Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 19 giugno 2025, n. 1007

Presidente ed Estensore: Polidori

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone con l'atto introduttivo del giudizio - depositato in data 15 dicembre 2022 - l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

2. Tuttavia la ricorrente medesima, pur avendo presentato l'istanza di fissazione dell'udienza pubblica, non si è mai attivata per conoscere le ragioni della mancata fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare proposta unitamente all'atto introduttivo del giudizio.

3. Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio in data 20 dicembre 2022 per resistere al ricorso, ma non ha svolto ulteriori attività difensive.

4. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, fissata ai soli fini della conferma dell'interesse ad agire in giudizio, nessuno è comparso per la ricorrente.

5. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni.

6. Dalla generale previsione dell'art. 2 c.p.a. - secondo cui "Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo" - può farsi discendere un vero e proprio onere, a carico della parte ricorrente, di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un'apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere.

Inoltre nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d'ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all'uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a., "Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione...". L'art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che "Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa".

A conferma di quanto precede, la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell'interesse ad agire è già stata già affermata dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S., Sez. giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso all'esito di «un procedimento "atipico" originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta». In particolare, secondo tale giurisprudenza, «La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un "atto abnorme" che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall'opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall'intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell'interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell'assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione».

In definitiva, sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati, può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d'ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, in presenza di una "fattispecie complessa" così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire e la conseguente fissazione di un'apposita udienza per la conferma dell'interesse ad agire; B) la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d'interesse; C) la mancata dichiarazione del ricorrente sulla persistenza dell'interesse ad agire.

7. Passando alla fattispecie oggetto del presente giudizio il Collegio osserva innanzi tutto che l'odierna udienza è stata fissata con avviso di Segreteria del 10 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della conferma dell'interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire, e ciò in quanto la ricorrente, nonostante il pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, non si è attivata per conoscere le ragioni della mancata fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare proposta unitamente all'atto introduttivo del giudizio e, dopo la proposizione del ricorso, non risulta svolta dalla ricorrente alcuna attività difensiva.

Inoltre il difensore della ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di Segreteria, non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell'interesse alla decisione e alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 nessuno è comparso per la ricorrente.

In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che l'univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell'interesse al ricorso - integri la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

8. Sussistono comunque giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della definizione in rito del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.