Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-ter
Sentenza 23 maggio 2025, n. 9944

Presidente: Tuccillo - Estensore: Gallucci

FATTO

1. La Banca d'Italia ha bandito una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto aereo e aeroportuali per la movimentazione internazionale di valori, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo, alla quale hanno partecipato due operatori economici, l'odierna ricorrente Poste Air Cargo s.r.l. e Italia Trasporto Aereo s.p.a. Il valore complessivo stimato dell'appalto - comprensivo del costo della manodopera - è pari a 6.343.420,00 euro, la base di gara 5.901.420,00 euro, con valori al netto dell'IVA (doc. 12 prodotto dalla ricorrente, par. 1.2).

2. Il disciplinare di gara prevede che "Il costo stimato della manodopera, riferito alle attività di handling, dei servizi di accompagnamento e del personale di volo, è ricompreso tra il 5% e il 20% dell'importo a base di gara, individuato sulla base del CCNL del trasporto aereo" (doc. 12 prod. ric., par. 1.2 ibidem) e che la verifica di anomalia venga attivata qualora "i costi dichiarati dal concorrente ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice abbiano una incidenza inferiore al 5% dell'importo posto a base di gara" (doc. 12 prod. ric., par. 7).

3. Dopo aver esaminato le offerte della ricorrente, pari a euro 4.297.151,00 (di cui euro 971.746,00 per costi della manodopera ed euro 64.059,00 per oneri della sicurezza) e della controinteressata, pari a euro 3.827.612,19, di cui euro 234.489,69 per costi della manodopera ed euro 7.034,69 per oneri della sicurezza (doc. 21 e 22 prod. ric.), il seggio di gara ha formulato la graduatoria della procedura in ordine crescente di prezzo totale offerto e, successivamente, ha avviato la verifica di congruità dell'offerta della controinteressata poiché "i costi dichiarati dal concorrente ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 hanno un'incidenza inferiore al 5% dell'importo a base di gara" (doc. 4 prod. ric.).

4. All'esito positivo della verifica di congruità dell'offerta della controinteressata (doc. 7 prod. ric.) ha fatto seguito l'aggiudicazione del servizio a favore della stessa (doc. 3 e doc. 1 prod. ric.).

5. Tale aggiudicazione è stata impugnata con ricorso affidato ad un unico motivo, con cui si censurano le valutazioni espresse dalla stazione appaltante con riferimento alla congruità dell'offerta. Il costo della manodopera indicato dalla controinteressata nella propria offerta sarebbe inferiore rispetto ai trattamenti salariali minimi stabiliti dal CCNL applicabile ai vettori aerei, il che contrasterebbe con le disposizioni di cui all'art. 110, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e all'art. 203 del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. 77/2020, le quali non ammettono, rispettivamente, giustificazioni ovvero riduzioni in relazione ai trattamenti retributivi in parola.

L'impugnativa si conclude con le domande di annullamento degli atti impugnati, previa richiesta di sospensione degli stessi, di risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente per perdita di chance e del danno curriculare e di quello collegato alle altre occasioni di lavoro perse.

6. Si sono costituite in giudizio Italia Trasporto Aereo s.p.a. e la Banca d'Italia per resistere al ricorso, hanno depositato documenti e spiegato le proprie difese in vista della camera di consiglio del 4 dicembre 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso per mancata specificazione delle censure e nella parte in cui inciderebbe nel merito della valutazione discrezionale di anomalia dell'offerta.

7. Per consentire alla ricorrente la proposizione di motivi aggiunti - a seguito dell'ostensione integrale della documentazione di offerta dell'aggiudicataria, disposta con sentenza breve di questa Sezione n. 20509/2024 - la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

8. La ricorrente ha presentato atto per motivi aggiunti con annessa istanza cautelare, articolato anch'esso in un unico motivo che denuncia la violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche con riguardo alla valutazione di congruità dell'offerta, vizi dai quali deriverebbe l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione. Il giudizio di congruità non avrebbe correttamente valutato né il costo della manodopera, atteso che le attività di handling dei valori, tipicamente labour intensive, sono svolte esclusivamente da subappaltatori, né l'utilizzo promiscuo della forza lavoro già adibita anche alle attività di handling passeggeri, con conseguente incremento dei costi dovuto all'impiego delle stesse unità per un numero di ore maggiore ovvero di un maggior numero di unità al fine di garantire lo svolgimento del servizio. Inoltre, sarebbe fuorviante la comparazione tra il modello organizzativo proposto per la gara e quello in essere relativo al servizio in scadenza.

