Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 18 aprile 2025, n. 3408
Presidente: Lotti - Estensore: Perrelli
FATTO
1. Agata A., Paolino R., Pasquale B. e Romualdo M., rispettivamente assegnatari delle unità immobiliari site in Comune di Lamezia Terme, in via Malaterra, contrassegnate da numeri 82491, 82484, 82471 e 82486, hanno impugnato, con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. il decreto indicato in epigrafe con il quale il commissario ad acta, ha "ripristinato" la graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvata con la deliberazione della Giunta comunale n. 2030 del 30 dicembre 1995, ha disposto lo sgombero degli stessi e ha assegnato l'unità abitativa occupata in forza di regolare contratto di locazione dalla sig.ra Agata A. a Giovannina C., quella occupata da Paolino R. a Pasquale A., quella occupata da Pasquale B. a Luigi P. e quella occupata da Romualdo M. a Antonio D.F.
1.2. Gli odierni nella loro qualità di controinteressati, hanno dedotto l'illegittimità del decreto:
1) per violazione dell'ordinanza di questa Sezione n. 1429 del 16 dicembre 2023 per errata interpretazione della stessa, per eccesso di potere per manifesta contraddittorietà intrinseca poiché nel rendere chiarimenti il giudicante avrebbe affermato la non praticabilità, ai fini dell'esecuzione del giudicato, del ripristino della graduatoria del 1995 anche alla luce della carenza attuale dei requisiti per l'assegnazione perché in possesso di altro immobile o perché titolari di reddito superiore al limite consentito, sollecitando il commissario ad acta a ricercare delle soluzioni alternative, ad esempio tramite la richiesta al Comune di Lamezia dell'elenco delle attuali disponibilità comunali di immobili aventi tipologia equivalente;
2) per elusione del giudicato per errata interpretazione e applicazione, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione per irragionevolezza, per violazione della l.r. n. 32/1996.
Ad avviso dei reclamanti il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1754, pubblicata il 15 dicembre 2015, non avrebbe inteso disporre la mera sostituzione degli attuali occupanti gli alloggi, assegnati sulla base della graduatoria del 2001, con gli originari assegnatari in forza della graduatoria del 1995, ma avrebbe disposto per l'assegnazione degli alloggi per i quali era stata espletata la procedura del 1995 la formazione o "rinnovazione" dell'attività amministrativa finalizzata all'individuazione dei soggetti aventi titolo con i consequenziali provvedimenti. Infine, ad avviso dei reclamanti, la rinnovazione della graduatoria avrebbe dovuto essere effettuata non sulla base della normativa vigente all'epoca della procedura, cioè la l. n. 60/1963, ma applicando la normativa sopravvenuta atteso il notevole lasso di tempo intercorso;
3) per eccesso di potere per omesso accertamento degli alloggi da sgomberare, per difetto assoluto di motivazione e per contraddittorietà.
Ad avviso dei reclamanti sarebbe ingiusto e irragionevole il meccanismo adottato dal commissario ad acta per individuare gli alloggi che dovrebbero essere rilasciati, facendo sic et semplicter riferimento all'ordine di posizione di allocazione nella graduatoria del 2001 e alla sostituzione con quelli della graduatoria del 1995. Se il commissario ad acta avesse condotto un'adeguata istruttoria si sarebbe anche avveduto del fatto che alcuni degli alloggi siti in via Malterra sono occupati da soggetti non aventi titolo, altri risultano assegnati a soggetti che non vi hanno mai abitato o che avrebbero dovuto occuparli per un periodo limitato di tempo, e avrebbe potuto procedere all'assegnazione di questi ultimi e non di quelli dei reclamanti che li occupano in forza di regolare contratto di locazione.
2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Calabria si è costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per non assolvere ad alcuna funzione se non a quella di consegna degli alloggi, spettando al Comune la competenza a pubblicare il bando e alla Commissione regionale quella a stilare la graduatoria e a procedere all'assegnazione a favore degli istanti collocatisi in posizione utile, nonché l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 114, comma 6, c.p.a. poiché i reclamanti, non costituiti nei giudizi di annullamento della graduatoria e intervenuti solo dopo il provvedimento del commissario ad acta, sarebbero terzi estranei al giudizio che laddove lesi dalle determinazioni del commissario avrebbero dovuto impugnarle con il rito ordinario ex art. 29 c.p.a.
3. All'udienza camerale del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il Collegio non ritiene di poter accogliere l'istanza di riunione al fascicolo R.G. n. 6901/2017 la cui discussione è fissata all'udienza del 19 giugno 2025 perché la presente controversia deve essere definita in rito, essendo il reclamo inammissibile per le seguenti ragioni.
