Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione II
Sentenza 3 giugno 2025, n. 1743
Presidente ed Estensore: Burzichelli
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ex art. 12, comma 16-bis, del d.l. n. 19/2024, sull'istanza presentata dalla società in data 6 novembre 2024 al Comune di Catania per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di cinque infrastrutture di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici.
In subordine, la ricorrente ha chiesto accertarsi il silenzio-inadempimento e la condanna del Comune a provvedere sulla richiesta della società.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) in data 6 novembre 2024 la società ha presentato istanza al Comune di Catania per poter installare dei punti di ricarica su un'area di proprietà pubblica (Via Santa Maria Goretti); b) non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha sollecitato la definizione del procedimento; c) successivamente la società, giusta decreto ministeriale n. 310 del 13 dicembre 2024, ha ottenuto l'assegnazione dei contributi PNRR per il lotto "Sicilia 5_B" e ha rappresentato la circostanza al Comune, segnalando che a seguito di ciò la procedura seguiva ora il regime del silenzio-assenso previsto dal menzionato decreto-legge; d) nonostante ulteriori solleciti e la richiesta formale di attestazione in ordine all'avvenuta formazione del silenzio-assenso, il Comune è rimasto inerte; e) l'art. 12, comma 16-bis, del d.l. n. 19/2024 prevede espressamente la formazione del silenzio-assenso decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in assenza dei vincoli contemplati dalla disposizione; f) in data 8 aprile 2025 la ricorrente, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, ha chiesto al Comune il rilascio dell'attestazione in ordine all'intervenuta formazione del provvedimento autorizzativo per silenzio-assenso; g) il termine di dieci giorni a disposizione dell'Amministrazione per provvedere sulla richiesta è vanamente spirato in data 18 aprile 2025; h) si chiede, quindi, al Tribunale di dichiarare l'intervenuta formazione del tacito assenso del Comune ai sensi dell'art. 12, comma 16-bis, del d.l. n. 19/2024; h) come affermato dalla giurisprudenza, ai fini di tale pronuncia è "sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o di un atto, non superabile se non con l'intervento del giudice", con la conseguenza che "senza il processo e l'esercizio della giurisdizione il ricorrente soffrirebbe un danno..., costituito dall'incertezza su una situazione giuridicamente rilevante per la parte ricorrente"; i) è, invero, essenziale per la ricorrente ottenere conferma circa l'avvenuta formazione del silenzio-assenso al fine di avviare i lavori di realizzazione della stazione di ricarica e beneficiare dei contributi PNRR; l) l'istanza è stata presentata in data 6 novembre 2024 e l'area su cui realizzare gli impianti non è gravata da vincoli (come risulta dal certificato di destinazione urbanistica in data 28 marzo 2025); m) il Comune era tenuto a provvedere sull'istanza nel termine di trenta giorni; n) in particolare, l'Amministrazione non ha fornito la specifica attestazione a seguito della richiesta in merito alla formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 2-bis, della l. n. 241/1990; o) il comportamento del Comune ostacola il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in contrasto con i principi fissati sia a livello nazionale che a livello europeo, e integra un vero e proprio sviamento di potere; p) la mancata attivazione dell'impianto entro il 31 dicembre 2025 comporterebbe la revoca dei finanziamenti e un pregiudizio grave e irreparabile non solo per la ricorrente, ma anche per il perseguimento delle politiche di decarbonizzazione e di transizione energetica.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio e ha genericamente richiesto la reiezione del gravame.
Il Ministero dell'ambiente si è costituito in giudizio e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nella camera di consiglio in data odierna il Collegio, ai sensi dell'art. 73, terzo comma, c.p.a., ha rappresentato alle parti la questione relativa alla possibile inammissibilità del gravame nel caso di perfezionamento del silenzio-assenso.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di trattenere la causa in decisione.
Dato, quindi, avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare manifestamente inammissibile, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
In via preliminare la Sezione deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'ambiente, non essendo stati impugnati atti adottati da tale Amministrazione.
Ciò precisato, il Collegio osserva quanto segue.
È vero che, come dedotto dalla ricorrente, la giurisprudenza amministrativa, a partire dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 in data 29 luglio 2011, si è evoluta nel senso di ammettere l'azione generale di accertamento anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò a patto che la stessa risulti necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate (sul punto, cfr. C.d.S., V, 15 marzo 2024, n. 2508)
In altre parole, nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è ammessa solo eccezionalmente, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, laddove manchino nel sistema strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento (C.d.S., V, 15 marzo 2024, n. 2508; III, 26 maggio 2023, n. 5207; III, 7 aprile 2021, n. 2804; IV, 7 gennaio 2019, n. 113).
Ancor prima, inoltre, è necessario che sussista un'oggettiva situazione di incertezza in ordine alla formazione del provvedimento tacito, poiché, se la situazione di incertezza non sussiste, non può darsi luogo ad alcuna reale controversia.
Nel caso di specie tale situazione di incertezza appare insussistente, in quanto: a) come risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente, la società è risultata aggiudicataria dei contributi PNRR per il lotto "Sicilia 5-B", giusta decreto ministeriale n. 310 in data 13 dicembre 2024. e ha informato il Comune di Catania di tale circostanza in data 23 dicembre 2024, rappresentando altresì che il procedimento risultava ora soggetto al disposto di cui all'art. 12, comma 16-bis, del d.l. n. 19/2024, convertito in l. n. 19/2024, secondo cui, in assenza dei vincoli indicati nella disposizione, il provvedimento si sarebbe formato mediante silenzio-assenso; b) l'istanza, venendo in rilievo un procedimento in corso, è stata tempestivamente presentata al Comune di Catania entro il termine di dieci giorni di cui al citato art. 12, comma 16-bis; c) l'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso, sicché si è perfezionato il silenzio-assenso, tenuto conto dell'assenza di vincoli sull'area, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica versato in atti.
Pertanto, la società è obiettivamente titolare del provvedimento tacito di assenso, come risulta, peraltro, anche dalla circostanza che il Comune di Catania non ha effettivamente svolto difese nel presente giudizio, limitandosi a chiedere genericamente il rigetto del ricorso e non contestando le circostanze che sono state appena indicate.
Ne consegue che, in difetto di una situazione di incertezza in relazione alla formazione tacita del provvedimento, il ricorso appare inammissibile per carenza di interesse quanto alla domanda principale e, conseguentemente, quanto alla domanda proposta in via subordinata.
È vero, peraltro, che l'Amministrazione non ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, sulla richiesta di attestazione in ordine all'intervenuta formazione del provvedimento tacito, ma il Comune non ha mai negato l'intervenuto perfezionamento del silenzio-assenso, limitandosi a mantenere un comportamento inerte. D'altronde, il citato comma 2-bis stabilisce che, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione dell'Amministrazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, sicché la società può autocertificare la titolarità del provvedimento e la stessa inerzia del Comune va interpretata anche alla luce di tale previsione, che consente al soggetto interessato di provvedere autonomamente una volta trascorso il termine indicato.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'ambiente; 2) dichiara inammissibile il ricorso; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.