Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 16 maggio 2025, n. 4225

Presidente: Neri - Estensore: Rotondo

FATTO E DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 4, c.p.a. conseguente all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di cui alla diffida del 6 marzo 2018, notificata al Comune di Napoli, recante la richiesta di "adottare la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente agli immobili... intestati all'I.A.C.P. della Provincia di Napoli...".

2. La società ricorrente-appellante riferisce di essere concessionaria della progettazione, costruzione e gestione delle strutture da adibirsi a custodia di autoveicoli privati, in virtù di convenzione rep. 61737 del 5 marzo 1990 e atto aggiuntivo rep. 66109 del 25 febbraio 1997, nell'ambito della quale ha realizzato il parcheggio denominato "Morelli" ubicato in Napoli nell'omonima via.

In relazione a tale parcheggio, la società espone che si è resa necessaria, per ottimizzare il parcheggio, la realizzazione di una uscita alternativa a quella prevista nel progetto originario per l'utilizzazione della quale ha preso in locazione (con contratto in data 8 marzo 2010) alcuni locali di proprietà dello IACP per una ampiezza di mq. 441 al prezzo concordato di euro 102.917,76 annui.

Tale contratto è ancora in corso ma avrebbe determinato (alla data del 6 marzo 2018) una passività di euro 1.325.892,24 già versate e di euro 614.231,00 da versare.

Pertanto, con nota del 6 marzo 2018, la società ha diffidato il Comune di Napoli "affinché proceda ad adottare la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente agli immobili... segnatamente identificati nel catasto dei fabbricati di Napoli alla Sez. SFE, foglio 3, p.lla 179 subb 5 e 8 intestati all'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Napoli, dichiarandosi nel contempo disponibile a sostenere l'esborso relativo alle procedure espropriative ed al versamento dell'indennizzo che risulterà dovuto allo IACP della provincia di Napoli per l'esproprio dei cespiti di sua proprietà descritti in premessa, salvo verifica dell'importo da corrispondere a tale titolo e salvo conguaglio di quanto già versato allo IACP per la stessa causale...".

3. A fronte dell'inerzia serbata dall'Amministrazione comunale, la società ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a. nonché per conseguire il risarcimento del danno da ritardo.

3.1. Nel giudizio si è costituito il Comune di Napoli.

Il T.A.R., con sentenza n. 4225 del 1° agosto 2019, ha accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune e rimesso la causa sul ruolo ordinario per la definizione della domanda risarcitoria ex art. 30, comma 4, c.p.a.

Con successiva sentenza, n. 6390 del 17 ottobre 2022, il T.A.R. ha deciso anche la domanda risarcitoria.

3.2. Il giudice di prime cure:

a) ha qualificato la domanda proposta dalla società come di accertamento della responsabilità per lesione di interessi legittimi da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

b) ha qualificato la responsabilità in questione come "da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale";

c) ha chiarito che l'"Elemento centrale nella fattispecie di responsabilità è quindi l'ingiustizia del danno, che deve essere dimostrata in giudizio, diversamente da quanto avviene nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, e che implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto solo se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere";

d) ha osservato che "la rappresentata esigenza di utilizzare gli immobili di IACP nasce dalla volontà della società ricorrente di ottimizzare gli accessi e non dalla impossibilità di eseguire il progetto come originariamente approvato dall'amministrazione (secondo cui l'ingresso e l'uscita dei veicoli e dei pedoni dovevano essere concentrati nello slargo lungo via Morelli antistante il parcheggio)" e che "il mancato accoglimento della istanza di parte ricorrente non preclude alla medesima di esercitare la propria attività secondo le modalità prestabilite nel progetto originario";

e) ha ritenuto non "ipotizzabile la ragionevole probabilità dell'accoglimento della domanda" procedimentale, "tenuto conto dell'ampia discrezionalità del potere espropriativo del Comune... e della preliminare valutazione reiettiva fornita dall'amministrazione locale che, con nota del 30.8.2022, ha notificato un preavviso di rigetto della istanza ex art. 10 bis della L. n. 241/1990".

f) ha concluso nel senso che "l'avvio della procedura espropriativa comporterebbe apposita variante allo strumento urbanistico e si innesta a sua volta con il potere urbanistico di regolazione dell'assetto del territorio, parimenti connotato da elevati profili di discrezionalità che impediscono di ravvisare la spettanza del bene della vita, ovvero la ragionevole probabilità di accoglimento della istanza del privato";

g) ha compensato le spese.

