Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione II
Sentenza 23 giugno 2025, n. 578
Presidente: Aru - Estensore: Plaisant
FATTO E DIRITTO
Con deliberazioni del Consiglio comunale 15 settembre 1988, n. 75 e 26 settembre 1988, n. 80, il Comune di Sant'Antonio di Gallura aveva concesso al sig. Domenichino A., odierno ricorrente, un contributo in conto capitale di lire 18.000.000 (corrispondente al 30% della spesa di lire 60.000.000 prevista) per la ristrutturazione e il recupero di un edificio adibito a civile abitazione, ai sensi della l. n. 268/1974, per il quale l'interessato aveva poi ottenuto il relativo titolo edilizio in data 30 maggio 1989, n. 189.
Ottenuto il relativo titolo edilizio, l'interessato aveva trasmesso quanto richiesto, comunicando l'inizio dei lavori per la data del 16 novembre 1989.
In data 5 febbraio 1990 il sig. A. aveva presentato domanda per una variante in corso d'opera avente a oggetto l'ampliamento del fabbricato e la realizzazione di due alloggi, ottenendo il titolo relativo in data 27 marzo 1990.
In data 17 febbraio 1992, a seguito di sopralluogo, l'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Antonio, constatata la rispondenza tra la situazione di fatto e lo stato di avanzamento dei lavori sino a quel punto dichiarato, aveva attestato il diritto del sig. A. a percepire una somma pari al 60% del contributo totale concesso, pari a lire 10.800.000, poi effettivamente erogata in data 6 marzo 1992.
A seguito di una sopravvenuta modifica della disciplina di riferimento, che aveva limitato la finanziabilità dell'intervento a una sola unità immobiliare residenziale per nucleo familiare, in data 18 gennaio 1993 il sig. A. aveva presentato una nuova richiesta di variante in corso d'opera, poi effettivamente assentita.
In data 6 marzo 1993 l'interessato aveva comunicato al Comune l'intervenuta ultimazione dei lavori e in data 18 novembre 1993 aveva richiesto il rilascio della licenza di abitabilità.
A seguito del relativo sopralluogo, il responsabile l'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Antonio di Gallura -rilevata la presenza di alcune difformità dello stato di fatto rispetto a quanto autorizzato, nonché l'intervenuto accatastamento del fabbricato come "rurale" anziché come "residenziale"- aveva sospeso l'erogazione del saldo finale del contributo, pari a lire 7.200.000, "fino a quando l'Assessorato Regionale non abbia esaminato l'intero fascicolo ed espresso la propria determinazione in merito".
Con nota dell'11 gennaio 1995 l'Assessorato dei lavori pubblici della Regione Sardegna aveva invitato il Comune di Sant'Antonio di Gallura a concedere al sig. A. una proroga a sanatoria "sempreché ritenga valide le motivazioni addotte dall'interessato a giustificazione del suddetto ritardo", specificando che "il saldo del contributo potrà essere liquidato soltanto dopo la regolarizzazione del termine per l'ultimazione dei lavori e la presentazione da parte del richiedente di idonea certificazione da cui risulti l'accatastamento del fabbricato come casa di 'CIVILE ABITAZIONE', in caso contrario il finanziamento concesso deve intendersi revocato e codesto comune è autorizzato al recupero della somma già erogata a titolo di acconto, maggiorata degli interessi legali".
A quel punto il Comune di Sant'Antonio di Gallura, con provvedimento 5 aprile 2000, prot. 1067, a firma del Sindaco, aveva revocato la concessione del contributo.
Tale provvedimento era stato impugnato con ricorso R.G. n. 875/2000 innanzi a questo Tribunale, il quale, con ordinanza della Prima Sezione 5 luglio 2000, n. 340/4, ne aveva sospeso l'efficacia in via cautelare.
