Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige
Bolzano
Sentenza 13 maggio 2025, n. 140
Presidente: Beikircher - Estensore: Dellantonio
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del 16 novembre 2022 con cui la Comunità comprensoriale Wipptal ha rigettato l'istanza, da essa proposta, volta a ottenere l'adeguamento dei prezzi nell'ambito della convenzione quadro, stipulata con ACP, per la fornitura di "Derrate alimentari e servizi connessi", lotto 5, generi vari, CIG 752909019F; è "reiterata", inoltre, l'impugnazione della nota dell'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 agosto 2022, quale asserito atto presupposto al provvedimento impugnato in principalità (docc. 1, 2 e 15 della ricorrente). La ricorrente domanda, infine, l'accertamento del suo diritto a ottenere l'adeguamento e/o la revisione dei prezzi della convenzione e del contratto in questione.
2. Giova ripercorrere in sintesi i fatti che vengono in rilievo in questa controversia, i quali traggono origine dalla convenzione quadro stipulata dalla ricorrente con ACP (doc. 9 di ACP).
2.1. La società ricorrente, aggiudicataria del lotto 5 della procedura di gara per la fornitura di "Derrate alimentari e servizi connessi", aveva stipulato con ACP, a inizio del 2020, la nominata convenzione quadro per la fornitura in questione, comprensiva dei relativi allegati, tra cui il capitolato tecnico e il relativo allegato D7 (doc. di ACP).
Come è noto, all'interno della Provincia di Bolzano, l'ACP non fornisce solo il servizio di stazione unica appaltante per l'indizione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto delle Amministrazioni provinciali, ma funge anche da centrale di committenza e da soggetto aggregatore, per la stipula di accordi e convenzioni quadro, ai quali tutte le Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della l.p. n. 16/2015 sono legittimate - e in alcuni casi obbligate - ad aderire.
A valle della convenzione quadro, i singoli contratti di fornitura (detti anche contratti attuativi) vengono poi conclusi tra le singole Amministrazioni contraenti che aderiscono alla convenzione quadro e i fornitori, attraverso l'emissione di ordini d'acquisto.
Nel caso di specie, alla convenzione quadro conclusa tra ACP e IMES all'esito della procedura di gara, accedeva anche l'odierna resistente Comunità comprensoriale Wipptal.
2.2. Nel corso del biennio 2021-2022, IMES si rivolgeva ad ACP per ottenere la revisione e l'adeguamento dei prezzi fissati nella convenzione quadro, invocando, rispetto al momento della gara avviata nel 2018, i "sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili aumenti dei costi dei prodotti del mercato agroalimentare - dapprima per effetto della pandemia Covid e successivamente a causa della crisi conseguente alla guerra in Ucraina e alla recessione economica globale". A detta di IMES, le ricordate impreviste e imprevedibili sopravvenienze, rendevano insostenibile la prosecuzione delle forniture alle condizioni originarie e indicava in un forfettario 35% l'aumento dei prezzi necessario a garantire la sostenibilità delle forniture e l'equilibrio economico del rapporto contrattuale in essere, accollandosi sia il 10% quale rischio d'impresa, sia gli aumenti relativi alle altre voci di costo componenti l'offerta (cfr. doc. 4 della ricorrente).
All'esito di un nutrito scambio interlocutorio, ACP, sulla base del responso di AGCM interpellata al riguardo ai sensi dell'art. 1, comma 511, della l. n. 208/2015, rigettava le istanze di revisione dei prezzi avanzate dalla ricorrente, ritenendole infondate in tutti i profili da questa fatti valere. In particolare, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 1, comma 511, della l. n. 208/2015, per l'assenza, nella convenzione quadro, di una clausola di revisione e adeguamento dei prezzi collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, mentre era stato già operato il previsto adeguamento annuale del 4,7% dei prezzi sulla base del loro indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati - c.d. FOI; non poteva trovare applicazione nemmeno l'art. 106 del vigente codice degli appalti per le stesse ragioni indicate con riguardo all'art, 1, comma 511, della l. n. 208/2015 e perché, comunque, non sarebbe stata data prova circa la sussistenza delle condizioni ivi previste, ossia che il prezzo "complessivo" di cui alla convenzione avesse subito una variazione superiore al limite del 10% e che vi fosse stata una significativa alterazione dell'originario equilibrio contrattuale.
