Corte di giustizia dell'Unione Europea
Seconda Sezione
Sentenza 8 maggio 2025
Presidente e Relatrice: Jürimäe
«Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Divieto - Accordi verticali - Articolo 101, paragrafo 3, TFUE - Regolamento (UE) n. 330/2010 - Esenzione per categoria - Articolo 4, lettera b), i) - Restrizione fondamentale che elimina il beneficio di tale esenzione - Eccezione - Accordi di distribuzione esclusiva - Restrizione delle vendite attive in un territorio esclusivo - Nozione di "accordo" - Comune volontà del fornitore e dei suoi acquirenti - Prova - Territorio esclusivo attribuito ad un acquirente - Assenza di vendite attive da parte di altri acquirenti in tale territorio».
Nella causa C‑581/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio), con decisione del 13 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 21 settembre 2023, nel procedimento Beevers Kaas BV contro Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV, Ahold België BV, con l'intervento di: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, [TFUE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2010, L 102, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Beevers Kaas BV e, dall'altro, la Albert Heijn België NV, la Koninklijke Ahold Delhaize NV, la Albert Heijn BV e la Ahold België BV (in prosieguo, congiuntamente: le «società Albert Heijn»), in merito alla violazione da parte di queste ultime dell'accordo di distribuzione esclusiva che vincola la Beevers Kaas alla B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono (in prosieguo: la «Cono») per la distribuzione del formaggio Beemster in Belgio e in Lussemburgo (in prosieguo: l'«accordo di distribuzione esclusiva di cui trattasi nel procedimento principale»).
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. Il regolamento n. 330/2010, che il giudice del rinvio ritiene applicabile al procedimento principale, è succeduto, con effetto dal 1° giugno 2010, al regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 1999, L 336, pag. 21). Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del regolamento n. 330/2010, quest'ultimo è scaduto il 31 maggio 2022.
4. Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, [TFUE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2022, L 134, pag. 4), tale regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2022 e scade il 31 maggio 2034.
Il regolamento n. 330/2010
5. L'articolo 2 del regolamento n. 330/2010, intitolato «Esenzione», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
«Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, [TFUE], e salvo il disposto del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, [TFUE] è dichiarato inapplicabile agli accordi verticali.
La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni verticali».
6. L'articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Restrizioni che eliminano il beneficio dell'esenzione per categoria restrizioni fondamentali», disponeva quanto segue:
«L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
(...)
b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente dell'accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti:
i) la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,
(...)».
Orientamenti del 2010
7. Gli orientamenti sulle restrizioni verticali (GU 2010, C 130, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti del 2010») sono stati pubblicati dalla Commissione europea in concomitanza con l'adozione del regolamento n. 330/2010.
8. Ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2010:
«La definizione di accordo verticale di cui al punto 24 comporta quattro elementi principali:
(a) il regolamento di esenzione per categoria si applica ad accordi e pratiche concordate e non si applica ad un comportamento unilaterale delle imprese interessate. Tale comportamento unilaterale può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 102 [TFUE] che vieta gli abusi di posizione dominante. Perché vi sia accordo ai sensi dell'articolo 101 [TFUE], è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera. Il modo di manifestarsi di tale concorso di volontà non è rilevante, purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse. Nel caso non vi sia accordo esplicito che esprima il concorso di volontà, la Commissione dovrà provare che la politica unilaterale di una parte è accettata dall'altra. Per quanto riguarda gli accordi verticali, vi sono due modi possibili per stabilire l'assenso ad una particolare politica unilaterale. In primo luogo, l'assenso può essere dedotto dai poteri attribuiti alle parti in un accordo generale redatto in precedenza. Se le clausole dell'accordo redatto in precedenza prevedono o autorizzano una parte ad adottare in seguito