Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 29 maggio 2025, n. 995

Presidente: Durante - Estensore: Marena

FATTO E DIRITTO

Con determina direttoriale n. 176/2023, ACIMIR indiceva una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 50/2016, per l'appalto integrato "Aumento Resilienza Rete Stradale Secondaria: Fondovalle Calore - II Stralcio - Tratto D-E".

Con determina n. 717/2023, la gara era aggiudicata al RTI Pagano (primo graduato), dopo un primo contenzioso giudiziario (decisione C.d.S., Sez. V, n. 8417/2024).

ACAMIR procedeva alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e speciali, ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016.

Tale accertamento era definito favorevolmente, con determina n. 286/2024.

Avverso tale determina, il consorzio Fenix proponeva, dinnanzi a questo T.A.R., ricorso (R.G. n. 1267/2024) deducendo il deficit di regolarità fiscale e, conseguentemente, di affidabilità economica (in danno del RTI aggiudicatario).

Il ricorso era definito con decisione n. 2033/2024, di accoglimento e di annullamento della determina n. 286/2024, onerando ACAMIR di un riesame istruttorio e motivazionale approfondito rispetto ai plurimi e rilevanti debiti tributari della Santangelo (mandante) e dei componenti del RTP (di progettazione).

Con nota del 13 novembre 2024, era comunicato l'avvio del procedimento di verifica dei requisiti.

Con determina dirigenziale, n. 128 del 15 aprile 2025, ACIMIR confermava l'efficacia dell'aggiudicazione, in favore del RTI Pagano, deducendo l'irrilevanza di tutte le violazioni, non definitivamente accertate, contenute nel certificato della Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2024.

Con il presente gravame il consorzio agisce per l'annullamento della determina de qua, nonché per l'accertamento del diritto della società ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto controverso, con declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato.

I motivi di ricorso sono così di seguito rubricati:

I) violazione di legge (artt. 80 e ss. d.lgs. 50/2016) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento);

II) violazione di legge (artt. 80 e ss. d.lgs. 50/2016) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento);

III) violazione di legge (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016) - violazione del d.m. 28 settembre 2022 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento);

IV) violazione di legge (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016) - violazione del d.m. 28 settembre 2022 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento);

V) violazione di legge (art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016) - violazione del d.m. 28 settembre 2022 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento).

Resiste in giudizio ACIMIR, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.

Si costituisce Pagano s.p.a., mediante documentazione e memoria difensiva.

Nell'udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.

Considerato che sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Il gravame è manifestamente infondato.

Anzitutto, l'infondatezza del presente gravame consente di prescindere dallo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità, profilata dalla controinteressata.

Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.

Le violazioni astrattamente imputabili alla mandante Santangelo non raggiungono la soglia di gravità richiesta dalla legge per la rilevanza della fattispecie quale "violazione non definitivamente accertata".

Le contestazioni infatti ammontano complessivamente ad euro 687.623,68 e si collocano ben al di sotto della soglia di gravità, che ammonta ad a euro 701.498,88.

Il referente normativo è il d.m. 28 settembre 2022, recante le c.d. "soglie di gravità" delle violazioni non definitive. L'art. 3 prevede: "la violazione di cui all'art. 2 si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto".

Ed aggiunge, con riferimento ai raggruppamenti: "In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico".

Lo stato degli atti è chiaro.

La cornice argomentativa del provvedimento impugnato è così scandita nei suoi tratti salienti:

«Considerato:

- che le violazioni non definitivamente accertate rilevate in capo alla mandante SANTANGELO alla data del 25.01.2024, ammontano complessivamente ad euro 687.623,68;

- che, come si evince dalla domanda di partecipazione alla gara, la quota della mandante SANTANGELO nel RTI PAGANO è relativa ai lavori in cat. OG3 "Strade e Autostrade" per una percentuale del 20%, per un importo complessivo di euro 7.014.988,80, il cui 10%, individuato dall'art. 3, comma 1, del D.M. 28 settembre 2022, quale soglia al superamento della quale la violazione può essere considerata grave, ammonta ad a euro 701.498,88;

- che le citate violazioni non raggiungono, dunque, né singolarmente né cumulativamente, la soglia di gravità normativamente stabilita per la rilevanza della fattispecie quale "violazione non definitivamente accertata";

- che alla data del 27.11.2024 risultano a carico della mandante Santangelo unicamente le violazioni non definitivamente di cui ai precedenti punti 3. e 4.c), per un importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, pari ad euro 679.271, e che tali debiti tributari sono stati oggetto di rateizzazione e sono in corso di pagamento;

- che conseguentemente risulta confermato il non raggiungimento della soglia di gravità».

Nella tabella "Accertamenti", riguardante la violazione più rilevante (l'atto impositivo n. TC3CRT200067-2023), è stato correttamente considerato un debito, decurtato di sanzione e interessi, pari ad euro 618.194,00, che per altro risulta oggetto di rateazione in corso.

Nella tabella "Liquidazioni imposte dirette", è stato considerato un debito, decurtato della sanzione, pari ad euro 1.992,00.

Nella tabella "Ruoli/Carichi" è stato considerato un debito, decurtato della sanzione, pari ad euro 61.077,00; l'ammontare complessivo di siffatti importi, risultato pari ad euro 681.26,003, è stato quindi ricalcolato in euro 687.623,68 alla luce del certificato dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Potenza, prot. 7131 del 2 dicembre 2024.