4. La società Napoletana Parcheggi s.p.a. ha interposto appello avverso la sentenza n. 6390 del 17 ottobre 2022.

4.1. Questi i motivi del gravame.

I) Error in judicando in relazione alla domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 4, del c.p.a. conseguente al mancato rilascio della pubblica utilità finalizzata all'esproprio richiesto dalla concessionaria ai sensi dell'art. 8 della convenzione stipulata inter partes e l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento:

a) il giudice di prime cure ha respinto il ricorso escludendo in radice che, nella specie, il danno provocato dall'Amministrazione possa essere di natura contrattuale, inquadrando la fattispecie nella categoria del c.d. danno da ritardo laddove, invece, la pretesa dell'attuale appellante era ancorata e traeva origine dalle disposizioni della convenzione stipulata inter partes;

b) il T.A.R. non ha considerato che:

i) se l'Amministrazione comunale avesse tempestivamente e nei termini di legge dato riscontro alla diffida della concessionaria Napoletana Parcheggi s.p.a. dichiarando la pubblica utilità ed apponendo il vincolo preordinato all'esproprio relativamente agli immobili indicati in questione e segnatamente identificati nel catasto dei fabbricati di Napoli alla Sez. SFE, foglio 3, p.lla 179 subb 5 e 8, intestati all'Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli, l'appellante avrebbe evitato di dover sostenere, ancora per tutto il tempo di durata della convenzione, gli importi a titolo di canone da corrispondere allo IACP, oggi ACER s.p.a. Tanto più che si ribadisce la fondamentale circostanza che la Napoletana Parcheggi si era anche dichiarata disponibile a sostenere tutto l'esborso relativo alle procedure espropriative ed al versamento dell'indennizzo dovuto allo IACP per la perdita del bene;

ii) del tutto pretestuoso è il richiamo, a fondamento dei motivi ostativi al rilascio della pubblica utilità, delle istanze precedenti all'atto di invito e diffida del 6 marzo 2018, considerato che la richiesta risarcitoria è ancorata al periodo temporale successivo alla diffida in questione.

II) Error in judicando. Errata valutazione delle circostanze in fatto ed in diritto. Motivazione erronea ed insufficiente relativamente ad argomenti decisivi della controversia:

a) è errata l'affermazione del T.A.R. secondo cui "il mancato accoglimento della istanza di parte ricorrente non preclude alla medesima di esercitare la propria attività secondo le modalità prestabilite nel progetto originario posto che l'istanza della Napoletana Parcheggi (rectius: diffida del 7 marzo 2018) è collocata in un periodo storico in cui la variante era già stata approvata ed eseguita, sicché, non era proprio possibile rispettare le modalità di esercizio di cui al progetto originario ed è per questo che si invocava la pubblica utilità per procedere all'esproprio della porzione di area non in proprietà comunale";

b) la variante in questione non ha comportato alcun aggravio per le casse comunali, dall'altro ha comportato notevolissimi benefici alla collettività in termini di decongestionamento del traffico cittadino, di recupero di spazi da utilizzare per altri scopi ed in termini di sicurezza;

c) il preavviso di diniego è stato solo strumentale ad influenzare la decisione di merito del T.A.R. sul risarcimento danni, essendo stato adottato solo nell'imminenza dell'udienza di merito per la decisione del ricorso per la tutela risarcitoria;

d) non è necessaria alcuna variante allo strumento urbanistico essendo all'uopo sufficiente la variante già approvata alla Convenzione con gli atti deliberativi che hanno modificato l'originario progetto del parcheggio Morelli.