una politica unilaterale specifica che sarà vincolante per l'altra parte, l'assenso a tale politica da parte dell'altra parte può essere stabilito sulla base di tale circostanza (...). In secondo luogo, in mancanza di un assenso così esplicito, la Commissione può illustrare l'esistenza di un assenso tacito. Per questo è necessario illustrare innanzi tutto che una parte richiede esplicitamente o implicitamente la cooperazione dell'altra per attuare la propria politica unilaterale e, in secondo luogo, che l'altra parte soddisfa tale esigenza realizzando tale politica unilaterale in pratica (...). Ad esempio se, dopo l'annuncio di un fornitore di una riduzione unilaterale di fornitura per impedire il commercio parallelo, i distributori riducono immediatamente i propri ordini e smettono di operare nel commercio parallelo, tali distributori acconsentono tacitamente alla politica unilaterale del fornitore. Lo stesso non potrebbe dirsi se i distributori continuassero ad operare nel commercio parallelo o a cercare nuovi modi per farlo. Analogamente, per gli accordi verticali, l'assenso tacito può essere dedotto dal livello di coercizione esercitato da una parte per imporre la propria politica unilaterale all'altra parte o alle altre parti dell'accordo assieme ai distributori che pongono effettivamente e concretamente in atto la politica unilaterale del fornitore. Ad esempio, un sistema di controlli e di sanzioni, organizzato da un fornitore per penalizzare i distributori che non si conformano alla sua politica unilaterale, indica l'assenso tacito [alla] politica unilaterale del fornitore se tale sistema permette al fornitore di attuare in pratica la sua politica. I due modi di stabilire l'assenso descritti al presente punto possono essere utilizzati congiuntamente;
(...)».
9. Il punto 51 degli orientamenti del 2010 enuncia quanto segue:
«Vi sono quattro eccezioni alla restrizione fondamentale di cui all'articolo 4, lettera b), del regolamento [n. 330/2010]. La prima eccezione di cui all'articolo 4, lettera b), punto i), consente ad un fornitore di limitare le vendite attive di una parte acquirente dell'accordo a territori o gruppi di clienti attribuiti in esclusiva ad un altro acquirente o che il fornitore si è riservato. Un territorio o un gruppo di clienti sono attribuiti in esclusiva quando il fornitore acconsente a vendere i propri prodotti ad un unico distributore perché li distribuisca in un particolare territorio o ad un particolare gruppo di clienti ed il distributore esclusivo è protetto, all'interno del suo territorio o verso il suo gruppo di clienti, dalle vendite attive da parte di tutti gli altri acquirenti del fornitore nell'Unione europea, indipendentemente dalle vendite effettuate dal fornitore. Il fornitore può combinare l'attribuzione di un territorio esclusivo e quella di un gruppo di clienti esclusivo, ad esempio nominando un distributore esclusivo per un particolare gruppo di clienti in un determinato territorio. Tale protezione di territori o gruppi di clienti attribuiti in esclusiva deve tuttavia consentire le vendite passive in quei territori e a quei gruppi di clienti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera b), del regolamento [n. 330/2010], la Commissione intende le vendite attive e passive nel modo seguente:
- vendite "attive": il contatto attivo con singoli clienti ad esempio per posta, compreso mediante l'invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, o mediante visite ai clienti; oppure il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via Internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio. La pubblicità o le promozioni che sono interessanti per l'acquirente soltanto se raggiungono (anche) uno specifico gruppo di clienti o clienti in un territorio specifico, sono considerat[e] vendite attive a tale gruppo di clienti o ai clienti in tale territorio;
(...)».
Diritto belga
10. L'articolo VI.104 del Wetboek van economisch recht (codice di diritto economico) così dispone:
«È vietato qualsiasi atto contrario alle pratiche leali di mercato mediante il quale un'impresa leda o possa ledere gli interessi professionali di una o più imprese».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11. La Beevers Kaas è il distributore esclusivo del formaggio Beemster in Belgio, che tale società acquista dal produttore Cono, a sua volta stabilito nei Paesi Bassi.
12. Il 1° gennaio 1993 la Cono e la Beevers Kaas hanno concluso l'accordo di distribuzione esclusiva di cui trattasi nel procedimento principale.
13. Le società Albert Heijn sono attive nel settore dei supermercati in Belgio e nei Paesi Bassi. Esse acquistano il formaggio Beemster prodotto dalla Cono per i mercati al di fuori del Belgio e del Lussemburgo.