Anche l'atto di motivi aggiunti si conclude con la domanda di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione degli stessi, e con quelle di risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente per perdita di chance nonché del danno curriculare e di quello collegato alle altre occasioni di lavoro perse.

9. In data 9 gennaio 2025 la società ricorrente depositava atto di rinuncia alla misura cautelare, mentre producevano i propri scritti difensivi l'amministrazione resistente e la controinteressata, che ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di motivi aggiunti. Della rinuncia si è preso atto nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025, rinviando la causa al merito.

10. La società ricorrente e l'amministrazione resistente presentavano memorie ex art. 73 del c.p.a.

11. Ne è seguito lo scambio di repliche tra le parti.

12. La società ricorrente e l'amministrazione resistente hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione.

13. All'udienza pubblica del 14 maggio 2025, dato avviso alle parti del profilo di possibile nullità dell'impegno negoziale dell'aggiudicataria per violazione dell'art. 119, comma 1, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente si esaminano le eccezioni di inammissibilità sollevate nel ricorso introduttivo e nell'atto di motivi aggiunti con riferimento alla mancata specificazione delle censure e all'invasione della sfera di discrezionalità riservata all'amministrazione nel giudizio di congruità dell'offerta.

1.1. Quanto al profilo della mancata specificazione delle censure si osserva che "l'art. 40 c.p.a. va inteso con una certa elasticità, nel senso cioè di ritenere inammissibile il ricorso solamente nelle ipotesi in cui non sia dedotto alcun motivo di impugnazione, o in cui, comunque, dalla complessiva lettura dell'atto e dei documenti offerti in comunicazione non sia possibile comprendere la doglianza avanzata dal ricorrente" (ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, n. 456/2019; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, n. 166/2016), ipotesi che non sussistono nel caso in esame. All'atto della proposizione del ricorso introduttivo parte ricorrente non aveva peraltro la conoscenza integrale della documentazione di offerta della controinteressata, il che ha certamente influito sull'individuazione di alcuni elementi concreti da porre alla base della tesi di inaffidabilità dell'offerta dell'aggiudicataria. L'inammissibilità di un ricorso per assenza di specificità dei motivi non può essere dichiarata qualora le censure dedotte consentano comunque di individuare i motivi e le tesi sostenute a supporto della domanda finale (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 33/2019), tanto più se la conoscenza della versione integrale degli atti di un procedimento da parte dell'interessato sia stata negata da una determinazione dell'amministrazione, poi annullata in quanto illegittima, poiché a ragionare diversamente si comprimerebbe il diritto di difesa del ricorrente.

1.2. Quanto poi al profilo della discrezionalità tecnica che caratterizza il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, è pur vero che il giudice amministrativo non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione, caratterizzata dall'esercizio della discrezionalità tecnica, ma è altrettanto vero che può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione (ex plurimis, C.d.S., Sez. III, n. 30/2025; Sez. V, n. 3854/2024 e n. 8330/2022).

1.3. Le eccezioni sono infondate.

2. Dall'infondatezza delle eccezioni deriva l'ammissibilità del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti, che sono infondati nel merito per le ragioni di seguito illustrate.

2.1. In sede di progettazione dello specifico appalto l'amministrazione individua le prestazioni da affidare e ne quantifica il valore ai fini della formazione del valore stimato della gara (per i servizi e le forniture, all. 7, art. 4-bis del d.lgs. 36/2023). La tipologia e il costo delle prestazioni hanno ricadute sulla natura, sull'oggetto e sulle caratteristiche del contratto.

Tra le voci di costo che possono concorrere alla formazione del valore stimato della gara vanno annoverate anche quelle relative alla manodopera che, unitamente ai costi della sicurezza esterna, sono scorporate dalla stazione appaltante dall'importo assoggettato a ribasso, consentendo la determinazione dell'importo posto a base di gara (art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023).

