Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione III
Sentenza 5 giugno 2025, n. 940
Presidente: Perna - Estensore: Lico
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte Trenitalia s.p.a. impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali l'Agenzia della mobilità piemontese (d'ora in avanti anche "AMP") riconosceva in favore della ricorrente (quale operatore concessionario del servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale di persone) compensazioni economiche (per il periodo 1° gennaio 2024-30 settembre 2024) per un ammontare inferiore rispetto ai maggiori costi sopportati dall'operatore in ragione degli obblighi di servizio pubblico.
In particolare, venivano impugnati gli impegni di spesa adottati dall'AMP e, "per quanto occorrer possa", il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale l'AMP approvava il contratto di servizio stipulato dalla ricorrente, nella parte in cui la relativa disciplina determinava una compensazione, per l'erogazione del servizio pubblico, inferiore a quella dovuta.
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 4, 6 e dell'allegato del reg. CE n. 1370/2007 - eccesso di potere per carenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta - previsione di una inammissibile sotto-compensazione economica, che impedisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio;
2) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 - violazione delle delibere ART nn. 120/2018 e 154/2019 - violazione degli artt. 3 e 6 del contratto di servizio SFR 2022-2032 - violazione dell'art. 1 l.r. Veneto 29 aprile 2022, n. 5 - eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, carenza di presupposti ed ingiustizia manifesta.
In data 12 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l'Autorità per la regolazione dei trasporti con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmente depositato, in data 11 novembre 2024, presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, Trenitalia s.p.a. impugnava gli impegni di spesa adottati dall'AMP, relativi al periodo 1° ottobre 2024-31 dicembre 2024, per i seguenti motivi:
1) illegittimità derivata della determinazione AMP n. 768/2024 per illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
2) violazione degli artt. 4, 6 e dell'allegato del reg. CE n. 1370/2007 - eccesso di potere per carenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta - previsione di una inammissibile sotto-compensazione economica, che impedisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio;
3) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 - violazione delle delibere ART nn. 120/2018 e 154/2019 - violazione degli artt. 3 e 6 del contratto di servizio SFR 2022-2032 - violazione dell'art. 1 l.r. Veneto 29 aprile 2022, n. 5 - eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, carenza di presupposti ed ingiustizia manifesta.
In data 15 gennaio 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia della mobilità piemontese con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, Trenitalia s.p.a. impugnava gli impegni di spesa adottati dall'AMP, relativi al periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, per i seguenti motivi:
1) illegittimità derivata della determinazione AMP n. 1037/2024 per illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
2) violazione degli artt. 4, 6 e dell'allegato del reg. CE n. 1370/2007 - eccesso di potere per carenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta - previsione di una inammissibile sotto-compensazione economica, che impedisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio;
3) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 - violazione delle delibere ART nn. 120/2018 e 154/2019 - violazione degli artt. 3 e 6 del contratto di servizio SFR 2022-2032. Violazione dell'art. 1 l.r. Veneto 29 aprile 2022, n. 5 - eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, carenza di presupposti ed ingiustizia manifesta.
In data 7 maggio 2025, in vista dell'udienza pubblica del 22 maggio 2025, l'AMP depositava memoria difensiva con la quale chiedeva rigettarsi il ricorso ed i motivi aggiunti in quanto infondati.
Con memoria di replica del 9 maggio 2025 Trenitalia s.p.a. eccepiva la tardività della memoria di parte resistente AMP in quanto depositata quando già era scaduto il termine previsto dall'art. 73 c.p.a. (dimidiato a norma dell'art. 119 c.p.a.).
In data 21 maggio 2025 l'AMP depositava "note di udienza" contenenti un riassunto degli "aspetti salienti del giudizio".
All'odierna udienza Trenitalia eccepiva la tardività e la conseguente inammissibilità delle note depositate dall'AMP in data 21 maggio 2025 e reiterava l'eccezione di tardività della memoria depositata dalla resistente in data 7 maggio 2025.
Il Collegio informava, inoltre, la ricorrente, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo, per violazione del ne bis in idem, relativamente all'impugnazione della delibera di affidamento diretto del servizio pubblico e approvazione del contratto di servizio, già oggetto di altro giudizio, nonché dei motivi aggiunti, in quanto aventi ad oggetto atti privi di portata lesiva (quali gli impegni di spesa) alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto.
La ricorrente deduceva che l'impugnazione della delibera di affidamento del servizio e di approvazione del contratto di servizio, presupposto dei successivi provvedimenti attuativi che intervengono nel corso del rapporto, era stata formulata in via subordinata e "per quanto occorrer possa".
Il Collegio rilevava, altresì, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, nel caso in cui le censure dovessero essere interpretate come riferite alla sola fase esecutiva del rapporto di concessione.
