Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 15 maggio 2025, n. 4191
Presidente: Franconiero - Estensore: Tulumello
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 21 marzo 2022 e depositato il 1° aprile 2022, i sig.ri Antonio T. e Maria C., proprietari di un compendio immobiliare sito nel territorio di Acerra, in via Madonnella, distinto in catasto al foglio 35, p.lla n. 393, hanno impugnato davanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, chiedendone l'annullamento: i) il provvedimento prot. n. 52766 del 10 novembre 2016, adottato dalla V Direzione S.U.E. del Comune di Acerra, notificato ai ricorrenti in data 14 novembre 2016, concernente il diniego definitivo sull'istanza di conformità ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 del 22 luglio 2016 prot. 33307; ii) l'ordinanza n. 63 del 28 ottobre 2016 adottato dal dirigente della VI Direzione del Comune di Acerra, avente ad oggetto l'acquisizione al patrimonio comunale delle presunte opere abusive realizzate nel Comune di Acerra; iii) in via presupposta, l'ordinanza di demolizione n. 51 del 2009 adottata dal Comune di Acerra; iv) ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Il T.A.R. Campania, Sezione Seconda, con la sentenza n. 6015 del 2021, pubblicata il 27 settembre 2021, ha accolto il ricorso in parte, nei confronti dell'ordinanza di acquisizione n. 63 del 28 ottobre 2016; e lo ha invece rigettato relativamente al provvedimento di diniego prot. 52766 del 10 novembre 2016 per le ragioni che seguono.
L'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Acerra.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all'udienza straordinaria del 2 aprile 2025.
2. Deve preliminarmente osservarsi che l'Amministrazione appellata ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per le ragioni che seguono.
2.1. Sotto un primo profilo, il ricorso in appello sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, posto che l'Amministrazione, in conformità alla decisione del T.A.R., ha emesso una nuova ordinanza di demolizione, la n. 70/2021, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, mai impugnata e, pertanto, da ritenersi valida ed efficace e mai eseguita (cfr. verbale del Comando della Polizia municipale dell'11 maggio 2022).
La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di novanta giorni (il quale sarebbe spirato in data 18 gennaio 2022) avrebbe, secondo la prospettazione dell'Amministrazione appellata, conseguentemente comportato la perdita da parte dei coniugi T. del diritto di proprietà sul bene, essendo le opere acquisite ex lege al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.
Di talché, ne discenderebbe che alla data del 21 marzo 2022, in cui è stato proposto il presente appello, gli appellanti non risultavano essere più i proprietari del bene.
La parte appellante ha in proposito controdedotto che: i) l'effetto acquisitivo automatico di cui all'art. 31 d.P.R. 380/2001, aderendo al dettato dell'Adunanza plenaria n. 16 del 2023, non si sarebbe verificato per carenza di requisiti essenziali dell'ordinanza di demolizione n. 70/2021, posto che non sarebbe stata indicata l'area di sedime che avrebbe dovuto accompagnare l'acquisizione delle opere abusive realizzate; ii) il verbale di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale e non assurgerebbe ad atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, vale a dire come titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale.
2.2. Sotto un secondo profilo, secondo il Comune di Acerra il ricorso in appello sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che in data 9 febbraio 2022 l'Amministrazione ha rigettato una nuova istanza di fiscalizzazione dei medesimi abusi ai sensi dell'art. 34 cit. avanzata dagli appellanti in pari data.
Eccepisce l'Amministrazione che il provvedimento di diniego risulta esser valido ed efficace e che, pertanto, gli appellanti non avrebbero più interesse alla decisione del presente giudizio, non avendo impugnato il nuovo provvedimento di diniego.
Sul punto la parte appellante ha controdedotto di essere venuta a conoscenza del diniego definitivo alla nuova istanza di fiscalizzazione degli abusi solo in data 18 febbraio 2025, data in cui il Comune ha depositato di definitivo diniego mai notificato agli appellanti.
A riprova, rileva che il provvedimento di diniego depositato in atti dal Comune di Acerra non recherebbe alcuna prova dell'avvenuta notifica del medesimo agli appellanti.
Ne consegue che penderebbero ancora i termini di impugnazione del provvedimento di diniego, posto che "considerati i contenuti del preavviso, lasciano una possibilità di sanatoria degli abusi commessi".
3. Ad avviso del Collegio è fondata la seconda eccezione sollevata dal Comune di Acerra, con riferimento all'intervenuto provvedimento di rigetto del 9 febbraio 2022.
Come risulta dalla documentazione versata in atti dal medesimo Comune in data 13 marzo 2025, da ritenersi indispensabile ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. ai fini della decisione della causa (stante l'affermazione contenuta nella memoria di replica degli appellanti in relazione alla notifica di detto provvedimento), risulta che il diniego in discorso è stato comunicato via pec dal Comune di Acerra in data 25 febbraio 2022 al tecnico che, nella relativa pratica amministrativa, gli stessi istanti hanno indicato come incaricato di ricevere tutte le eventuali comunicazioni concernenti tale pratica.
Ne consegue l'infondatezza dell'argomento opposto dalla difesa di parte appellante all'eccezione in parola, ed il conseguente consolidamento - per decorso del termine d'impugnazione - del provvedimento del 9 febbraio 2022.
4. Tale effetto determina la sopravvenuta carenza dell'interesse degli appellanti a coltivare il gravame, posto che dall'eventuale accoglimento dello stesso essi non potrebbero ritrarre alcuna utilità, dal momento che - come accennato - il consolidarsi degli effetti del sopravvenuto provvedimento di rigetto della nuova istanza di fiscalizzazione dei medesimi abusi ai sensi dell'art. 34 cit. preclude in ogni caso l'accesso al bene della vita rivendicato e determina il definitivo prodursi degli effetti avversati.
Ove infatti venisse caudato il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, i medesimi effetti preclusivi sarebbero comunque determinati dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2022, non impugnato.
Il ricorso in appello deve essere pertanto dichiarato improcedibile.
5. Le spese del giudizio vanno poste a carico degli appellanti, anche in ragione della c.d. soccombenza virtuale.
Nel merito infatti risulta dirimente il rilievo per cui il primo provvedimento di diniego dell'istanza ex art. 34 risulta esente dai vizi denunciati, trovando applicazione la fiscalizzazione dell'abuso, come da giurisprudenza consolidata, soltanto nel caso di opere realizzate in "parziale difformità" dal titolo edilizio, e non essendovi, di contro, alcuno spazio per l'applicazione della norma in caso di totale carenza del titolo stesso (ex multis, C.d.S., Sez. IV, 23 maggio 2023, n. 5090; C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2022, n. 2273; C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4418).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Acerra delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. II, sent. n. 6015/2021.