Quanto alla riduzione del contratto a equità, ai sensi dell'art. 1467 c.c., ACP invitava IMES a rivolgersi direttamente ai RUP delle singole Amministrazioni aderenti alla convenzione quadro, ritenuto competente al riguardo.
2.3. Contro il diniego espresso da ACP l'interessata proponeva ricorso dinanzi a questo TRGA, censurando, tra l'altro, anche l'incompetenza affermata dall'Agenzia medesima in ordine alla domanda di riconduzione a equità del contratto.
2.4. In parallelo, però, facendo proprie le indicazioni ricevute da parte dell'Agenzia provinciale, la ricorrente, con istanza di data 14 settembre 2022, rivolgeva alla Comunità comprensoriale Wipptal, quale Amministrazione titolare del contratto attuativo, la richiesta già presentata ad ACP, giustificando la pretesa "sia ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 visto il verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili [...] sia a norma degli articoli 1467 e 1664 del codice civile che prevedono la modifica delle condizioni contrattuali, al fine di garantire l'equilibrio nei contratti a prestazioni corrispettive e a carattere continuativo, proprio in caso si verifichino circostanze imprevedibili e straordinarie successive alla stipula del contratto (vedi Corte di Cassazione - relazione tematica 56/2020)" (doc. 15 della ricorrente).
Ritenendo che la domanda di IMES non potesse essere trattata positivamente, la Comunità comprensoriale Wipptal inviava all'odierna ricorrente, in data 16 novembre 2022, il provvedimento di rigetto senza che questo fosse preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (doc. 1 della ricorrente). La decisione dell'Amministrazione è così motivata: "Nella sentenza del TAR Bolzano (n. 271/2022 - n.d.r.) si ribadisce il principio per il quale non sia possibile, in fase di esecuzione, rinegoziare i termini contrattuali ed in particolare, il corrispettivo economico del contratto (prezzo) riconducendo ad equità il contratto stesso ai sensi dell'art. 1467 C.C., se non passando obbligatoriamente (per la parte che lamenta l'onerosità sopravvenuta) attraverso una richiesta giudiziale di risoluzione del contratto stesso, risoluzione che la controparte può tuttavia in tale sede evitare, come indicato sempre dall'art. 1467 C.C. ... Inoltre il TAR ha specificato come l'art. 1467 non assegni al contraente il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto mediante atto unilaterale di recesso, ma subordina tale effetto a una pronuncia dell'autorità giudiziaria di natura costitutiva".
3. Contro la decisione di rigetto della Comunità comprensoriale Wipptal la ricorrente formula cinque motivi d'impugnazione: il primo è volto a provocare la verifica della competenza, in capo alle singole Amministrazioni aderenti alla convenzione quadro, di provvedere in ordine alla richiesta di adeguamento dei prezzi previsti dalla stessa; il secondo prospetta la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il terzo attiene all'affermata violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 sul rilevato difetto della motivazione asseritamente basata sul mero richiamo a una sentenza del TRGA di Bolzano, senza alcuna autonoma verifica, da parte dell'Amministrazione, in ordine alla sovrapponibilità del caso al suo esame alla fattispecie trattata in quella pronuncia e senza alcuna autonoma argomentazione; il quarto lamenta la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1467 c.c. e "dei principi di buona fede e correttezza, affidamento e presupposizione"; con il quinto, infine, la ricorrente oppone la propria personale critica agli argomenti declinati nella sentenza n. 271/2022 del TRGA di Bolzano, benché non richiamati nell'impugnata decisione assunta dalla Comunità comprensoriale Wipptal e, dunque, a essa del tutto estranei.
