Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione II
Sentenza 4 giugno 2025, n. 620
Presidente: Di Benedetto - Estensore: Bonetto
FATTO E DIRITTO
Valerio L. ha agito in giudizio per l'annullamento del provvedimento prot. n. 84866/2024 del 7 giugno 2024 del Comune di Cesena avente ad oggetto: "valutazione preventiva per realizzazione di un manufatto di servizio da adibire a ricovero attrezzi sito in via San Tomaso 3830", col quale è stata comunicata la valutazione preventiva contraria relativa all'intervento proposto.
Il ricorrente ha impugnato altresì il piano urbanistico generale intercomunale Cesena-Montiano - PUG 2021, approvato con deliberazione n. 2/16.2.2023 dal Consiglio comunale di Cesena e con deliberazione n. 2/20.2.2023 dal Consiglio comunale di Montiano, all'art. 6.6.1, comma 3, primo periodo, laddove in ordine alla possibilità di costruire manufatti per uso ricovero attrezzi, prevede che "l'edificio dovrà avere forma rettangolare".
In fatto ha allegato di essere proprietario del terreno sito in Cesena, Via San Tomaso, 3830, inquadrato urbanisticamente nel territorio rurale di collina di cui agli artt. 6.2.3 e ss. delle norme del PUG vigente e di avere presentato, in forza dell'art. 21 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013 e dell'art. 1.4.1 delle norme del PUG, domanda al Comune di Cesena per la valutazione preventiva sull'ammissibilità dell'intervento di "realizzazione di un manufatto di servizio da adibire a ricovero attrezzi".
Con il provvedimento prot. n. 84866/2024 del 7 giugno 2024 impugnato in questa sede, tuttavia, il Comune di Cesena ha espresso parere contrario alla soluzione tipologica proposta dal ricorrente (forma trapezoidale del manufatto imposta dalla conformazione dell'area di proprietà del ricorrente unitamente al doveroso rispetto delle distanze), per asserito contrasto con l'art. 6.6.1 NDP del PUG che impone "la forma rettangolare del manufatto" per i ricoveri attrezzi in zona agricola.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso articolando le seguenti censure in diritto.
1) "Violazione di legge per violazione ed erronea applicazione artt. 46 e ss. L. reg. Emilia Romagna 20.12.2017 n. 24. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Carenza del Parere obbligatorio del Comitato Urbanistico ex art. 47 L. reg. Emilia Romagna n. 24/2017 per illegittimità dello stesso. Violazione dell'obbligo generale di astensione. Violazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento e buona amministrazione. Violazione del divieto di conflitto di interesse istituzionale. Contraddittorietà manifesta. Violazione della Decisione n. 70/2022 della Giunta Comunale di Cesena n. 70/2022. Illegittimità del PUG per l'effetto caducante e/o viziante dell'illegittimità del presupposto Parere del CUAV".
Ad avviso del ricorrente il PUG impugnato, posto a fondamento della valutazione preventiva contraria del Comune di Cesena, sarebbe illegittimo in quanto adottato su parere del CUAV - Comitato Urbanistico di Area Vasta istituito presso la Provincia di Forlì-Cesena del 7 dicembre 2022, viziato a suo dire per la presenza del Sindaco del Comune di Cesena, Presidente anche della Provincia di Forlì-Cesena, e quindi in potenziale conflitto di interessi.
2) "Violazione di legge per violazione e falsa applicazione art. 46, 1° co., Legge regionale Emilia Romagna 21.12.2017 n. 24. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione dei diritti partecipativi. Illogicità. Manifesta ingiustizia".
In secondo luogo, il PUG impugnato sarebbe illegittimo in quanto ex art. 46 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 dopo l'assunzione (23 settembre 2021) e l'adozione (7 aprile 2022) avrebbe dovuto essere per il ricorrente ripubblicato stanti le innovazioni sostanziali asseritamente apportate.
3) "Violazione ed erronea applicazione art. 6.6.11, comma 3, primo periodo delle Norme del PUG vigente del Comune di Cesena. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà manifesta. Perplessità. Difetto ed erroneità di motivazione. Violazione dei principi del buon andamento e del giusto procedimento. Manifesta ingiustizia. Incompetenza".
Per il ricorrente l'art. 6.6.11, comma 3, primo periodo, del PUG del Comune di Cesena, invocato dall'ente a fondamento della valutazione preventiva contraria adottata, laddove prevede che i manufatti da adibire a ricovero attrezzi in zona agricola di superficie massima di 20 mq debbano "avere forma rettangolare", sarebbe illegittimo se ritenuto "vincolante" in sede applicativa, in quanto a suo dire apodittico, immotivato ed irragionevole.
