s.p.a. in virtù di atto reg. n. 580, rep. 566, del 12 ottobre 1976, nonché della licenza di subingresso reg. n. 5/2001, rep. n. 1821 del 27 ottobre 2001. La concessione aveva scadenza il 31 dicembre 2041 ma i beni demaniali sono stati restituiti anticipatamente e dati in concessione ad altre società.
Il capannone sopra individuato come "edificio 2" è in proprietà privata (dell'attuale ricorrente al 50% e delle altre società comproprietarie sopra indicate per il restante 50%) solo per la porzione, pari a circa un quarto del totale, esterna al limite dell'area demaniale marittima, mentre per l'altra parte (foglio 85, part. 55, sub. 57, per una superficie coperta di mq. 3.958) è di proprietà demaniale: in sostanza il confine demaniale attraversa l'edificio. Si tratta di un fabbricato non fisicamente diviso, in quanto in precedenza utilizzato da un unico soggetto, la Piaggio Aero Industries, in parte quale proprietaria e in parte quale concessionaria.
Con istanza del 28 luglio 2023 la società Sardaleasing, all'uopo autorizzata dalle comproprietarie Alba Leasing e Banca Privata Leasing, ha chiesto la concessione della porzione demaniale di fabbricato (già in concessione alla sua dante causa Piaggio Aero Industries) in vista di una riqualificazione edilizia unitamente alla confinante (e comunicante) porzione di proprietà privata, al fine di ristrutturare e rendere accessibili anche gli altri immobili di proprietà; nella richiesta ha prospettato una conferenza di servizi con soggetti pubblici e privati per addivenire al recupero complessivo dell'area.
Con il provvedimento impugnato l'Autorità Portuale ha dichiarato l'istanza inammissibile, in quanto lo scopo indicato risulterebbe eccentrico rispetto a quelli previsti dall'ordinamento e incoerente con la disciplina urbanistica, nonché per mancanza dei requisiti soggettivi tecnico-funzionali in capo all'istante.
3. Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente ha articolato plurime censure: violazione dell'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del regolamento dell'Autorità per la concessione di aree e banchine, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto; violazione e falsa applicazione dell'art. 36 cod. nav. e dell'art. 1 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, in quanto l'Amministrazione non ha ritenuto quello prospettato dall'istante tra gli usi compatibili con l'ordinamento; illegittimità derivata dell'eventuale concessione demaniale rilasciata in favore di concorrente.
4. Si è costituita in giudizio l'Autorità contestando la fondatezza della pretesa avversaria.
Con motivi aggiunti notificati in data 9 dicembre 2024 e depositati in data 12 dicembre 2024 la società ha impugnato l'atto dirigenziale dell'11 ottobre 2024, prot. n. 0048393.U, depositato in giudizio in pari data, con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato a Phase Motion Control s.p.a. l'esito favorevole della istanza di concessione demaniale relativa a parte del medesimo compendio oggetto dell'istanza della ricorrente.
La controinteressata è rimasta intimata.
Successivamente, dato atto della rinuncia della controinteressata alla concessione, ha rappresentato la sopravvenuta carena di interesse rispetto ai motivi aggiunti con memoria del 18 febbraio 2025.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell'udienza pubblica del 21 marzo 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Il primo motivo di ricorso, teso a censurare la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, è meritevole di accoglimento.
5.2. In ordine al rispetto delle garanzie procedimentali nel caso di provvedimento in forma semplificata, il Collegio premette che «la disposizione dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990 disciplina solamente una peculiare modalità di redazione della motivazione del provvedimento finale, ma non contiene alcun riferimento alla possibilità di omettere le garanzie partecipative (peraltro disciplinate in un capo della legge n. 241/1990 diverso da quello ove è inserita la disciplina del provvedimento redatto in forma semplificata) qualora la domanda risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Parimenti gli articoli 10-bis e 13 della legge n. 241/1990 non contengono alcun riferimento alla possibilità di omettere le garanzie partecipative laddove sussistano i presupposti per redigere il provvedimento in forma semplificata» (T.R.G.A. Trento, 19 dicembre 2023, n. 209).
5.3. Tanto precisato, è incontestato che l'Amministrazione ha emesso un provvedimento di inammissibilità dell'istanza senza aver instaurato il contradditorio sul punto.
Non è persuasiva la difesa della resistente, che fa leva sul carattere vincolato della determinazione, in ragione dell'impossibilità di ricomprendere l'utilizzo proposto dalla ricorrente tra quelli consentiti dalla normativa.
5.3.1. A tal proposito, è opportuno rammentare che il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, modificando il disposto di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, ha definitivamente chiarito che l'omissione del preavviso di rigetto non invalida il provvedimento solo nel caso di attività vincolata (C.d.S., Sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267).
Ebbene, nel caso di specie è palese che non ci si trovi di fronte a un'attività vincolata, in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, l'art. 36 cod. nav. «configura [...] un potere ampiamente discrezionale, come tale limitatamente sindacabile da parte del giudice amministrativo (cfr., in proposito, ex multis, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 5 settembre 2012, n. 559; C.d.S., Sez. VI, sentenza 7 marzo 2016, n. 892; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 9 settembre 2013, n. 1850). La valutazione dell'Amministrazione, tuttavia, deve esercitarsi nel perimetro del bilanciamento - dopo apposita istruttoria - dell'interesse privato all'ottenimento della concessione con l'interesse pubblico (o gli interessi pubblici) concorrenti ed eventualmente confliggenti; il tutto modulato e motivato con riferimento ad elementi concreti riferibili alla porzione di demanio oggetto della richiesta» (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 16 dicembre 2024, n. 7087).
Con specifico riguardo al rigetto dell'istanza, attesa la natura del potere, si è altresì precisato che «il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'Amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza» (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 aprile 2012, n. 704).
5.3.2. Analogo discorso vale con riguardo alla componente della motivazione che ha dichiarato inammissibile l'istanza per contrasto con la disciplina urbanistica. Anche a voler ritenere che il provvedimento abbia natura vincolata in parte qua, l'operato dell'Amministrazione non sfugge alla censura formulata: invero, dagli atti di giudizio risulta controversa la destinazione urbanistica dell'area.
A tal proposito, il Collegio si limita a osservare che, allorquando si tratta della «corretta individuazione e interpretazione delle norme edilizie e urbanistiche di riferimento, [...] l'amministrazione deve rispettare il principio del contraddittorio nel corso di tutto il procedimento, perché la regola da applicare si innesta sempre su una situazione fattuale che va accertata e perché la collaborazione dell'interessato può rivelarsi utile anche nella individuazione della norma da applicare al caso di specie e, comunque al fine di prevenire errori dell'amministrazione» (C.d.S., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 483).
5.3.3. Dalle considerazioni esposte discende che anche la parte di motivazione che fonda l'inammissibilità sulla mancanza dei requisiti soggettivi in capo all'istante avrebbe richiesto l'instaurazione del contraddittorio sul punto.
6. Il carattere assorbente del vizio procedimentale esime il Collegio dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
7. Quanto ai motivi aggiunti, la dichiarazione formulata con la memoria del 18 febbraio 2025, sebbene non integri gli estremi formali della rinuncia, è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. (ex multis C.d.S., Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822), imponendo la relativa declaratoria.
8. In definitiva, il ricorso introduttivo deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.
9. Le spese possono essere compensate in considerazione della novità e della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, accoglie il ricorso introduttivo, annullando il provvedimento impugnato, e dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.