Il gravame è espressamente diretto anche contro il provvedimento di ACP d.d. 5 agosto 2022, già oggetto del precedente ricorso, provvedimento del quale la ricorrente dichiara di voler "reiterare" l'impugnazione.
4. Nel frattempo, il ricorso proposto da IMES contro il provvedimento di diniego emesso da ACP è stato accolto da questo TRGA che, con propria sentenza n. 39 del 21 febbraio 2023, ha affermato, innanzi tutto, la competenza in capo ad ACP a effettuare la revisione dei prezzi fissati dalla convenzione quadro e l'estraneità alla materia dell'Amministrazione titolare del contratto attuativo (in quel caso il Comune di Bressanone); in secondo luogo ha accertato l'illegittimità del provvedimento medesimo, obbligando così l'Agenzia a portare a termine l'attività di verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale mediante un'adeguata istruttoria. Secondo la statuizione del Giudice di prime cure, il principio di conservazione statuito dall'art. 1367 c.c. imponeva, infatti, di valorizzare il richiamo, contenuto nella convenzione quadro, all'art. 1, comma 511, della l. n. 208/2015, sicché quest'ultima disposizione doveva intendersi applicabile, per volontà delle parti, anche all'ipotesi, invero non contemplata dalla norma, di beni - come nel caso di specie - non indicizzati al valore di beni indifferenziati; una diversa lettura della convenzione, su questo punto, si sarebbe risolta, di fatto, in una "interpretatio abrogans delle disposizioni" della convenzione medesima.
5. Si sono costituite sia l'ACP sia la Comunità comprensoriale Wipptal.
5.1. La prima ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione proposta contro il proprio provvedimento d.d. 5 agosto 2022 e della domanda di accertamento del diritto della ricorrente a ottenere la revisione/l'adeguamento dei prezzi previsti nella convenzione quadro, per violazione del principio del ne bis in idem. Sia la domanda di annullamento del provvedimento in questione, sia quella di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, erano, infatti, già state oggetto di un precedente ricorso proposto contro ACP (nel frattempo deciso da questo TRGA con sentenza n. 39/2023, riformata in appello dalla sentenza n. 2458/2025 del C.d.S.).
Inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, sarebbe anche l'impugnazione, nei confronti di ACP, del provvedimento della Comunità comprensoriale Wipptal, non coinvolgendo, quest'ultimo, alcun esercizio di potere da parte dell'Agenzia provinciale. In particolare, il provvedimento di ACP non si configurerebbe in alcun modo come atto presupposto alla decisione della Comunità comprensoriale Wipptal, assunta da quest'ultima in piena autonomia. Per scrupolo difensivo l'Agenzia provinciale, dopo aver chiarito la propria posizione nella vicenda dedotta in lite, entra nel merito del primo, del quarto e del quinto motivo di gravame che ritiene infondati e, il primo tra essi, ancor prima inammissibile perché privo di valenza impugnatoria, tendendo esso a una mera "preventiva verifica della competenza".
5.2. Anche la Comunità comprensoriale Wipptal ha svolto le proprie difese eccependo, con riguardo al primo mezzo di gravame, la sua inammissibilità (i) perché privo di valenza impugnatoria, sostanziandosi esso, non nella prospettazione di un vizio, ma nella mera richiesta di una preliminare verifica in merito alla competenza a provvedere, e (ii) perché non supportato da alcun interesse a farlo valere, considerato che è stata la stessa ricorrente a presentare alla Comunità comprensoriale la domanda di adeguamento dei prezzi che ha dato origine al presente contenzioso. Nel merito la Comunità comprensoriale ha predicato, con riguardo al secondo e al terzo motivo, la completezza dell'istruttoria e la compiutezza della motivazione che sorregge il diniego dell'istanza di adeguamento dei prezzi applicati alla fornitura dall'Amministrazione titolare del contratto attuativo. In ordine al quarto e al quinto mezzo, la difesa della Comunità comprensoriale ha evidenziato la necessità di sospendere il giudizio, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull'appello proposto contro la sentenza n. 39/2023 di questo TRGA, nel frattempo intervenuta a favore delle ragioni della ricorrente con l'annullamento del provvedimento di ACP impugnato anche in questo giudizio.