2.2. Affinché un determinato contratto possa essere considerato "ad alta intensità di manodopera" (c.d. labour intensive) è necessario che il costo della manodopera sia "pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi" [art. 2, comma 1, lett. e), all. I.1 del d.lgs. 36/2023], ovverosia dell'importo stimato della gara (art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 cit.).

2.2.1. La qualificazione dell'appalto come labour intensive è affidata ad un criterio di calcolo oggettivo, basato sul raggiungimento ovvero sul superamento di una data proporzione tra il valore del costo della manodopera e l'importo stimato dell'appalto, e ha quali conseguenze l'obbligo di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, inoltre, l'applicazione del "tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento" nella ripartizione tra punti qualità e punti prezzo che caratterizza il criterio in parola (art. 108, comma 4, del d.lgs. 36/2023).

2.3. La stazione appaltante è tenuta, come detto, ad operare nella documentazione di gara lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza esterna (art. 41, comma 14; art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008), mentre l'operatore economico ha l'obbligo di indicare, a pena di esclusione, nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza interna (art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023), potendo "dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" (art. 41, comma 14, cit.).

2.3.1. I predetti obblighi a carico della stazione appaltante e dell'operatore economico sono funzionali a consentire la verifica di anomalia dell'offerta (art. 110 del d.lgs. 36/2023), ove alla richiesta di "spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti" dell'amministrazione devono far seguito le giustificazioni dell'operatore, che sono ammesse solo con riguardo agli oneri della sicurezza interna e al costo medio del lavoro [art. 110, comma 5, lett. c) e d)] restando invece escluse in relazione ai "trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge" e ai costi per la sicurezza esterna (art. 110, comma 4).

2.3.2. L'offerta è considerata anormalmente bassa anche quando non rispetta gli obblighi in materia di subappalto [art. 110, comma 5, lett. b), che richiama l'art. 119].

2.4. La verifica dell'anomalia è finalizzata a vagliare l'attendibilità e la sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dell'insieme dei costi, dei rischi e degli obblighi che attengono all'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, assicurando che il contratto sia adempiuto in modo esatto e nel rispetto dei livelli qualitativi stabiliti nella documentazione di gara.

3. Alla luce delle coordinate ermeneutiche illustrate è pacifica l'impossibilità di qualificare il servizio di cui si tratta come labour intensive.

Nel disciplinare di gara si prevede che "Il costo stimato della manodopera, riferito alle attività di handling, dei servizi di accompagnamento e del personale di volo, è ricompreso tra il 5% e il 20% dell'importo a base di gara, individuato sulla base del CCNL del trasporto aereo".

Coerenti con la stima effettuata sui predetti costi dalla stazione appaltante sono le quantificazioni contenute nell'offerta dell'aggiudicataria, ove i costi della manodopera si riferiscono alle attività di handling, ai servizi di accompagnamento e al personale di volo (doc. 31 prod. Banca d'Italia, par. 2.3.1) e hanno un'incidenza pari al 3,69% del valore stimato dell'appalto e pari al 3,9% dell'importo posto a base di gara (doc. 12 prod. ric., artt. 1, 7).

Dai chiarimenti resi in sede di giustificativi (doc. 3 e doc. 6 prod. Banca d'Italia) si evince che all'interno delle predette attività le prestazioni di handling sono affidate a terzi.

3.1. A tal proposito, per apprezzare la validità del subappalto è necessaria una corretta esegesi dell'art. 119, comma 1, secondo cui "I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo".

La giurisprudenza ha chiarito che "A garanzia del mantenimento dell'assetto di interessi come individuato in sede di gara, la seconda parte del comma 1, dell'art. 119, pone due divieti, sanzionati con la nullità: il primo, riguardante gli accordi che prevedono l'integrale esecuzione delle prestazioni da parte di terzi; il secondo, riferito agli accordi che affidano a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente dei contratti ad alta intensità di manodopera. Entrami i divieti sono, dunque, posti a presidio dell'esigenza di evitare il venir meno dell'esecuzione personalistica della prestazione da parte dell'aggiudicatario" (C.d.S., Sez. IV, n. 648/2025).