5. I fatti rilevanti ai fini della decisione posso essere così sintetizzati:
- con la sentenza n. 1754, pubblicata il 4 maggio 2016, questa Sezione ha accolto l'appello proposto da Pasquale A., Vincenzo C., Luigi P., Paolo B. e Pietro T. avverso la sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 808 del 2007, disponendo l'annullamento dei provvedimenti n. 50633 del 15 ottobre 2001 e n. 1936 del 24 ottobre 2001 con i quali era stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia della graduatoria, approvata dalla Giunta comunale di Lamezia Terme con delibera n. 2030 del 30 dicembre 1995, per l'assegnazione di 36 alloggi popolari;
- gli appellanti unitamente a Giovannina C., Antonio Francesco D.F. e ad Aldo Domenico T., hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla predetta decisione attesa la perdurante inerzia dell'amministrazione appellata e questa Sezione, con la sentenza n. 5111, pubblicata il 22 luglio 2019, ha accolto il ricorso ordinando alle intimate amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere alla riformulazione della graduatoria ed alle pedisseque e corrispondenti misure di assegnazione, concedendo alle parti il termine di sei mesi, "fatta salva - per l'eventualità di perdurante inottemperanza - la designazione, su impulso di parte, dell'organo commissariale sostitutivo";
- con istanza depositata il 21 ottobre 2020 gli appellanti hanno chiesto la nomina del commissario ad acta, disposta con ordinanza del 13 dicembre 2021, n. 8295, "nella persona del Prefetto di Catanzaro o di un Dirigente suo delegato al fine di dare esecuzione a quanto statuito nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, 4 maggio 2016, n. 1754 e 22 luglio 2019, n. 5111";
- con l'ordinanza n. 1429, pubblicata il 13 febbraio 2024, la Sezione ha, quindi, reso chiarimenti sull'istanza del commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.a., "in ordine alle modalità con le quali ulteriormente procedere, in particolare circa la possibilità di disporre l'esecuzione in forma specifica - ossia l'immissione degli (allora) aventi diritto nel possesso degli alloggi attualmente occupati (in modo legittimo) da terzi assegnatari nelle more individuati dall'amministrazione", evidenziando anche in tale sede che "non ostano alla (doverosa e vincolata) rinnovazione dell'attività amministrativa le posizioni di controinteresse dei soggetti già beneficiari di assegnazione (in virtù della annullata graduatoria), il cui prospettato diritto - autonomo ed incompatibile - alla conservazione del bene acquisito in forza del titolo annullato avrebbe potuto essere salvaguardato esclusivamente dalla eventuale proposizione di opposizione di terzo avverso l'ottemperanza sentenza";
- all'esito della detta decisione il commissario ad acta ha adottato il decreto oggetto del presente reclamo.
6. Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene infondata e da disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Aterp in quanto, come affermato nella citata sentenza n. 5111 del 2019 di questa Sezione, si tratta "dell'ente proprietario degli immobili, sul quale grava in executivis - per quanto di ragione ed ai fini della prospettica rimodulazione delle assegnazioni - l'effetto conformativo del giudicato".
7. È, invece, fondata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 114 c.p.a., sollevata sempre dall'Aterp.
7.1. Come evidenziato nella richiamata sentenza n. 5111 del 2019 di questa Sezione non ostano "alla (doverosa e vincolata) rinnovazione dell'attività amministrativa la valorizzazione delle posizioni di controinteresse dei soggetti già beneficiari di assegnazione (in virtù della annullata graduatoria): il cui prospettato diritto - autonomo ed incompatibile - alla conservazione del bene acquisito in forza del titolo annullato può essere prospetticamente salvaguardata esclusivamente dalla eventuale proposizione di opposizione di terzo avverso la attuanda sentenza".
7.2. Anche nella recente ordinanza collegiale n. 554, pubblicata il 24 gennaio 2025, concernente la revoca del decreto commissariale oggetto del presente reclamo, la Sezione ha ribadito il medesimo concetto.
7.3. Posto che è pacifico che i reclamanti non sono stati parti del giudizio concluso dalla sentenza da ottemperare e che gli stessi non hanno proposto opposizione di terzo avverso la sentenza attuanda, ne discende che gli stessi non possono esperire il reclamo ex art. 114 c.p.a.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, la regola generale secondo la quale «le parti interessate devono rivolgersi al giudice, affinché venga verificata rispondenza dei provvedimenti adottati dal Commissario ad acta (il codice non menziona i provvedimenti adottati direttamente dallo stesso giudice dell'ottemperanza, a comprova della circostanza che trattasi di evenienza tutt'affatto teorica) alle disposizioni impartite in sede di ottemperanza, nonché ai principi vigenti in materia», soffre «una importante eccezione, opportunamente contenuta nell'ultima parte del citato art. 114 comma VI laddove si prevede che "gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario"» (C.d.S., V, n. 52 del 2015).
La regola generale, quindi, vale per le parti del processo di ottemperanza, "per i terzi estranei che si assumano lesi dalle determinazioni del commissario l'attività commissariale medesima è res inter alios: laddove si fosse imposto anche a questi ultimi di impugnare le determinazioni del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza si sarebbe rischiato di immotivatamente infrangere il tendenziale principio del rispetto del doppio grado di giudizio (ove il giudice competente per l'ottemperanza fosse stato il Consiglio di Stato) ma, più ancora di ledere il loro diritto di difesa" (C.d.S., V, n. 52 del 2015).
8. Per le esposte ragioni il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
9. La complessità della vicenda fattuale sottesa, dimostrata anche dalla molteplicità dei contenziosi, inducono il Collegio a ritenere esistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.