Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 22 aprile 2025, n. 319

Presidente: de Francisco - Estensore: Chinè

FATTO

1. Con ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia - Catania, l'odierno appellante ha chiesto l'annullamento del decreto del dirigente del Servizio tutela ed acquisizioni n. 1222 del 30 maggio 2012, notificato il 3 luglio 2012, con cui è stata emessa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, la dichiarazione di interesse storico, artistico ed architettonico di alcune porzioni dell'immobile denominato "Villa Tringali" in Catania, via Duca degli Abruzzi, n. 50

2. Con il medesimo mezzo ha esposto:

- di essere comproprietario, unitamente alla sorella Tania Maria R., di due appartamenti facenti parte dell'edificio sito in Catania, denominato "Villa Tringali", con accesso da via Duca degli Abruzzi n. 50, per averlo acquistato dalla società N.J.T.IM. con atto di compravendita del notaio Marco Cannizzaro, rep. n. 49319 e n. 49320 dell'11 ottobre 2011; nonché di essere comproprietario - congiuntamente alla società venditrice - del terreno circostante e dei manufatti ivi insistenti;

- alcune parti dell'immobile sopra indicato sono state successivamente interessate da una dichiarazione di interesse storico, artistico ed architettonico, adottata con decreto dirigenziale n. 1222 del 30 maggio 2012 dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004;

- il predetto decreto non è stato mai notificato al ricorrente;

- appena venuto a conoscenza dell'esistenza del decreto ha spiegato impugnazione giurisdizionale.

3. A sostegno del proposto gravame, ha denunciato un unico motivo di gravame: "Violazione dell'art. 14 D. Lgs. 22.01.2004 n. 42"; in particolare, ha lamentato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione d'interesse pronunciata con il provvedimento impugnato, né di essere stato informato in alcun altro modo della pendenza del procedimento presso l'Amministrazione, sebbene fosse già proprietario dell'immobile in virtù dell'acquisto dalla N.J.T.IM. s.r.l., erroneamente indicata negli atti come unica proprietaria.

4. Dopo la rituale costituzione nel giudizio di primo grado dell'Amministrazione resistente, con la sentenza n. 1812 del 7 luglio 2022 il T.A.R. Sicilia - Catania ha respinto, in quanto infondato, il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

5. Con l'atto di appello in epigrafe indicato, la parte soccombente dinanzi al primo giudice ha proposto impugnazione, articolando l'unico motivo di gravame consistente nella denunciata violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, avendo l'Amministrazione, a suo dire, omesso di comunicare l'avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse storico e culturale del bene immobile. Ed invero, tale comunicazione è stata inviata soltanto alla N.J.T.IM. s.r.l., ma non all'odierno appellante, divenuto proprietario di alcune unità immobiliari interessate dal procedimento.

6. Per resistere all'appello si è costituito in giudizio, con atto di mera forma del 7 marzo 2023, l'Assessorato regionale appellato.

7. In prossimità dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello, segnatamente in data 4 febbraio 2025, l'appellato ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., con la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse e, nel merito, ne ha dedotto la integrale infondatezza.

8. Alla udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata negli scritti difensivi dell'Amministrazione appellata.

9.1. Con essa è dedotto che l'appellante ha contestato soltanto uno dei due profili motivazionali che sostengono la decisione del primo giudice di ritenere infondata la denunciata violazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 42 del 2004. In particolare, l'appellante avrebbe omesso di censurare la motivazione della sentenza nella parte in cui, richiamando l'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, ha preso atto della totale mancanza di doglianze di carattere sostanziale avverso l'impugnato decreto dirigenziale.

9.2. L'eccezione si palesa fondata.

9.3. Risulta per tabulas che la sentenza di primo grado, richiamando l'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990 "deve essere interpretato nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta", ha concluso che "Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a censurare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento senza null'altro aggiungere in ordine ad eventuali elementi che avrebbero inciso sull'iter che si concludeva, infine, con la dichiarazione di interesse particolarmente importante dell'area interessata dal provvedimento".

9.4. Ciò posto, tale specifico profilo motivazionale, idoneo, di per sé, a giustificare il dispositivo di reiezione del ricorso di primo grado, non risulta essere stato oggetto di censure con l'atto di appello.

9.5. Ed invero, con l'atto di impugnazione l'appellante denuncia la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è stata trasmessa, in data 17 gennaio 2012, soltanto alla N.J.T.IM. s.r.l., in un momento in cui quest'ultima non era l'unica proprietaria, per avere venduto a favore di esso appellante alcune unità immobiliari con atto pubblico dell'11 ottobre 2011. Nulla, invece, deduce con riferimento all'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, norma dalla quale il primo giudice ha argomentato un autonomo profilo motivazionale a supporto della reiezione del ricorso dell'odierno appellante.

9.6. Per giurisprudenza affatto consolidata (cfr., ex multis, C.G.A.R.S. 10 novembre 2010, n. 1407; C.d.S., Sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3132) l'omessa impugnazione di un capo di sentenza che si riveli autonomamente idoneo a sorreggere il decisum comporta l'inammissibilità dell'intera impugnazione per difetto di interesse.

9.7. Poiché l'atto di appello non reca alcuna censura nei confronti del predetto profilo motivazionale, idoneo a sorreggere da solo il dispositivo di reiezione del ricorso di primo grado, l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse formulata dall'Amministrazione deve essere accolta.

9.8. Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

10. Per la natura della questione sopra esaminata le spese del grado possono comunque essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 1812/2022.