In particolare, il secondo [recte: terzo - n.d.r.] periodo della citata disposizione quando fa riferimento alla "prevalente esecuzione (...) dei contratti ad alta intensità di manodopera" presuppone che la base per determinare la prevalenza nell'esecuzione sia rappresentata dal (valore del) contratto da affidare nel suo insieme. In altri termini, per stabilire la nullità del subappalto è necessario che, rilevata alla luce degli atti di gara un'incidenza del costo della manodopera pari o superiore al 50% dell'importo stimato totale dell'appalto, l'offerta dell'operatore economico affidi a terzi "la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente dei contratti ad alta intensità di manodopera".

3.2. Tale interpretazione è avallata in primo luogo dall'argomento storico, per cui a un enunciato normativo deve essere attribuito lo stesso significato costantemente attribuito in passato agli analoghi enunciati regolatori della stessa materia (Cass. civ., Sez. I, n. 26568/2020). Guardando all'evoluzione del codice dei contratti, si osserva che già nel d.lgs. 163/2006 la "quota parte subappaltabile" relativa ai servizi e alle forniture era riferita "all'importo complessivo del contratto" (art. 118, comma 2). L'attuale formulazione dell'art. 119, comma 1, del d.lgs. 36/2023 riprende in sostanza quella dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 a seguito della novella operata dall'art. 49, comma 1, lett. b, n. 1), del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021, ove si parla di "prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

3.3. In secondo luogo si richiama anche l'argomento sistematico, secondo cui l'incidenza del costo della manodopera, funzionale a stabilire la natura labour intensive dell'appalto ovvero di una specifica componente dello stesso, ha una base di calcolo diversa se riferita all'appalto nel suo complesso (art. 119, comma 1, del d.lgs. 36/2023) ovvero ad una delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto (art. 119, comma 2). A tal proposito non deve trarre in inganno l'utilizzo in entrambe le disposizioni del termine "contratto", che nella prima (comma 1) assume il significato di "contratto di appalto" [conformemente alle "definizioni" di cui all'all. I, art. 2, lett. a) ed e), del codice], mentre nella seconda (comma 2) si riferisce alla singola prestazione di cui si compone l'appalto stesso.

3.4. Nel caso di specie, il contratto di appalto di servizi non può essere considerato labour intensive, in quanto l'incidenza della manodopera è inferiore al parametro codicistico [art. 2, comma 1, lett. e), all. I.1 del d.lgs. 36/2023 cit.] e, pertanto, va confermata la validità dell'impegno negoziale dell'aggiudicataria, attesa l'insussistenza di profili di nullità di cui all'art. 119, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

4. Passando all'esame della questione relativa alla valutazione di congruità dell'offerta, si osserva che, secondo costante giurisprudenza, il giudizio della stazione appaltante deve essere svolto in modo complessivo e sintetico e non, invece, parcellizzato o atomistico, in modo tale da consentire l'apprezzamento dell'insieme delle specifiche voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico. Ciò in quanto l'obiettivo del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è quello di controllare se l'impegno negoziale sia comunque attendibile ed affidabile nel suo complesso, anche alla luce delle imprecisioni che possono caratterizzare la quantificazione di alcune voci di costo. Il giudizio scaturisce da un apprezzamento tecnico riservato all'amministrazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà. "Tale risultato si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci" (C.d.S., Sez. VII, n. 1998/2025; C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 5/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 349/2024; T.A.R. Umbria, Sez. I, n. 436/2023).

4.1. Con riguardo al caso di specie, questi vizi non si ravvisano nella relazione stilata ad esito del sub-procedimento e nel provvedimento impugnato, risultando altresì che il RUP ha condotto un'approfondita istruttoria sulle giustificazioni rese dall'operatore economico in forma scritta (doc. 3 e doc. 6 prod. Banca d'Italia) e in sede di audizione (doc. 5 prod. Banca d'Italia), le quali sono state esaminate tenendo conto dell'oggetto dell'affidamento e dell'offerta presentata.

4.2. In particolare, il RUP ha ritenuto che:

(i) non vi sia alcuna difformità rispetto ai trattamenti salariali minimi;

(ii) il costo del lavoro sia congruo in relazione ai profili professionali e all'effort stimato dall'aggiudicataria per lo svolgimento delle operazioni di volo e di terra;

(iii) l'ampio margine di utile atteso, pari a circa il 23,41% dell'importo offerto, indichi un "buon margine di sicurezza potenzialmente utilizzabile a copertura di eventuali sottostime relative alle voci di costo precedentemente esaminate" (doc. 7 prod. Banca d'Italia).