6. Tenuto conto dell'appello (R.G. n. 3888/2023) proposto nel frattempo contro la richiamata sentenza n. 39/2023 di questo TRGA, il presente giudizio è stato ripetutamente rinviato in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, data l'analogia delle questioni prospettate nei due giudizi.
6. Il 30 gennaio 2025 è stata pronunciata la sentenza n. 2458/2025 che ha accolto l'appello principale proposto da ACP e, in parziale riforma della sentenza n. 39/2023 di questo TRGA, ha respinto il ricorso di primo grado.
Questi gli snodi della sentenza di secondo grado che vengono in rilievo in questa controversia: (i) "gli obblighi di ACP vertevano sugli adempimenti discendenti dall'art. 106, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015, eseguiti con il riconoscimento della revisione (secondo l'indice FOI - n.d.r.) quanto al primo caso e con l'attivazione della procedura quanto al secondo caso"; (ii) l'accertata carenza dei presupposti di applicabilità di tale ultima disposizione in ragione del responso di AGCM ivi previsto, esauriva l'ambito di attività di ACP in tema di revisione prezzi secondo la disciplina dettata dalla medesima convenzione"; (iii) non può condividersi l'assunto secondo cui il richiamo, in seno alla convenzione quadro, all'art. 1, comma 511, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) avrebbe obbligato ACP allo svolgimento di un'ulteriore istruttoria volta al riconoscimento di somme in favore di IMES, nella pacifica assenza, per quanto risposto da AGCM in seno al procedimento amministrativo, dei presupposti tratteggiati dalla richiamata disposizione (ossia il collegamento dei prezzi dei beni oggetto della convenzione quadro con il valore di beni indifferenziati); (iv) il richiamo, nella convenzione, all'art. 1, comma 511, cit., si configura, infatti, come "una mera endiadi", ossia come la "mera ripetizione di un principio già compiutamente codificato", cui, pertanto, non può attribuirsi il significato che vi ha voluto leggere il TRGA nell'appellata pronuncia, assumendo primario rilievo il principio per cui "le persone giuridiche pubbliche possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione che regola la loro attività per il perseguimento dei fini che sono loro assegnati"; (v) premesso che "fuori di una disciplina contrattuale o normativa specifica più stringente, la revisione dei prezzi non costituisce né un dovere in capo all'amministrazione, né un diritto del fornitore ma un'evenienza rimessa al raggiungimento di un comune accordo delle parti (cfr., su tale punto, C.d.S.. Sez. V, n. 9212 del 2024), rimane fermo che, quanto meno nell'impostazione data dal D.lgs. n. 50/2016, anche nell'ipotesi della mancata previsione di clausole di revisione dei prezzi, e con specifico riguardo alle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, che comportino aumenti esorbitanti dei costi, l'operatore economico non è sprovvisto di tutela giurisdizionale, potendo esperire il rimedio civilistico di cui al richiamato art. 1467 c.c."; (vi) "il mero espletamento dei compiti propri del soggetto aggregatore non determina lo spostamento, in capo a sé, delle competenze su tutte le vicende che attengono all'esecuzione del contratto a valle dell'ordine di fornitura, le quali rimangono ascritte alle scelte delle singole Amministrazioni contraenti, irrilevante la possibilità, pur attribuita ad ACP, di aumentare le prestazioni"; "assetto, questo, che non muta neppure qualificando formalmente la revisione prezzi quale discendente da una modifica della convenzione (ciò che non è), trattandosi di intervento che, in ogni caso, è attratto all'attività contrattuale delle singole amministrazioni titolari dei rapporti negoziali con l'impresa"; "d'altronde, la convenzione - cfr. art. 4, comma 3 - circoscrive la 'revisione prezzi' ai casi di cui al successivo 'art. 11, comma 2 [...] in conformità a quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016', risultando quindi esclusa, in capo ad ACP, ogni rideterminazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi degli artt. 1467 e 1664 c.c."; ne discende l'erroneità della statuizione di primo grado in ordine all'estraneità dell'Amministrazione titolare del contratto attuativo alla tematica del riequilibrio contrattuale; (vii) errato, ai fini avuti di mira da IMES, è anche il richiamo all'art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022, secondo cui "l'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera": la norma, infatti, è riferita alle sole "opere" e, sul piano testuale, è circoscritta agli appalti relativi all'attuazione del PNRR, come emerge dalla rubrica della disposizione riferita a "Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"; la disposizione, peraltro, "sfugge ai profili di asserita incostituzionalità rilevati dalla parte privata, avuto riguardo ai mezzi di tutela approntati dall'ordinamento e di cui si è detto (§ 10.6)", da rinvenire nel rimedio civilistico di cui all'art. 1467 c.c.
7. Giunta all'udienza del 9 aprile 2025 il Presidente ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., a prendere posizione sulla questione, sollevata d'ufficio, del difetto di giurisdizione sul secondo, il terzo e il quarto motivo, centrati, i primi due per profili formali, il terzo con argomenti sostanziali, sulla questione della riconduzione del contratto ad equità ai sensi dell'art. 1467 c.c.
Su richiesta della ricorrente è stato concesso alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione di memorie sulla questione sollevata d'ufficio, senza fissazione di una nuova udienza.
In data 23 aprile 2025 le Amministrazioni resistenti hanno presentato dei succinti scritti difensivi.
ACP si è rimessa al Collegio sulla questione della giurisdizione in ordine alla domanda di riconduzione del contratto a equità e ai motivi 2, 3 e 4 che la supportano, insistendo in ogni caso sull'inammissibilità del gravame nella parte in cui è impugnato il provvedimento a essa attribuito, richiamando a questo riguardo le sentenze nn. 117 e 118 del 2025 di questo TRGA.
La Comunità comprensoriale si è limitata a insistere sulle conclusioni già rassegnate.
Il 24 aprile 2025 anche la ricorrente ha depositato un breve scritto in cui si rimette alla decisione del Collegio, pur insistendo sulla giurisdizione del G.A. sul secondo e il terzo motivo, afferenti a vizi del procedimento amministrativo.
Trattata nella Camera di consiglio riconvocata del 13 maggio 2025, la causa è stata, infine, decisa.
8. È fondata, con assorbimento degli ulteriori profili d'inammissibilità tratteggiati da ACP, l'eccezione da questa proposta in merito all'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, nella parte in cui è impugnato il suo provvedimento del 5 agosto 2022, per la prospettata violazione del principio del ne bis in idem.
Un analogo gravame, rubricato al numero 183/2022 di registro generale di questo TRGA, connotato da identici petitum e causa petendi, è stato, infatti, già proposto da IMES nei confronti di ACP per l'annullamento di quello stesso provvedimento e per l'accertamento del suo diritto alla revisione dei prezzi della convenzione quadro.
È la stessa ricorrente, del resto, ad affermare che si tratta della "reiterazione" del ricorso già proposto, laddove, nell'epigrafe al gravame che qui si esamina, individua come oggetto d'impugnazione "ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto o conseguente, noto e non noto, reiterando altresì l'impugnazione, quale atto presupposto della nota ACP del 5.8.2022", parendo utile al Collegio precisare, comunque, che quest'ultimo provvedimento, diversamente da quanto afferma la ricorrente, non si configura come atto presupposto al provvedimento impugnato in principalità, attraverso il quale la Comunità comprensoriale Wipptal, nella sua incondizionata autonomia nella gestione del contratto attuativo, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di IMES volta a ottenere un adeguamento dei prezzi stabiliti dalla convenzione quadro.