14. La Beevers Kaas contesta alle società Albert Heijn di essersi rese complici, in quanto terzi, di una violazione dell'accordo di distribuzione esclusiva di cui trattasi nel procedimento principale, il che, a suo avviso, costituisce una violazione dell'articolo VI.104 del codice di diritto economico. Tale violazione risulterebbe dalle attività di rivendita che dette società avrebbero svolto sul territorio belga, pur sapendo che la Cono e la Beevers Kaas erano vincolate da un contratto di distribuzione esclusiva.
15. Per le società Albert Heijn, la Beevers Kaas e la Cono cercherebbero di imporre loro un divieto di rivendita vietato. Le società Albert Heijn ritengono infatti che l'accordo di distribuzione esclusiva di cui trattasi nel procedimento principale, non imponendo alla Cono l'obbligo di proteggere la Beevers Kaas dalle vendite attive di altri distributori, non soddisfi le rigorose condizioni del diritto della concorrenza per giustificare un divieto di rivendita.
16. Con sentenza del 9 luglio 2021, il presidente dell'ondernemingsrechtbank Antwerpen (tribunale delle imprese di Anversa, Belgio) ha respinto in quanto infondato il ricorso proposto dalla Beevers Kaas, a motivo del fatto che «non risulta da alcuna disposizione contrattuale o legislativa che alle imprese sia vietato acquistare direttamente forniture, nei Paesi Bassi, presso la Cono e distribuirle in Belgio». In particolare, in tale sentenza è stato constatato che l'accordo di distribuzione esclusiva di cui trattasi nel procedimento principale prevedeva soltanto che la Cono non potesse vendere essa stessa a distributori belgi. L'interpretazione della Beevers Kaas implicherebbe quindi che tutte le imprese, indipendentemente dal luogo in cui hanno sede, siano tenute a rispettare tale accordo e ad astenersi dal vendere il formaggio Beemster prodotto dalla Cono in Belgio. Analogamente, la Beevers Kaas non beneficerebbe, nel suo territorio di distribuzione esclusiva in Belgio, di alcuna tutela contrattuale contro le vendite attive di altri acquirenti che si riforniscono presso la Cono.
17. La Beevers Kaas ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio), giudice del rinvio.
18. Dinanzi a tale giudice, le parti controvertono sulla questione se l'accordo di distribuzione esclusiva di cui trattasi nel procedimento principale sia conforme al diritto della concorrenza e, più specificamente, alle condizioni previste all'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010. La discussione verte sulla cosiddetta condizione dell'«imposizione parallela», secondo la quale il fornitore protegge il distributore esclusivo dalle vendite attive effettuate da tutti gli altri acquirenti di tale fornitore nel territorio esclusivo attribuito a tale distributore.
19. Secondo detto giudice, spetta alla Beevers Kaas dimostrare che l'asserita tutela che le è offerta dalla Cono contro le vendite attive rientra nell'eccezione prevista da tale articolo 4, lettera b), i).
20. Con sentenza interlocutoria del 27 aprile 2022, il giudice del rinvio ha dichiarato che la Beevers Kaas aveva dimostrato che le società Albert Heijn avevano, almeno tacitamente, acconsentito ad un divieto di vendite attive. Tuttavia, secondo tale giudice, la Beevers Kaas deve anche dimostrare che tutti gli altri rivenditori che la Cono rifornisce hanno accettato tale divieto.
21. Il giudice del rinvio condivide l'osservazione dell'autorità belga garante della concorrenza, presso la quale tale giudice, con detta sentenza interlocutoria, ha avviato un procedimento di amicus curiae, e la quale ritiene che la condizione dell'imposizione parallela debba essere interpretata alla luce della nozione di «accordo», ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
22. In proposito, detto giudice rileva che il regolamento n. 330/2010 e gli orientamenti del 2010 non precisano come un fornitore debba tutelare i propri distributori esclusivi contro le vendite attive effettuate dagli altri acquirenti di tale fornitore nel territorio esclusivo attribuito a detti distributori. In particolare, tale regolamento e tali orientamenti non prevedrebbero il modo in cui detto fornitore deve comunicare un siffatto divieto di vendite attive a questi altri acquirenti né il modo in cui questi ultimi devono accettare tale divieto.
23. Nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna prova dell'accettazione espressa di un divieto di vendite attive da parte di tutti gli altri rivenditori della Cono. L'autorità belga garante della concorrenza ritiene che il giudice del rinvio possa dedurre l'assenso implicito a tale divieto da parte di detti rivenditori dal semplice fatto che, attualmente, nessuno di loro vendeva in Belgio prodotti acquistati dalla Cono. La Beevers Kaas condivide questo punto di vista e ritiene di aver, di conseguenza, sufficientemente dimostrato che tali rivenditori hanno accettato detto divieto.
24. Per contro, le società Albert Heijn ritengono che una siffatta interpretazione violi l'onere della prova gravante sulla Beevers Kaas. Esse ritengono che, affinché vi sia assenso tacito, occorra che la Beevers Kaas dimostri che la strategia della Cono, secondo la quale il formaggio Beemster acquistato nei Paesi Bassi non può essere venduto attivamente in Belgio, è stata, alla data in cui l'esclusiva è stata concessa, comunicata a tale data a tutti i rivenditori autorizzati e poi ad ogni rivenditore di nuova designazione, e che ciascuno di loro era tenuto a conformarvisi.
25. In tali circostanze, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la condizione dell'imposizione parallela, di cui all'articolo 4, lettera b), i), del regolamento [n. 330/2010] possa essere considerata soddisfatta, e se il fornitore, che soddisfa le altre condizioni imposte dal citato regolamento (...), possa dunque validamente vietare le vendite attive di uno dei suoi acquirenti verso il territorio per il quale è stato nominato in via esclusiva un altro acquirente, sulla base della sola constatazione che gli altri acquirenti non vendono attivamente in detto territorio. [S]e sia sufficientemente provata l'esistenza di un accordo relativo al divieto di vendita attiva tra tali altri acquirenti e il fornitore unicamente sulla base della constatazione che detti altri acquirenti non vendono attivamente verso il territorio assegnato in via esclusiva.
2) Se la condizione dell'imposizione parallela di cui all'articolo 4, lettera b), i), del regolamento [n. 330/2010] possa essere considerata soddisfatta, e se il fornitore, che soddisfa le altre condizioni imposte dal citato regolamento (...), possa dunque validamente vietare le vendite attive di uno dei suoi acquirenti verso un territorio per il quale è stato nominato in via esclusiva un solo acquirente, allorché il fornitore ottiene soltanto l'accettazione degli altri suoi acquirenti se e quando questi si apprestano a vendere attivamente nel territorio in tal modo attribuito in via esclusiva. O se sia invece richiesto che si ottenga tale accettazione da ogni acquirente del fornitore, senza riguardo alla circostanza se tale acquirente si appresti a vendere attivamente nel territorio attribuito in via esclusiva».
Sull'istanza di riapertura della fase orale del procedimento
26. Con atti depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, l'11 e il 28 febbraio 2025, la Beevers Kaas e la Cono hanno chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
27. A sostegno delle loro domande, esse fanno valere che, nelle sue conclusioni, l'avvocata generale, in primo luogo, ha risposto a una questione diversa da quella sollevata dal giudice del rinvio nell'ambito della seconda questione pregiudiziale e, in secondo luogo, si è basata su elementi di fatto e di diritto errati al fine di rispondere a tale seconda questione, come riformulata. In tali circostanze, sarebbe necessario che le parti nel procedimento principale o gli altri interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea possano esprimere il loro punto di vista su tali elementi al fine di preservare i loro diritti procedurali e di evitare che la Corte risponda a una questione che non è necessaria alla soluzione della controversia principale.