Nella relazione, prot. n. 151 del 27 marzo 2025, il RUP specificava quanto segue:

«a) con riguardo alla violazione di cui all'identificativo atto n. TC3CRT200067-2023, trattasi di un atto di recupero credito, relativo all'anno di imposta 2019 per euro 1.333.216,75, notificato in data 19 dicembre 2023, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, fissato dal Disciplinare di Prequalifica per il giorno 8 maggio 2023;

b) avverso tale atto è stato proposto un contenzioso tributario innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Potenza, attualmente pendente, iscritto al NRG 189/2024, in attesa di fissazione dell'udienza di discussione (Allegato 18, attestante il ricorso de quo e la schermata del sito web della Giustizia Tributaria attestante il deposito e la pendenza del gravame);

c) è stato, inoltre, specificato che la mancata indicazione del contenzioso di cui al punto precedente nel certificato Ag. Entrate acquisito al prot. ACaMIR n. 480 del 25.01.2024, è dovuta alla successiva proposizione rispetto all'emissione del certificato stesso (lo stesso risulta infatti attestato, come evidenziato infra, da successivo certificato dell'Agenzia dell'Entrate, Direzione Provinciale di Potenza - Ufficio Territoriale di Potenza, acquisito al prot. ACaMIR n. 7131 del 02.12.2024);

d) la citata violazione di euro 1,3 milioni, ai sensi dell'art. 3 del DM 28 settembre 2022 - che, nel definire le cd. "soglie di gravità" delle violazioni non definitive, all'art. 3 prevede che "la violazione di cui all'art. 2 si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto", aggiungendo che, con riferimento ai raggruppamenti: "In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico" - deve essere considerata al netto di sanzioni ed interessi; in proposito, l'atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate n. TC3CRT200067-2023, di importo euro 1.333.216,75 prevede una violazione di euro 618.194,00, laddove il restante importo è rappresentato da "sanzioni" per ulteriori euro 618.194,00 ed interessi per la restante somma (allegato 19);

e) con riguardo al debito in questione, infine, risulta che la Santangelo abbia fatto istanza di rateazione ed abbia ricevuto l'accettazione, iniziando a pagare gli importi rateizzati, pertanto, la posizione risulta attualmente rateizzata per un importo di euro 19.859,09 mensili (Allegato 20)».

Nella memoria difensiva, la controinteressata deduce quanto segue sul punto:

«L'atto impositivo Ag. Entrate n. TC3CRT200067-2023, di importo euro 1.333.216,75 prevede una violazione di euro 618.194 laddove il restante importo è rappresentato da "sanzioni" per ulteriori euro 618.194 ed interessi per la restante somma. La mandante SANTANGELO - come si evince dalla domanda di partecipazione alla gara agli atti del presente giudizio - ha assunto una quota di partecipazione nel RTI PAGANO per lavori in cat. OG3 "Strade e Autostrade" del 20%, pari ad un importo complessivo pari a euro 7.014.988,80: il 10% di tale importo è pari a euro 701.498,88. Ne consegue che la violazione contestata, con esclusione di sanzioni e interessi, essendo pari a poco meno di euro 619mila, è inferiore al 10% della quota di lavori assunta dalla SANTANGELO e, come tale, non raggiunge la soglia di gravità richiesta dalla legge. Per tale ulteriore motivo all'atto impositivo Ag. Entrate n. TC3CRT200067-2023, notificato alla SANTANGELO in data 19 dicembre 2023 per euro 1.333.216,75 non può essere considerato rilevante quale "violazione non definitivamente accertata" come correttamente ritenuto da ACAMIR con gli atti gravati».

La stessa giurisprudenza è inequivoca in merito alla valenza delle prefate certificazioni.

Assume che, nelle gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti ad una gara pubblica, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 1° ottobre 2024, n. 1765; C.d.S., Sez. V, 3 settembre 2024, n. 7378; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1° febbraio 2024, n. 1998; C.d.S., Sez. III, 20 novembre 2023, n. 9900; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 775; C.d.S., Sez. IV, 15 dicembre 2014, n. 6157; Ad. plen., n. 8/2012).

La complessiva documentazione in atti conduce il Collegio ad un'inevitabile declaratoria di legittimità dell'atto impugnato.

Le violazioni, non definitivamente accertate, al netto delle sanzioni e degli interessi, non sono sufficienti a raggiungere la soglia di gravità che, nel caso della Costruzioni Generali Santangelo s.r.l., è pari ad euro 701.498,88.

Il mancato superamento della soglia di gravità, che ammonta ad euro 701.498,88, conduce a respingere anche il motivo di ricorso relativo all'assenza del contraddittorio, in quanto un eventuale contraddittorio avrebbe avuto ragion d'essere solo ai fini della valutazione della gravità della violazione, una volta superata la soglia di legge; circostanza non realizzatasi.

In ogni caso, si addiverrebbe ad una pronuncia di rigetto anche laddove si ritenesse che l'avviso di accertamento per euro 618.194,00 sia a carattere definitivo e non provvisorio, atteso il consolidamento della sola sorte capitale dovuto al fatto che il ricorso tributario è stato presentato solo per l'annullamento delle sanzioni.

Infatti, a rendere ammissibile l'offerta è la circostanza che la richiesta di rateizzazione è tempestivamente intervenuta al momento dell'emanazione della cartella di pagamento, successiva all'iscrizione a ruolo della somma, e ciò ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, applicabile ratione temporis, che attribuisce all'Agenzia delle entrate - Riscossione il potere di concedere, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, "la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo".

Poiché la rateizzazione è stata tempestivamente richiesta sussiste il requisito della continuità dei requisiti in capo alla controinteressata.

E tanto basta al Collegio.

Il gravame è rigettato.

La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.