Si è costituito, per resistere, il Comune di Napoli che ha depositato memorie in date 17 e 20 gennaio 2025.

5. All'udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L'appello è infondato.

7. Con il primo motivo, parte appellante deduce che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe inquadrato la fattispecie nella categoria del c.d. danno da ritardo poiché il danno provocato dall'Amministrazione avrebbe, invece, natura contrattuale in quanto traente origine dalle disposizioni della convenzione stipulata inter partes.

7.1. Il motivo è infondato.

Correttamente il T.A.R. ha inquadrato la fattispecie nella categoria del danno da ritardo.

Tanto si evince sia dal petitum che dalla causa petendi azionati dalla società nel ricorso di primo grado.

L'azione risarcitoria è stata proposta espressamente e testualmente per il "Risarcimento del danno ex art. 30, comma 4, c.p.a. conseguente all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento".

La società ha, poi, ribadito nel ricorso di primo grado:

- che in "conseguenza dell'ordine di provvedere", non adempiuto dal Comune, "va altresì riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del danno per l'inosservanza del termine per concludere il procedimento. Precisando che nella specie, tale inadempimento si riverbera sotto il profilo economico facilmente desumibile dall'importo che la ricorrente è tenuta contrattualmente a versare allo IACP della provincia di Napoli per la locazione dei locali che avrebbe potuto espropriare se l'Amministrazione comunale avesse tempestivamente e nei termini di legge dato riscontro all'istanza della Concessionaria Napoletana Parcheggi Spa";

- la domanda risarcitoria è proposta come "conseguenza rispetto all'ordine a provvedere, gravante sull'Amministrazione comunale in ragione del mancato adempimento rispetto alle clausole contenute nella Convenzione stipulata con l'appellante; clausole da quest'ultima invocate, prima nei vari atti di diffida e sollecitatori e successivamente con lo stesso ricorso introduttivo, nella parte relativa al silenzio inadempimento" (v. punto 1c dell'atto di appello).

Il ritardo nel provvedere è stato, pertanto, dalla società collegato funzionalmente alla istanza del 6 marzo 2018 con la quale era stata chiesta la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo espropriativo sui beni; a fronte del silenzio, poi, era stato azionato il giudizio sul silenzio per ottenere la pronuncia dell'obbligo a provvedere sulla istanza e, contestualmente, l'azione risarcitoria conseguenziale al danno asseritamente connesso al censurato ritardo.

Anche nella memoria del 17 maggio 2019, la società ha perimetrato l'azione e ulteriormente chiarito la causa petendi del presente giudizio, ribadendo che il "danno lamentato è conseguenza dell'inadempimento del Comune di Napoli rispetto agli obblighi di conclusione del procedimento amministrativo attraverso un provvedimento espresso" (pagina 4 della memoria del 17 maggio 2019 prodotta in primo grado).

I fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione (causa petendi) e l'oggetto della domanda giudiziale sono inequivoci: la domanda è stata avanzata, infatti, per conseguire il risarcimento del danno da ritardo provvedimentale e non da inadempimento della convenzione.

7.2. Va poi aggiunto, che la pretesa fatta valere dalla società con il motivo di appello in esame si sostanzia, sotto altro profilo, in un'inammissibile mutatio libelli poiché tende a introdurre una domanda nuova nel corso della lite che l'art. 104 c.p.a. non consente.