28. Ai sensi dell'articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
29. In proposito, occorre tuttavia rilevare che il tenore delle conclusioni dell'avvocato generale non può costituire, in quanto tale, un fatto nuovo del genere, altrimenti le parti potrebbero, invocando tale fatto, rispondere a dette conclusioni. Orbene, le conclusioni dell'avvocato generale non possono essere discusse dalle parti. La Corte ha infatti avuto modo di sottolineare che, ai sensi dell'articolo 252 TFUE, il ruolo dell'avvocato generale consiste nel presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento, al fine di assisterla nell'adempimento della sua missione, che è quella di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati. Ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, di tale Statuto e dell'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le conclusioni dell'avvocato generale pongono fine alla fase orale del procedimento. Collocandosi al di fuori del dibattimento, esse aprono la fase della deliberazione da parte della Corte. Non si tratta quindi di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un'autorità esterna alla Corte, bensì dell'opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell'istituzione stessa (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 21 e giurisprudenza citata).
30. Ne consegue, in particolare, che la circostanza che l'avvocato generale abbia proceduto all'esame di una questione pregiudiziale sulla base di una riformulazione non è, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2003, Makedoniko Metro e Michaniki, C‑57/01, EU:C:2003:47, punti da 33 a 36).
31. Nel caso di specie, la Corte, sentita l'avvocata generale, rileva che dagli elementi addotti dalla Beevers Kaas non emerge alcun fatto nuovo idoneo ad esercitare un'influenza decisiva sulla decisione che essa è chiamata ad emettere nella presente causa e che quest'ultima non deve essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre, la Corte dispone, al termine delle fasi scritta e orale del procedimento, di tutti gli elementi necessari ed è quindi sufficientemente edotta per statuire.
32. Pertanto, la Corte ritiene che non sia necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
33. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore abbia attribuito un territorio esclusivo a uno dei suoi acquirenti, la mera constatazione del fatto che gli altri acquirenti di tale fornitore non effettuano vendite attive in tale territorio è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo tra detto fornitore e tali altri acquirenti riguardante il divieto di vendite attive in detto territorio, ai fini dell'applicazione di tale disposizione.
34. Occorre ricordare che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 330/2010 prevede un'esenzione per categoria dal divieto di accordi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per gli accordi verticali. Infatti, tale disposizione enuncia che, conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE è dichiarato inapplicabile agli accordi verticali che soddisfano le condizioni previste da tale regolamento.
35. Tale esenzione non si applica tuttavia agli accordi verticali contenenti le restrizioni fondamentali elencate all'articolo 4 di detto regolamento.
36. Così, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del regolamento n. 330/2010, detta esenzione «non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente dell'accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto».
37. Conformemente all'articolo 4, lettera b), i), di tale regolamento, un accordo verticale avente per oggetto di restringere il territorio o la clientela di un acquirente può tuttavia beneficiare dell'esenzione per categoria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento qualora si tratti di restringere le vendite attive di tale acquirente nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente e tale restrizione non limiti le vendite realizzate dai clienti del primo acquirente.
38. Le restrizioni delle vendite attive nel territorio esclusivo che il fornitore ha attribuito a uno dei suoi acquirenti possono quindi beneficiare di tale esenzione, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento n. 330/2010.
39. Orbene, come sottolineato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi da 39 a 43 delle sue conclusioni, e come risulta in particolare dal punto 51 degli orientamenti del 2010, la concessione, da parte di un fornitore, di un'esclusiva territoriale a uno dei suoi acquirenti si accompagna necessariamente all'obbligo parallelo, per tale fornitore, di proteggere tale acquirente dalle vendite attive degli altri acquirenti di detto fornitore. Ne consegue che l'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010 mira a ricomprendere le restrizioni sulle vendite attive che il fornitore deve, a tale titolo, imporre ai suoi acquirenti al fine di garantire l'effettività di una siffatta esclusiva nel territorio che ha attribuito a uno dei suoi acquirenti.
40. Al fine di valutare se un accordo di distribuzione concluso tra un fornitore e un acquirente possa essere qualificato come accordo verticale riconducibile all'articolo 4, lettera b), i), di tale regolamento, occorre tener conto della nozione di «accordo», ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
41. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, affinché sussista un «accordo», ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è sufficiente che le imprese di cui trattasi abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Un accordo non può quindi fondarsi sull'espressione di una politica puramente unilaterale di una parte di un contratto di distribuzione (sentenza del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punti 47 e 48 nonché giurisprudenza citata).
