Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 19 maggio 2025, n. 4272
Presidente: Corradino - Estensore: Di Raimondo
FATTO E DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare.
2. Il giudizio di primo grado, nel quale il signor [omissis] ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui l'Ufficio territoriale del Governo di Caserta ha respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro, signor [omissis], è stato definito con la sentenza oggetto del presente appello, dopo che il primo giudice aveva respinto la domanda cautelare con ordinanza 10 novembre 2022, n. 1950, riformata da questa Sezione con ordinanza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. 16 dicembre 2022, n. 5845.
3. Con appello notificato e depositato il 29 maggio 2023, il signor [omissis] ha chiesto la riforma, previa istanza cautelare, della decisione impugnata, sostenendo che erroneamente il primo giudice avrebbe considerato correttamente eseguito il recapito all'interessato del preavviso e del diniego e dell'istanza di sanatoria, che, in realtà, sarebbero state consegnati al suo datore di lavoro, prima del licenziamento del ricorrente avvenuto di lì a poco.
4. L'appellante ha depositato memoria difensiva il 7 luglio 2023 e, con ordinanza cautelare 13 luglio 2023, n. 2950, la Sezione ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 30 luglio 2023 e il signor [omissis] ha prodotto ulteriore memoria il 28 febbraio 2024.
6. Con ordinanza collegiale 22 luglio 2024, n. 6571, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ritenendo che "ai fini del decidere è necessario conoscere termini e durata del rapporto di lavoro intercorrente fra l'odierno appellante e il sig. [omissis] (suo datore di lavoro all'epoca dell'istanza di emersione) e si richiede, pertanto, l'acquisizione del contratto di lavoro o di qualsiasi altra documentazione utile al fine di valutare il regolare perfezionamento della notifica a parte appellante".
7. Il signor [omissis] ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. il 18 novembre 2024 e, con ordinanza interlocutoria 4 dicembre 2024, n. 9684, la Sezione ha stabilito di "reiterare l'incombente istruttorio, onerando l'appellante al relativo adempimento entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente ordinanza se antecedente, con avvertenza che, in difetto, il Collegio potrà trarre argomenti ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 116 c.p.c. e 39 c.p.a.".
8. L'incombente istruttorio, tuttavia, è rimasto ineseguito da parte dell'appellante e all'udienza del 6 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
9. L'appello non può trovare accoglimento.
Il signor [omissis] non ha eseguito l'incombente istruttorio disposto in via interlocutoria dalla Sezione al fine di fornire adeguata prova documentale attinente ai termini e alla durata del suo rapporto di lavoro.
10. L'appello va, dunque, respinto, dovendo trovare applicazione, in forza del richiamo esterno di cui all'art. 39 c.p.a., quanto previsto dall'art. 116, comma 2, c.p.c., a mente del quale "il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo".
11. Sussistono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 4584/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. VI, sent. n. 2947/2023.