8. Sempre con il primo motivo, ma con un diverso ordine di censure (punti 1b-1d del primo motivo di appello), la società imputa al T.A.R. di non avere colto la sostanza della propria doglianza laddove era stato evidenziato che l'Amministrazione avrebbe "pervicacemente insistito nel comportamento silente ed ostativo, costringendo la Napoletana Parcheggi ad intraprendere il presente giudizio ed a stipulare anche il secondo contratto di locazione con l'ex IACP della Provincia di Napoli nei cui confronti la Napoletana Parcheggi ha dovuto intraprendere più giudizi (un altro sempre innanzi al TAR Campania di Napoli assunto al nrg. 802/2016) per ottenere una riduzione del canone di locazione assolutamente sproporzionato... il cui esborso avrebbe potuto essere evitato se si fosse riconosciuta la pubblica utilità richiesta dall'appellante al comune di Napoli in esecuzione degli art. 8 della Convenzione stipulata inter partes". Tanto più che "la Napoletana Parcheggi si era anche dichiarata disponibile a sostenere tutto l'esborso relativo alle procedure espropriative ed al versamento dell'indennizzo dovuto allo IACP per la perdita del bene".

8.1. Le censure sono infondate.

Il presente giudizio, come sopra chiarito, è stato incentrato dalla società sul danno da ritardo e non sul danno da inadempimento contrattuale. La convenzione inter partes rileva come atto-fonte cui ancorare, e censurare, il ritardo nel provvedere sulla istanza del 6 marzo 2018.

8.2. La domanda risarcitoria azionata dalla società va, pertanto, qualificata come "danno da ritardo" ex art. 2-bis della l. n. 241 del 1990, conseguente alla mancata conclusione, nel termine previsto, del procedimento a istanza di parte.

La "voce" risarcitoria sulla quale si controverte è quella relativa agli importi sostenuti dalla appellante per il contratto di locazione in essere con lo IACP della provincia di Napoli (euro 102.917,76 annui, quale importo dovuto contrattualmente per la locazione dei locali da sottoporre ad esproprio), il cui esborso avrebbe potuto essere evitato se si fosse riconosciuta la pubblica utilità richiesta al Comune di Napoli.

La responsabilità da ritardo sarebbe ravvisabile con riferimento alla condotta tenuta dall'amministrazione che ha omesso di provvedere sull'istanza, comunicando i motivi ostativi soltanto con la nota del 30 agosto 2022 peraltro nel corso del giudizio di primo grado.

8.3. Il Collegio osserva che, per giurisprudenza consolidata (tra le tante C.d.S., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143; Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854), il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.

La giurisprudenza è concorde nel ricondurre tale responsabilità nello schema della responsabilità aquiliana (sulla natura di fatto illecito aquiliano del danno da ritardo vedi Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 23 aprile 2021, n. 7).

Del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell'affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali allegati e provati con onere pienamente a carico di chi agisce per il risarcimento; il mero superamento del termine non integra, inoltre, piena prova del danno.

8.4. Si è detto in proposito (v. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 6141 del 22 giugno 2023) che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, occorre che il danneggiato provi:

i) la violazione dei termini procedimentali;

ii) il dolo o la colpa dell'Amministrazione procedente;

iii) il nesso di causalità materiale o strutturale;

iv) il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei predetti termini;

v) sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.

8.5. Il danno per essere risarcito non può prescindere dalla verifica della spettanza del bene della vita finale, che nella fattispecie oggetto del presente giudizio va identificata nella possibilità di ottenere effettivamente, nel termine indicato, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo espropriativo (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 6141/2013 cit.).

9. Ed invero, l'espresso riferimento al danno ingiusto - contenuto nell'art. 2-bis l. n. 241 del 1990, così come nel comma 2 dell'art. 30 c.p.a. (secondo cui può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal «mancato esercizio di quella obbligatoria») - induce a ritenere che, per poter riconoscere la tutela risarcitoria, è necessario effettuare una prognosi favorevole circa la spettanza del bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante tanto dal provvedimento illegittimo e colpevole dell'amministrazione quanto dalla sua colpevole inerzia e lo rende, perciò, risarcibile (C.d.S., Sez. IV, 22 luglio 2020, n. 4669; 27 febbraio 2020, n. 1437; 2 dicembre 2019, n. 8235; 15 luglio 2019, n. 4951).