Dopo ampia discussione sulle questioni di rito e merito il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte ricorrente in relazione alle memorie depositate dall'AMP in data 7 maggio 2025 e 21 maggio 2025 in quanto depositate successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica previsto dall'art. 73 c.p.a.
Tali memorie, dunque, vanno stralciate dagli atti di causa e non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione.
Quanto al ricorso principale, va preliminarmente chiarito che mediante lo stesso la ricorrente non ha inteso impugnare la determinazione del Direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese reg. gen. n. 625 dell'8 settembre 2022, mediante la quale veniva affidato, in concessione, alla ricorrente il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale per il periodo 1°.7.2022-30.6.2032 e veniva approvato il relativo contratto di servizio.
In tal senso, infatti, depone in primo luogo la formulazione letterale del ricorso, laddove l'impugnazione della summenzionata determina è espressamente proposta "per quanto occorrer possa".
Inoltre, la stessa Trenitalia, in udienza, ha ribadito l'assenza di un interesse all'impugnazione, in via principale, di tale determinazione poiché la stessa era già stata fatta oggetto di impugnazione nel giudizio definito dal T.A.R. Piemonte con sentenza n. 868 del 2023, con la conseguenza che l'atto doveva ritenersi gravato solo nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che l'impugnazione di tale atto fosse necessaria ai fini della decisione della controversia.
Ciò posto, alla luce della circostanza per cui il provvedimento di concessione e approvazione del contratto di servizio è divenuto definitivo a seguito del rigetto dell'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 868 del 2023, ritiene il Tribunale di non dover includere tale provvedimento tra quelli impugnati mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio, coerentemente con quanto affermato dalla parte in udienza e con l'indicazione di tale atto tra quelli impugnati solo "per quanto occorrer possa".
Chiarito quanto sopra, il ricorso principale (con riferimento all'impugnazione dell'impegno di spesa relativo al periodo 1° gennaio 2024-30 settembre 2024) ed i motivi aggiunti si prestano ad uno scrutinio congiunto in quanto sono fondati su medesimi motivi di impugnazione e hanno ad oggetto atti, dotati di analoga funzione, che si differenziano solo per il periodo temporale di riferimento.
Ritiene il Collegio che il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili in quanto aventi ad oggetto atti non immediatamente lesivi e, pertanto, non direttamente impugnabili.
Vanno condivisi, sul punto, i principi enunciati dal Consiglio di Stato in sede di decisione sull'appello proposto avverso la sentenza n. 868 del 2023. In tale occasione è stato, infatti, affermato che «l'impegno di spesa è atto della procedura contabile di per sé non lesivo in quanto non idoneo in alcun modo a incidere sull'an e il quantum dovuto: eventuali vizi degli atti della procedura di spesa producono effetti nell'ambito dell'ordinamento contabile e delle responsabilità che lo connotano.
Anche a ravvisare, nel caso di specie, un riconoscimento dell'ammontare del debito (che parte appellante contesta) esso si qualifica nell'ambito dell'atto nel quale si colloca, con le conseguenze già dette, che non sono smentite dagli effetti che connotano il riconoscimento di debito. Quest'ultimo determina "un'astrazione meramente processuale della causa debendi", per la quale il destinatario della ricognizione di debito "è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale", che "si presume pertanto fino a prova contraria" (Sez. un., 16 marzo 2023, n. 7682): ne consegue che la sussistenza di un titolo che reca un importo maggiore supera l'eventuale riconoscimento di un debito inferiore che sia contenuto nell'impegno di spesa» (C.d.S.., Sez. V, 12 marzo 2024, n. 2377).
A fronte di tale esplicita statuizione non rileva, in senso opposto, la considerazione (svolta da parte ricorrente in udienza) secondo cui l'impugnazione degli impegni di spesa non potrebbe ritenersi inammissibile, in assenza di una specifica statuizione in tal senso contenuta nel dispositivo della sentenza di appello.
Trattasi, infatti, di un dato meramente formale la cui rilevanza deve ritenersi "recessiva" a fronte dell'espressa esclusione, in motivazione, circa la possibilità di impugnare autonomamente gli impegni di spesa, in quanto atti privi di immediata lesività.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 11 novembre 2024 e 27 gennaio 2025 devono essere dichiarati inammissibili in quanto aventi ad oggetto atti non lesivi.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, anche alla luce della circostanza per cui al momento della proposizione del ricorso il T.A.R. Piemonte si era già pronunciato, in senso sfavorevole alla ricorrente, sulle questioni giuridiche sottese alla decisione, con sentenza confermata in appello dal Consiglio di Stato nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, li dichiara inammissibili.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.