4.3. L'asserita discordanza del costo della manodopera riportato nell'offerta rispetto ai minimi salariali è inoltre smentita per tabulas, poiché la quantificazione effettuata dalla controinteressata non deriva - come inizialmente sostenuto dalla ricorrente - da un inquadramento del personale difforme rispetto alla documentazione di gara, ma è imputabile al fatto che, non trattandosi di un appalto "ad alta intensità di manodopera", l'incidenza del costo della manodopera sul prezzo complessivo offerto può variare sensibilmente in ragione del modello organizzativo e del livello di automazione implementati dall'operatore economico.

4.4. Come illustrato, il carattere labour intensive del servizio non può essere rilevato limitando il calcolo di incidenza del costo della manodopera ad una o ad alcune delle prestazioni di cui si consta l'appalto, ma deve considerare quale base l'insieme delle prestazioni e delle altre voci di costo, ovverosia l'importo stimato dell'appalto nella sua interezza.

Nel caso in esame la manodopera relativa alle prestazioni di handling è una delle voci di costo che, unitamente ai costi delle sub-forniture, agli oneri della sicurezza interna, alle spese generali e all'utile di impresa, concorrono alla formazione dell'importo complessivo dell'appalto. Le prestazioni di handling offerte dall'aggiudicataria presentano un'incidenza inferiore al 4% del valore stimato dell'appalto.

4.4.1. In primo luogo, la percentuale di incidenza del costo manodopera prevista dal codice dei contratti è un criterio oggettivo che deve essere riferito allo specifico appalto e che rende inconferente, ai fini della dimostrazione di un'asserita sottostima dello stesso da parte della controinteressata, il paragone svolto dalla ricorrente con i costi del personale indicati nei bilanci delle società subappaltatrici del servizio di handling.

4.4.2. In secondo luogo, la voce dei costi generali del lavoro riportata nel bilancio societario si riferisce all'organico dell'impresa nel suo complesso, essendo ricavata quale somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli dipendenti per il tempo lavorato da ognuno di essi. Trattandosi di un importo aggregato che include il personale tecnico e amministrativo di ogni inquadramento, tale valore (come anche il valore del costo medio ricavato sulla base di esso) non consente di effettuare una comparazione diretta con i costi collegati ad una specifica prestazione, che è invece possibile utilizzando il parametro del costo unitario del lavoro (orario, settimanale, mensile) ovvero del costo medio dei dipendenti impiegati nella specifica commessa.

4.4.3. In terzo luogo, la tesi della ricorrente secondo cui il prezzo unitario del servizio offerto dall'aggiudicataria (euro 0,25 al kg) rivelerebbe la sottostima dei costi della manodopera è contraddittoria, poiché il prezzo offerto da essa stessa presenta un valore inferiore (euro 0,22 al kg) rispetto a quello della parte avversaria (doc. 22 prod. ric.).

4.5. Non coglie nel segno l'argomento della ricorrente circa l'utilizzo promiscuo da parte della controinteressata della forza lavoro già impiegata per le attività di handling passeggeri, trattandosi di un'ipotesi che non trova riscontro nell'offerta e nelle giustificazioni dell'aggiudicataria e che non è supportata da idonei elementi di prova.

4.6. Quanto poi all'osservazione del RUP concernente la validità del modello organizzativo della controinteressata con riguardo al servizio in scadenza, si tratta di una valutazione ad colorandum che non assume carattere decisivo ai fini della congruità dell'offerta e, quindi, non è in grado di inficiare il giudizio sintetico che scaturisce dall'esame complessivo delle varie voci di costo.

5. In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.

6. Al mancato accoglimento della domanda di annullamento consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno in forma specifica proposta in via principale, di quelle di risarcimento del danno per equivalente e per perdita di chance proposte in subordine nonché del danno curriculare e di quello collegato alle altre occasioni di lavoro perse, in quanto la legittimità degli atti impugnati esclude l'antigiuridicità del fatto e, quindi, la configurabilità dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c.

7. Le spese del giudizio sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nei confronti della Banca d'Italia e in euro 3.500 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nei confronti di Italia Trasporto Aereo s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.