42. Tuttavia, un atto o un comportamento apparentemente unilaterale costituisce un «accordo», ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, qualora sia l'espressione della comune volontà di almeno due parti, non essendo di per sé determinante il modo con cui tale comune volontà si manifesta (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 49).
43. Pertanto, nel caso di una restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo attribuito ad un acquirente, la suddetta comune volontà delle parti può risultare sia dalle clausole dei contratti di distribuzione che vincolano il fornitore agli acquirenti che non beneficiano dell'esclusiva territoriale, qualora tali contratti contengano un divieto esplicito di non procedere a siffatte vendite, sia dal comportamento esplicito o tacito delle parti che consenta di concludere per l'esistenza di un assenso da parte di questi ultimi acquirenti ad un invito di tale fornitore a non procedere a dette vendite (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 50 e giurisprudenza citata).
44. Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di un «accordo», ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in assenza di norme dell'Unione relative ai principi che disciplinano la valutazione delle prove e il grado di intensità della prova richiesto nell'ambito di un procedimento nazionale di applicazione dell'articolo 101 TFUE, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirle, in forza del principio dell'autonomia procedurale, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività) (sentenza del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 55 e giurisprudenza citata).
45. Il principio di effettività esige che la prova di una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione possa essere apportata non solo mediante prove dirette, ma anche attraverso indizi, purché questi ultimi siano oggettivi e concordanti. Infatti, l'esistenza di un accordo, nella maggior parte dei casi, deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di altri elementi di fatto che, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un'altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 56 e giurisprudenza citata).
46. Ne consegue che l'esistenza di un «accordo», ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che ha per oggetto di restringere le vendite attive in un territorio esclusivo, può essere dimostrata non solo mediante prove dirette, ma anche sulla base di indizi oggettivi e concordanti, qualora se ne possa dedurre con sufficiente certezza che un fornitore ha invitato i suoi acquirenti a non realizzare siffatte vendite in tale territorio e che questi ultimi hanno, in pratica, accettato tale invito (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 57 e giurisprudenza citata).
47. Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta, da un lato, che gli accordi di distribuzione conclusi tra la Cono e i suoi acquirenti non contengono alcuna clausola diretta ad imporre a questi ultimi un divieto delle vendite attive nel territorio esclusivo concesso alla Beevers Kaas. Dall'altro lato, ad eccezione delle società Albert Heijn, nessun acquirente della Cono ha effettuato siffatte vendite su tale territorio.
48. Spetta al giudice del rinvio valutare le circostanze della controversia principale alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 42 a 46 della presente sentenza.
49. Pertanto, in primo luogo, spetterà ad esso stabilire, alla luce di tutti gli elementi di cui dispone, se si possa constatare che, nel caso di specie, la Cono ha invitato, sotto qualsiasi forma, i suoi acquirenti a non effettuare vendite attive nel territorio esclusivo attribuito alla Beevers Kaas.
50. Come sottolineato dall'avvocata generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, un siffatto invito può assumere varie forme, quali, ad esempio, quella di una comunicazione specifica inviata dal fornitore ai suoi acquirenti che ingiunga loro di rispettare un territorio esclusivo o quella di una clausola o di una menzione particolare a tale titolo nelle condizioni generali del fornitore.
51. In secondo luogo, si dovrà altresì stabilire se gli acquirenti della Cono abbiano esplicitamente o tacitamente acconsentito ad un eventuale invito di tale fornitore.
52. Alla luce dei due requisiti ricordati ai punti 49 e 51 della presente sentenza, occorre constatare che la circostanza secondo cui, ad eccezione delle società Albert Heijn, nessun altro degli acquirenti della Cono ha effettuato vendite attive nel territorio esclusivo della Beevers Kaas non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un «accordo», ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
53. Da un lato, una siffatta circostanza non consente di dedurre che la Cono abbia invitato i suoi acquirenti a non effettuare vendite attive nel territorio esclusivo attribuito alla Beevers Kaas. A tal riguardo, occorre precisare che la semplice constatazione che la Cono abbia concesso un territorio esclusivo alla Beevers Kaas e che gli altri acquirenti della Cono fossero eventualmente a conoscenza dell'esistenza di un siffatto territorio non consente, in assenza, in particolare, di una comunicazione specifica indirizzata a tali altri acquirenti che ingiunga loro di rispettare tale territorio esclusivo, di concludere che la Cono ha invitato questi ultimi a non effettuare vendite attive in detto territorio.