10. Si tratta, pertanto, di svolgere un giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita. Tale giudizio si presenta come un'applicazione particolare dei principi generali in tema di nesso di causalità materiale e mira a stabilire, secondo la regola della c.d. "causalità adeguata", temperata in base al canone del "più probabile che non", quale sarebbe stato il corso delle cose se il fatto antigiuridico non si fosse prodotto e, cioè, se l'amministrazione avesse agito correttamente (cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; Sez. V, 2 aprile 2020, n. 2210; 9 luglio 2019, n. 4790; Sez. VI, 22 giugno 2018, n. 3838).

11. Applicando le suesposte coordinate, il Collegio osserva che, nel caso di specie, la società appellante era tenuta a comprovare il danno ingiusto, ovvero la spettanza del bene della vita, fornendo un adeguato principio di prova in ordine al suo (più probabile che non) ottenimento. Tale dimostrazione è, invero, mancata.

Si rende necessario, a questo punto, un breve riepilogo dei fatti.

Il parcheggio previsto dall'Amministrazione comunale di Napoli in Via Morelli è costruito nella cavità esistente sotto la collina di Pizzofalcone.

Il progetto originario del parcheggio approvato dal Comune di Napoli con delibera n. 1588 del 15 maggio 1999 prevedeva ingresso ed uscita carrabili e pedonali tutti concentrati nello slargo di piazzetta Morelli.

Questa soluzione progettuale veniva rielaborata per tenere conto di alcuni aspetti importanti, legati a un miglioramento dell'accesso e della uscita del parcheggio.

E così, per una ottimizzazione degli ingressi, la società concessionaria prendeva contatti con l'Istituto autonomo case popolari al fine di prendere in affitto alcuni locali. La Napoletana Parcheggi imponeva, quindi, con atto notarile, servitù di passaggio a suo favore per realizzare un ulteriore accesso.

A seguito della disponibilità di questi nuovi locali, si è proceduto alla elaborazione del progetto di variante che ha previsto la realizzazione di un nuovo cunicolo carrabile, attraverso i locali dello IACP nonché di un secondo percorso pedonale protetto.

Con la delibera 11 maggio 2005, n. 1923, la Giunta comunale, preso atto della intenzione della società concessionaria di ottimizzare gli ingressi, dell'affitto da parte di questa dei locali IACP, ha approvato la variante precisando e dando atto che la variante veniva approvata ai sensi dell'art. 11 della convenzione ovvero senza che si determinassero aggravi di costo per l'amministrazione.

Con la nota del 6 marzo 2018, la società, per evitare l'esborso dei canoni, ha chiesto al Comune di assoggettare a vincolo di esproprio i locali presi in affitto, così da procedere alla loro espropriazione, facendosi altresì carico dei relativi costi.

12. La società fonda la propria pretesa sull'art. 8 della convenzione che così dispone: "Le parti convengono che nel procedere alla espropriazione e alla imposizione di diritti reali occorrenti per la realizzazione dell'oggetto della concessione, il concessionario è delegato a richiedere i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio delle aree interessate".

Sarebbe stato in obbligo del Comune, quindi, procedere nei sensi di cui alla richiesta del 6 marzo 2018.

13. Così ricostruiti brevemente i fatti, il Collegio ribadisce che la questione controversa non si incentra sull'inadempimento contrattuale bensì sul ritardo provvedimentale, per cui il punto centrale da dirimere è se spettasse o meno, secondo un giudizio prognostico, il bene della vita.

13.1. Sotto questo profilo, rileva, in senso negativo per la società, la nota del 30 agosto 2022 con la quale il Comune l'ha informata sui motivi ostativi sottesi al diniego, assumendo, altresì, nelle conclusioni indicate nella medesima, una posizione sfavorevole chiara e inequivoca.

13.2. Pur avendo certamente l'amministrazione l'obbligo di pronunciarsi definitivamente, ciò che rileva ai fini del presente giudizio risarcitorio è che, allo stato, il giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita è negativo, fermo restando che tale valutazione è legata all'attuale momento e al presente giudizio risarcitorio. Sotto altro aspetto non v'è dubbio che quanto emerge in questa sede non esonera l'amministrazione dall'agire legittimamente anche in futuro.

