Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 1° aprile 2025, n. 215

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Lo Presti

FATTO

A. L'appellante, comproprietario insieme alla moglie Rosa C.A. di un immobile sito in Carini, contrada Granatello, in catasto alla partita 11059, foglio 22, part. 551, p.lla 83, ha impugnato la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2130/2022 che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento comunale prot. n. 36417 del 15 settembre 2014 e gli atti presupposti sopra indicati.

B. Con il primo motivo di appello, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 73 c.p.a. per mancata sottoposizione al contraddittorio della questione della legittimazione attiva del ricorrente, rilevata d'ufficio dal T.A.R., chiedendo la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

C. Con ulteriori motivi, deduce l'erroneità della sentenza per:

- travisamento delle circostanze circa la sua qualità di comproprietario, documentalmente provata;

- illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancata notifica dell'ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari;

- impossibilità di acquisizione al patrimonio comunale di parti abusive di un immobile regolare preesistente.

D. Il Comune di Carini, non costituitosi in primo grado, si è costituito in appello con memoria di stile, chiedendo il rigetto dell'appello.

DIRITTO

1. Il primo motivo di appello è infondato.

Meritevole di accoglimento è la censura relativa all'erroneità della sentenza che ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 16/2024, punto 11.9, "non si configura una lesione del diritto di difesa tale da giustificare la rimessione al primo giudice, quando la sentenza impugnata, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso, abbia comunque esaminato il merito della controversia".

Nel caso di specie, il T.A.R. pur dichiarando la inammissibilità del ricorso ha effettivamente esaminato e respinto nel merito le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati, con effetto devolutivo in appello, cui consegue l'obbligo per il Collegio di decidere nell'insieme e nel merito, la questione sottoposta al suo esame.

2. Gli ulteriori motivi di appello, invece, sono fondati e meritano accoglimento congiunto per le seguenti ragioni.

2.1. In primo luogo, la qualità di comproprietario dell'appellante risulta dalle visure catastali e dall'atto di compravendita (rep. 10349, racc. 4818 del 27 ottobre 1998) prodotti in giudizio; documenti che il Collegio ritiene pienamente comprovanti della sua legittimazione e utili a definire il giudizio (doc. 4/5).

2.2. In secondo luogo, non è contestato, per assenza di specifiche obiezioni sul punto da parte dell'amministrazione intimante che non ha smentito, tanto in primo grado che in appello, sia la titolarità e la qualità di comproprietario dell'immobile dichiarata dall'appellante, che il fatto che l'ordinanza di demolizione n. 110/2008 e il successivo verbale di inottemperanza non fossero stati ad esso notificati.

2.3. Tale circostanza, in base all'art. 31 del d.P.R. 380/2001, impedisce il perfezionamento dell'effetto acquisitivo al patrimonio comunale, che presuppone la regolare notifica dell'ingiunzione a demolire a tutti i comproprietari dell'immobile.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che la notifica dell'ordine di demolizione a tutti i comproprietari costituisce presupposto imprescindibile per l'adozione del successivo provvedimento di acquisizione: "affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica. Con la sanzione dell'acquisizione inoltre si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, 13 novembre 2020, n. 7008; Sez. VI, 22 luglio 2022, n. 6425; C.G.A.R.S. 27 giugno 2016, n. 642)".

Tale principio trova fondamento nell'esigenza di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, consentendo al comproprietario di attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi privato della proprietà dell'area in caso di inottemperanza. Come evidenziato dal T.A.R. Sicilia, Palermo, nella sentenza n. 3761/2023, l'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione anche ad uno solo dei comproprietari dell'immobile determina l'illegittimità del successivo provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e della conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

2.4. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato (v. punto 2.2) che l'ordinanza di demolizione non sia stata notificata all'odierno appellante, comproprietario dell'immobile.

3. In terzo luogo, gli interventi oggetto delle istanze di regolarizzazione (ampliamento e chiusura del portico del piano terra, creazione di altro piccolo portico, trasformazione del terrazzo del piano primo in portico, ricostruzione dei solai), costituiscono modifiche di un immobile preesistente e regolare, la cui costruzione è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967 (v. atto pubblico di compravendita dell'immobile).

3.1. Osserva inoltre il Collegio che la circostanza della mancata notifica al comproprietario M. degli atti presupposti (ordine di demolizione e accertamento dell'inottemperanza) a quello impugnato in primo grado (provvedimento prot. n. 36417 del 15 settembre 2014), con cui il Comune ha rigettato (invero comunicato - si veda il punto riportato sotto la voce "Considerato" - di non potere prendere in considerazione) le istanze presentate dalla sig.ra C.A. "... in quanto sono trascorsi i termini per esercitare tale facoltà, dato che l'inottemperanza alla demolizione, accertata dai VV.UU. con prot. n. 39262 del 9 settembre 2011 costituisce titolo per l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune", rende evidentemente illegittima l'intera azione posta in essere dal Comune di Carini che ha adottato il rigetto della domanda di sanatoria presentata dalla coniuge del ricorrente sulla base di una asserita scadenza dei termini stabilita per esercitare tale diritto, considerata la mancata notifica del provvedimento di demolizione-acquisizione e, conseguentemente, impone l'accoglimento del presente appello e, per l'effetto, del ricorso di primo grado.

4. In tale contesto va altresì rilevato che, l'eventuale inottemperanza all'ordine di demolizione potrebbe legittimare, al più, la demolizione d'ufficio delle opere abusive e non certo una parziale acquisizione di superfici (trattasi di porticati e solai) o, ricorrendone i presupposti, l'adozione di un diverso provvedimento sanzionatorio di natura economica, ma certamente non l'acquisizione dell'intero immobile al patrimonio comunale.

5. Il Comune, non ha fornito elementi idonei a contrastare le difese dell'appellante né ha dimostrato la regolare notifica dei provvedimenti impugnati che ha privato quest'ultimo della possibilità di esercitare i diritti di comproprietario del bene.

6. Per le ragioni su esposte l'appello è fondato con riguardo al secondo e terzo motivo e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

7. Rimane salva per l'amministrazione la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in un nuovo ordine procedimentale.

8. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto lo accoglie, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 2130/2022.