54. Dall'altro lato, tale circostanza è certamente idonea a costituire un elemento pertinente da prendere in considerazione per dimostrare un eventuale assenso tacito degli altri acquirenti della Cono ad un invito di quest'ultima a non effettuare vendite attive nel territorio esclusivo della Beevers Kaas. Tuttavia, essa non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza di un siffatto assenso.
55. Infatti, considerata isolatamente, detta circostanza non consente di dimostrare con sufficiente certezza che l'assenza di vendite attive nel territorio esclusivo della Beevers Kaas risulti dalla volontà di tali altri acquirenti di conformarsi ad un eventuale invito della Cono a non effettuare tali vendite o da una decisione commerciale autonoma di detti altri acquirenti di non vendere su tale territorio.
56. La stessa circostanza potrebbe tuttavia costituire la prova di un assenso implicito degli acquirenti interessati, qualora, come risulta dal punto 25 degli orientamenti del 2010, esistano parallelamente, in particolare, un invito esplicito del fornitore a rispettare il divieto di vendite attive sul territorio esclusivo e mezzi che consentano a tale fornitore di attuare tale divieto nella pratica, quali un sistema di controlli e di sanzioni organizzato da detto fornitore per penalizzare gli acquirenti che non rispettano detto divieto.
57. Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010 deve essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore abbia attribuito un territorio esclusivo a uno dei suoi acquirenti, la mera constatazione del fatto che gli altri acquirenti di tale fornitore non effettuano vendite attive in tale territorio non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo tra detto fornitore e tali altri acquirenti riguardante il divieto di vendite attive in detto territorio, ai fini dell'applicazione di tale disposizione.
Sulla seconda questione
58. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che il beneficio dell'eccezione prevista da tale disposizione è concesso per il periodo per il quale è dimostrato che vi è l'assenso degli acquirenti del fornitore all'invito di quest'ultimo a non effettuare vendite attive nel territorio esclusivo attribuito ad un altro acquirente.
59. Dalla risposta alla prima questione risulta che un divieto di vendite attive rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo 4, lettera b), i), qualora, da un lato, il fornitore abbia invitato i suoi acquirenti a non effettuare siffatte vendite nel territorio esclusivo attribuito ad un altro acquirente e, dall'altro, gli acquirenti abbiano acconsentito a tale invito.
60. Pertanto, la parte che si avvale dell'eccezione prevista da detto articolo 4, lettera b), i), deve dimostrare, se del caso sulla base di indizi oggettivi e concordanti, che ricorrono i due elementi ricordati al punto precedente. Il beneficio di tale eccezione è quindi concesso per il periodo per il quale tale prova ha potuto essere fornita.
61. Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010 deve essere interpretato nel senso che il beneficio dell'eccezione prevista da tale disposizione è concesso per il periodo per il quale è dimostrato che vi è l'assenso degli acquirenti del fornitore all'invito di quest'ultimo a non effettuare vendite attive nel territorio esclusivo concesso ad un altro acquirente.
Sulle spese
62. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L'articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, [TFUE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore abbia attribuito un territorio esclusivo a uno dei suoi acquirenti, la mera constatazione del fatto che gli altri acquirenti di tale fornitore non effettuano vendite attive in tale territorio non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo tra detto fornitore e tali altri acquirenti riguardante il divieto di vendite attive in detto territorio, ai fini dell'applicazione di tale disposizione.
2) L'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010 deve essere interpretato nel senso che il beneficio dell'eccezione prevista da tale disposizione è concesso per il periodo per il quale è dimostrato che vi è l'assenso degli acquirenti del fornitore all'invito di quest'ultimo a non effettuare vendite attive nel territorio esclusivo attribuito ad un altro acquirente.