13.3. Non si discetta, in questa sede, della legittimità o meno della nota in questione. Ciò che rileva ai fini del presente giudizio è l'esito della fase procedimentale sulla quale si innesta il giudizio prognostico (negativo) del "più probabile che non" sulla (non) spettanza del bene della vita.

14. Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.

15. Quanto alle censure rubricate sopra al par. 4.1-II)-lett. a-b, reggendosi le stesse sui medesimi presupposti di cui alle censure trattate con il primo motivo di appello, sono infondate.

15.1. Parte appellante sostiene (con il secondo motivo: sopra par. 4.1-II)-lett. c) che la nota del 30 agosto 2022 sarebbe affetta da sviamento perché licenziata al solo fine di sottrarsi alla responsabilità per il ritardo.

15.2. La censura appare generica e comunque infondata.

Il Collegio osserva che il vizio di sviamento ricorre solo quando si ravvisino precisi elementi che rivelino in modo indubbio lo scopo dissimulato che si è inteso effettivamente perseguire in luogo di quello dichiarato.

Deve, invece, escludersi quando le finalità secondarie pur perseguite dalla amministrazione risultino conciliabili con quella principale cui è diretto l'atto amministrativo.

Detti precisi elementi rilevatori di uno scopo dissimulato non si ravvisano nella fattispecie, nel mentre l'eccepito vizio siccome postula la divergenza dell'atto dalla sua funzione istituzionale, richiede l'allegazione di precisi elementi e non già di semplici supposizioni.

Sulla scorta di tali coordinate, il Collegio osserva che nel caso di specie non è dato ravvisare che la causa tipica della nota in esame sia stata sacrificata in vista del raggiungimento di finalità diverse e ad essa estranee.

15.3. Il Comune ha dato riscontro alla richiesta del 6 marzo 2018. Le finalità dell'atto - riscontro alla nota del 6 marzo 2018 - risultano con chiarezza dal suo contenuto e corrispondono alla causa del potere esercitato fermo restando che in questa sede non deve, né può, esservi copertura per la futura attività amministrativa.

15.4. È vero inoltre che nel 2022, con la nota del 30 agosto, il Comune si era mostrato possibilista circa l'attivazione del procedimento espropriativo (alla luce dell'accollo delle spese da parte della società), va osservato, però, che nella stessa nota il Comune ha rappresentato alla società soluzioni alternative alla procedura espropriativa (siccome defatigante sul piano amministrativo e incerto nell'esito) mediante l'acquisto delle aree da parte della società e la cessione gratuita al Comune (con atto aggiuntivo alla convenzione o unilaterale d'obbligo) invitando la società medesima a manifestare le proprie osservazioni al riguardo.

15.5. Non risulta. tuttavia, che la società abbia mai fornito riscontro alla nota del 30 agosto 2022, circostanza questa che rileva sul piano della causalità efficiente tra la condotta e l'evento.

16. Sempre col secondo motivo di gravame (sopra par. 4.1-II-lett. d) la società sostiene che non sarebbe necessaria alcuna variante allo strumento urbanistico essendo all'uopo sufficiente la variante già approvata alla Convenzione con gli atti deliberativi che hanno modificato l'originario progetto del parcheggio Morelli.

16.1. La censura è infondata.

Come sopra chiarito, il giudizio verte sulla responsabilità per ritardo nel provvedere e in questi limiti il Collegio deve esaminare i fatti e pronunciarsi.

17. Rileva in ultimo il Collegio che agli atti è mancata la prova dell'elemento soggettivo, ossia del dolo o della colpa, che, come è noto, sono requisiti necessari per l'affermazione della responsabilità risarcitoria.

18. In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'appello è infondato e deve essere respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società Napoletana Parcheggi s.p.a. al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Comune di Napoli, in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. V, sent. n. 6390/2022.