Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V-quater
Sentenza 20 giugno 2025, n. 12153

Presidente: Arzillo - Estensore: Carrozzo

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a San José (Costa Rica) - dopo aver decretato il disconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in precedenza riconosciuta ai ricorrenti - ha disposto il ritiro del passaporto italiano in possesso della stessa.

2. Ritiene il Collegio che, come anche sostenuto dall'Amministrazione resistente, un simile giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo espresso da questo Tribunale in fattispecie analoghe (cfr. da ultimo, ex multis, Sez. V-quater, sent. 8 maggio 2025, n. 8928, e in precedenza Sez. III-ter, sent. n. 2873/2019).

Ed infatti, nel caso in esame, il "ritiro" del passaporto è un atto vincolato, meramente consequenziale rispetto alla determinazione di disconoscimento della cittadinanza.

La relativa controversia, dunque, è riconducibile a quella sullo status civitatis, che è stato negato dall'autorità italiana all'esito di un mero accertamento - privo di spazi di discrezionalità - sullo "spontaneo acquisto" di una cittadinanza straniera.

La situazione giuridica soggettiva vantata dai ricorrenti e a fronte dell'atto impugnato assume perciò la consistenza di diritto soggettivo.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio che la domanda relativa al provvedimento di ritiro del passaporto (al pari di quella riguardante la determinazione di disconoscimento della cittadinanza, che risulta già essere stata avanzata dinanzi al giudice ordinario) esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo suscettibile di essere attratta nell'ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. u), c.p.a.

Del resto, il giudice amministrativo non sarebbe neppure abilitato a svolgere gli accertamenti sullo status civitatis dei ricorrenti, sui quali sono incentrati i motivi di ricorso (stante la riserva prevista dall'art. 8, comma 2, c.p.a.: "Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone...").

3. In conclusione, si ritiene che la cognizione sulla domanda in esame appartenga al giudice ordinario (innanzi al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.) e che le spese di lite debbano essere compensate in ragione della peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.