Giova aggiungere che, nel frattempo, quel gravame è stato deciso dalla pronuncia n. 39/2023 di questo TRGA, in seguito riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2458/2025, che ha respinto il ricorso di primo grado.
L'eccezione, dunque, è fondata e va accolta di conseguenza, al lume della giurisprudenza, secondo la quale, ai fini dell'operatività del principio del ne bis in idem, è sufficiente che lo stesso giudice sia chiamato due volte a pronunciarsi su identiche questioni, senza che rilevi anche la loro definizione con sentenza passata in giudicato. Tale principio opera, invero, in tutti i casi in cui si abbia, sia pure in parte, identità dei giudizi, avuto riguardo alle parti in causa e alla consistenza degli elementi identificativi dell'azione (petitum e causa petendi). V'è da aggiungere che nel processo amministrativo il principio in parola rileva anche nei casi di impugnazione di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione. Del resto, è noto che, indipendentemente dalla formazione del giudicato formale, al giudice è inibito di pronunziarsi una seconda volta su questioni già definite con sentenza, posto che, quando davanti al medesimo ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte, si verifica una vicenda processuale anomala, in vista della quale l'ordinamento processuale appronta lo specifico rimedio disciplinato dall'art. 273 c.p.c. che obbliga il giudice, davanti al quale siano pendenti più procedimenti relativi alla stessa causa, a ordinarne la riunione. Si tratta di una disposizione applicabile al giudizio amministrativo in virtù del rinvio operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a. alle norme del processo civile compatibili con la disciplina processuale amministrativa ed espressive di principi generali, con il duplice corollario: a) che, se il giudice amministrativo non abbia disposto la riunione di due cause identiche, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto successivamente, onde prevenire la violazione del principio del ne bis in idem ; b) che ai fini dell'operatività di detto principio, ciò che rileva, per la riunione ovvero l'improcedibilità del secondo ricorso, è la mera proposizione del ricorso giurisdizionale, non anche la definizione dello stesso con pronuncia passata in giudicato (così T.A.R. Umbria, Sez. I, sent. n. 663/2022, e giurisprudenza ivi richiamata; T.R.G.A. Bolzano, sentt. n. 118/2025, n. 117/2025, n. 105/2024 e n. 212/2023; T.A.R. Valle d'Aosta, sent. n. 31/2023).
È, pertanto, improcedibile il gravame proposto nei confronti di ACP per l'annullamento del provvedimento del 5 agosto 2022.
9. Passando allo scrutinio dei singoli motivi d'impugnazione, va dichiarata, in limine, l'inammissibilità del primo mezzo, poiché, lungi dal formulare uno specifico e motivato vizio d'incompetenza a carico dell'impugnata decisione della Comunità comprensoriale, competenza sulla quale afferma semplicemente di "nutrire dubbi", si limita alla generica richiesta "di una preventiva verifica della competenza", atteso che "per far fronte a situazione di squilibrio eccezionale incidente sull'intero ambito" essa "sembra essere in capo al soggetto aggregatore".
Merita, dunque, di essere condivisa l'argomentazione avanzata dalla Comunità comprensoriale resistente che segnala come il motivo, formulato in tono dubitativo, sia sprovvisto di valenza impugnatoria, non sostanziandosi esso in una censura contro questo o quello tra gli atti impugnati, ma in una preliminare richiesta di accertamento sulla competenza a provvedere, non ammessa nel processo amministrativo.