4) "Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Disparità di trattamento".
La valutazione preventiva contraria andrebbe dichiarata per il ricorrente in ogni caso illegittima per non avere l'ente valutato lo stato dei luoghi descritto dal tecnico dell'istante e quindi ritenuto non vincolante, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, la previsione del PUG per l'accertata assenza di ragioni che impongano la forma rettangolare del manufatto nello specifico caso in discussione.
Sulla base di tali doglianze il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.
Il Comune di Cesena si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la natura asseritamente non provvedimentale dell'atto impugnato, nonché per l'omessa tempestiva impugnazione del PUG; nel merito l'ente ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze, insistendo per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All'esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto nel merito, sicché può ritenersi assorbita ogni eccezione preliminare sollevata dal Comune.
Invero, per quanto attiene ai profili di asserita illegittimità del parere del CUAV posto alla base del PUG per la presenza del sindaco di Cesena, va evidenziato che l'art. 47, lett. g), della l.r. n. 24/2017 espressamente dispone: "Ciascun ente o amministrazione, facente parte del CU o chiamato a partecipare ai suoi lavori con voto consultivo, è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente o amministrazione stessa".
Nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente, la Provincia, con nota prot. n. 13349 del 6 giugno 2022, ha delegato il Consigliere provinciale Matteo Gozzoli a rappresentarla e a presiedere i lavori del CUAV di Forlì-Cesena finalizzato all'espressione del parere motivato sul piano in oggetto, sicché il Sindaco del Comune di Cesena ha partecipato alla seduta contestata dal ricorrente solo come rappresentante per il Comune e non per la Provincia, senza alcuna duplicità di rappresentanza.
Quanto, invece, all'asserito potenziale conflitto di interessi, va evidenziato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che per gli amministratori degli enti locali, ex art. 78 t.u.e.l., sussiste obbligo di astensione con riguardo ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, solo laddove sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado (vedi C.d.S., sent. n. 5423 del 2020).
Nel caso in esame tale correlazione non risulta tuttavia ravvisabile, atteso che il parere reso dal CUAV concerne aspetti pianificatori e normativi generali, senza che sia stata prospettata dal ricorrente la riconducibilità di quanto deciso a concrete situazioni di interesse personale del Sindaco di Cesena.
Del pari priva di pregio è la doglianza articolata ex art. 46, comma 1, della l.r. n. 24/2017, norma che impone l'ulteriore pubblicazione del PUG laddove "siano apportate innovazioni che modifichino in modo sostanziale le caratteristiche generali della proposta di piano e i criteri generali che la connotano", atteso che come evidenziato dal Comune in giudizio, la formulazione dell'art. 6.6.11 delle NDA del PUG è rimasta immutata con riferimento alla previsione rilevante nell'odierna fattispecie che impone la forma rettangolare dei manufatti (vedi C.d.S., sentt. n. 6055 del 2020 e n. 6392 del 2018; T.A.R. Parma, sent. n. 92 del 2024).
Circa, invece, la terza doglianza articolata dal ricorrente, concernente l'asserita erronea applicazione dell'art. 6.6.11 delle NDA del PUG in quanto ritenuto dal Comune vincolante, ad avviso del Collegio non risulta ravvisabile alcuna illegittimità nell'applicazione di tale univoca disposizione da parte dell'ente, avendo peraltro l'Amministrazione dato conto in giudizio delle valutazioni operate a tal fine in sede istruttoria, nonché di quanto evidenziato nella relazione tecnica del Settore governo del territorio PGN 56455 del 17 aprile 2025, dove la prescrizione ampiamente discrezionale della forma rettangolare dei manufatti ad uso ricovero attrezzi è stata giustificata (per la ritenuta coerenza con il paesaggio agricolo/rurale), peraltro in linea con quanto già previsto nel PRG 2000, senza che sia quindi ravvisabile alcun profilo di palese irragionevolezza al riguardo.
Infine, destituita di fondamento è l'ultima doglianza contenuta in ricorso di asserita mancata valutazione da parte del Comune del reale stato dei luoghi descritto dal tecnico del ricorrente, avendo il Comune evidenziato al riguardo che è stato in realtà l'istante a descrivere erroneamente l'area, mostrata nella relazione allegata come libera da costruzioni, anziché dare specificamente atto della presenza di un manufatto abusivo, sostanzialmente sovrapponibile con quello oggetto della domanda di valutazione preventiva.
Pertanto, conclusivamente, tenuto conto delle argomentazioni appena esposte, il ricorso va integralmente respinto per l'infondatezza di tutte le censure articolate.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la novità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.