Con nota del 30 gennaio 2001 il Comune di Sant'Antonio di Gallura aveva diffidato l'interessato a "inoltrare la domanda di accatastamento dell'immobile sito in Comune di Sant'Antonio di Gallura Loc. Scupetu, distinto al F. 18 - Mapp. 53 - del Catasto Terreni, come 'Casa di Civile Abitazione', nel perentorio termine di giorni trenta dal ricevimento della presente, dando sollecita notizia a questo Comune degli adempimenti e dell'esito della procedura di accatastamento, con espresso avvertimento che in caso di inutile decorso dell'anzidetto termine, il finanziamento erogato si intenderà revocato e questa Amministrazione provvederà al recupero forzoso delle somme già corrisposte a titolo di acconto, pari a lire 10.800.000 oltre interessi e successive occorrende".
La vicenda non ha avuto successivi sviluppi in sede amministrativa, mentre con sentenza 24 aprile 2008, n. 766, la Prima Sezione di questo Tribunale ha accolto nel merito il sopra descritto ricorso proposto dal sig. A., annullando l'impugnato provvedimento di revoca del contributo in accoglimento della censura avente a oggetto l'incompetenza del Sindaco.
Con il ricorso ora in esame, notificato in data 26 marzo 2025, il sig. A. ha chiesto ordinarsi al Comune di Sant'Antonio di Gallura di dare esecuzione alla sopra citata sentenza di annullamento n. 766/2008, condannandolo a corrispondere in suo favore il saldo del contributo, maggiorato degli interessi normativamente previsti dal 15 febbraio 1993 (data di comunicazione formale del completamento dei lavori) al pagamento effettivo, con nomina di un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento ulteriore e la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sant'Antonio di Gallura, eccependo l'inammissibilità e infondatezza di tale ricorso in ottemperanza.
All'esito della camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio condivide le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa di parte resistente, per le ragioni che passa a esporre.
Non sussistono ragioni per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di ottemperanza può essere efficacemente attivato solo per dare attuazione a uno specifico dictum, rimasto inattuato, di una precedente pronuncia cognizione (cfr., ex multis, C.d.S., Ad. plen., 4 dicembre 1998, n. 8; Sez. V, 9 ottobre 2006, n. 5995; da ultimo, T.A.R. Catania, Sez. III, 10 ottobre 2023, n. 2965), mentre nel caso ora in esame l'invocata sentenza di questo Tribunale n. 766/2008 si era limitata a decretare l'annullamento dell'atto di revoca del contributo - pronuncia, questa, di portata squisitamente autoesecutiva - senza aggiungere alcuna pronuncia di condanna al pagamento di somme di denaro, richiesta per la prima volta, proprio per questo inammissibilmente, nella presente sede esecutiva. In sostanza parte ricorrente chiede al Giudice dell'ottemperanza un dictum di condanna all'erogazione del saldo finale del contributo sul quale non vi è stata alcuna pronuncia in sede cognitoria e sul quale, piuttosto, avrebbe potuto promuovere la riapertura del relativo procedimento amministrativo, se del caso azionando i sistemi di tutela previsti dall'ordinamento nei confronti dell'esito (o del mancato esito) del procedimento stesso, scaturente da una nuova valutazione della vicenda da parte dell'organo competente (cfr. T.A.R. Roma, Sez. II, 21 ottobre 2024, n. 18184).
Tale conclusione, valida in termini generali, lo è tanto più nel caso ora in esame, ove l'invocata sentenza di cognizione ha annullato l'atto di revoca del contributo accogliendo soltanto la censura di incompetenza del Sindaco e dichiarando assorbite le altre doglianze, dunque senza prendere posizione sulla "legittimità sostanziale" di quel provvedimento e sull'esistenza o meno dei presupposti per ottenere il contributo, ragion per cui il Giudice dell'ottemperanza tanto meno potrebbe ingerirsi nelle relative valutazioni.
Per quanto esposto, dunque, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, pur sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto.
Compensa le spese processuali tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.