10. All'evidenza inammissibile, per difetto d'interesse, è anche il quinto mezzo di gravame, dalla cui eventuale fondatezza la ricorrente non potrebbe trarre utilità alcuna, posto che, come anticipato, esso verte, per espressa ammissione attorea, non sul motivo che supporta l'impugnata decisione di negare la riconduzione a equità del contratto attuativo, bensì sugli "ulteriori argomenti toccati dalla sentenza n. 271 di codesto TRGA", del tutto estranei alla ragione (sopra riportata) su cui la Comunità comprensoriale ha fondato la propria decisione.
Valga precisare, per completezza, che la ricorrente, pur avendo radicato la propria domanda di adeguamento dei prezzi, non solo nel richiamo all'art. 1467 c.c., ma anche nell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e nell'art. 1664 c.c., a fronte del silenzio dell'Amministrazione in merito all'(in)fondatezza della domanda in relazione a queste due ultime disposizioni, nulla ha ritenuto di eccepire e contestare.
11. Infine, sono inammissibili anche il secondo, il terzo e il quarto mezzo.
Le censure riguardano, tutte, l'impugnata decisione della Comunità comprensoriale Wipptal di non accogliere l'istanza della ricorrente volta a ottenere la riconduzione del contratto ad equità sulla base dell'art. 1467 c.c. Il secondo e il terzo motivo attengono a profili formali (l'omesso preavviso di rigetto e l'asserita motivazione solo apparente perché costruita esclusivamente sul richiamo a un precedente giurisprudenziale), mentre il quarto entra nel merito della ragione su cui l'Amministrazione ha fondato il proprio diniego, ossia l'assenza di un giudizio (civile) incardinato da IMES, ai sensi della citata disposizione, al fine di ottenere una pronuncia costitutiva che disponga la risoluzione del contratto per la sopravvenuta eccessiva onerosità, giudizio nel solo ambito del quale l'Amministrazione avrebbe la facoltà, non l'obbligo, di offrire la riconduzione a equità del contratto al fine di evitare la sua risoluzione.
Ebbene, la doglianza declinata al quarto motivo esula dall'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, dal momento che questa, come di recente riaffermato anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 9212/2024) è limitata alle controversie in tema di revisione dei prezzi [art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.], mentre l'invocata riconduzione a equità di cui all'art. 1467 c.c. si inserisce, per espressa previsione normativa, nella cornice del rimedio solutorio, non esperibile (né esperito) nella presente sede, ma proponibile, invece, dinanzi al G.O., sicché solo quest'ultimo - ove adito ai sensi della richiamata disposizione - potrebbe essere destinatario dei rilievi declinati nelle doglianze all'esame (C.d.S., Sez. V, sent. n. 9212/2024; T.R.G.A. Bolzano, sentt. n. 271/2022 e n. 165/2023; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 1844/2023; v. anche ordinanza del Tribunale di Bolzano, d.d. 26 aprile 2023, emessa nel procedimento iscritto sub RG n. 431/2023).
Non sono, invece, configurabili i vizi formali prospettati con il secondo e il terzo motivo (omesso preavviso di rigetto e motivazione apparente della decisione assunta dalla resistente Comunità comprensoriale in ordine all'adeguamento dei prezzi in base all'art. 1467 c.c. invocato dalla ricorrente), atteso che la facoltà di proporre la riconduzione del contratto a equità nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 1467 c.c. non è ascrivibile all'esercizio di un potere autoritativo della P.A. sicché non sono configurabili, rispetto alla decisione assunta in proposito dalla Comunità comprensoriale, i vizi tipici del provvedimento amministrativo. Anche questi motivi sono, pertanto, inammissibili.
12. Per gli esposti rilievi il ricorso è improcedibile nella parte in cui è impugnato il provvedimento di ACP ed è inammissibile per il resto, attesa l'inammissibilità di tutti i motivi con esso formulati.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nella parte in cui è impugnato il provvedimento di ACP, e inammissibile per il resto.
Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.