Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 18 giugno 2025, n. 5339
Presidente: Sabatino - Estensore: Barreca
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Catanzaro ha respinto il ricorso proposto da Anna Maria Mungo contro il Comune di Squillace e il Ministero dell'interno - Ufficio elettorale centrale e nei confronti dei controinteressati indicati in epigrafe per l'annullamento:
1) del verbale del 10 giugno 2024 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Squillace, con il quale è stato proclamato il candidato Vincenzo Zofrea alla carica di Sindaco del Comune di Squillace e con il quale sono stati proclamati i consiglieri comunali del Comune di Squillace nelle persone indicate in ricorso;
2) nonché dei verbali delle operazioni elettorali relative alle Sezioni numeri 1, 2 e 4 nelle quali si sono svolte le dette elezioni tenutesi nei giorni 8 e 9 giugno 2024;
quindi, per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali, con conseguente rinnovo delle stesse; ovvero, in via gradata, del risultato delle elezioni, con consequenziale rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle Sezioni 1, 2 e 4 per le quali il risultato elettorale risulta illegittimo, con ogni consequenziale statuizione.
1.1. La sentenza riassume come segue le deduzioni in fatto e in diritto di parte ricorrente:
- alle elezioni amministrative sono state ammesse a partecipare tre liste con candidati alla carica di Sindaco e, rispettivamente, Anna Maria Mungo per la lista n. 1 "Progetto Squillace", Vincenzo Zofrea per lista n. 2 "Siamo Squillace" e Stefano Carabetta per la lista n. 3 "Civita Squillace";
- le operazioni di voto si sono concluse alle ore 23:00 del 9 giugno 2024, mentre quelle di scrutinio - essendovi stato prima lo spoglio delle schede per le elezioni europee - sono iniziate il successivo giorno 10 giugno 2024 alle ore 14:00 e si sono protratte in tutte le Sezioni per molte ore;
- in esito al conteggio dei voti, la lista n. 1 "Progetto Squillace" ha ricevuto 819 preferenze, la lista n. 2 "Siamo Squillace" 829 e la lista n. 3 "Civita Squillace" 714;
- l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni ha peraltro omesso di verbalizzare la proclamazione di Vincenzo Zofrea alla carica di Sindaco;
- l'esponente prospetta quindi l'illegittimità degli atti avversati per violazione degli artt. 41, 47, 48 e 68 d.P.R. n. 570/1960, nonché per vizio di eccesso di potere, in quanto le consultazioni elettorali sarebbero state caratterizzate da gravissime irregolarità e illegittimità, inerenti al conteggio delle schede e alle operazioni di voto e di scrutinio, che avrebbero determinato un esito alterato per il tramite del sistema della c.d. "scheda ballerina", che priva gli elettori della libera espressione del voto e della sua segretezza.
1.2. Dato atto della resistenza dei controinteressati, ossia del sindaco e dei consiglieri comunali dichiarati eletti nella lista n. 2 "Siamo Squillace", e del Comune di Squillace, il tribunale ha respinto nel merito l'unica e articolata censura della ricorrente, prescindendo perciò dal vaglio dell'eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune e dall'attività istruttoria di verificazione richiesta dalla stessa parte ricorrente.
1.3. Le spese processuali sono state poste a carico di quest'ultima, secondo il criterio della soccombenza.
2. La signora avv. Anna Maria Mungo, in qualità di cittadina elettrice del Comune di Squillace, nonché di candidata a Sindaco della lista "Progetto Squillace", ha proposto appello con diverse censure corrispondenti a quelle del primo grado, in chiave critica rispetto alla decisione appellata.
Il Comune di Squillace e i controinteressati indicati in epigrafe si sono costituiti per resistere all'appello con apposite memorie.
Il Ministero dell'interno ha depositato atto di costituzione di mera forma.
2.1. All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata discussa e riservata per la decisione, previo deposito di memoria da parte appellante.
3. Con la prima censura è stato dedotto che il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10 giugno 2024 è privo della proclamazione a Sindaco del candidato Vincenzo Zofrea, non essendo stata effettuata (o forse solo non verbalizzata, ma con pari effetti di invalidità dell'atto) la proclamazione del candidato che ha riportato il maggior numero di voti e quindi del Sindaco.
Si tratterebbe, ad avviso della ricorrente, di omissione gravissima, che porterebbe alla necessità di annullamento dell'atto, a meno di fornire la prova - che sarebbe mancata - dell'avvenuta proclamazione che la legge dichiara essere costituita dall'evento materiale che deve poi essere trasposto nel verbale delle operazioni elettorali.
3.1. Il tribunale ha ritenuto l'omissione di carattere meramente formale, priva di riflessi sostanziali sotto il profilo della legittimità delle operazioni di scrutinio, "qualificandosi al più alla stregua di mera irregolarità".
3.2. Tale conclusione è criticata dall'appellante, poiché non sarebbe stata fornita prova alcuna che la proclamazione sia effettivamente avvenuta e poiché è stata denunciata proprio l'omissione della proclamazione e non soltanto della sua verbalizzazione.
3.3. La critica è infondata.
Onde confutare la stessa - sia se riferita alla mancanza di verbalizzazione che se riferita alla mancanza di effettiva proclamazione del Sindaco, non potendo quest'ultima che risultare appunto dalla verbalizzazione - è sufficiente richiamare per intero la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, II, 10 agosto 2021, n. 5841, che ha deciso un caso analogo (addirittura più significativo, poiché concernente la mancata proclamazione degli eletti, non soltanto del Sindaco come nel caso di specie).
Vi si legge, in particolare, che il T.A.R. aveva ritenuto che "alla luce del principio di strumentalità delle forme, ... poiché la volontà dell'adunanza dei presidenti di sezione è meramente certificativa dei risultati elettorali riportati nei verbali delle singole sezioni che risultano invece regolarmente compilati, ... la correttezza sostanziale delle operazioni elettorali, i cui esiti sono stati correttamente riportati nelle tabelle di scrutinio e così conosciuti e censurati dalla parte ricorrente, non sia inficiata dalla mancata compilazione del verbale di proclamazione degli eletti". Il Consiglio di Stato ha convenuto con quanto affermato dal giudice di prime cure, escludendo che "la correttezza sostanziale delle operazioni elettorali, i cui dati sono stati verificati e sottoscritti dall'Adunanza dei Presidenti nel verbale delle operazioni elettorali, sia stata compromessa dall'omissione rappresentata dalla mancata compilazione del verbale di proclamazione degli eletti".
Va pienamente condivisa la conclusione raggiunta, secondo cui l'omissione consistente nella mancata compilazione del verbale di proclamazione degli eletti rileva "su un piano esclusivamente formale", poiché si tratta di conclusione coerente con i principi cardine in materia, vale a dire quelli della strumentalità delle forme e di conservazione delle operazioni elettorali, secondo cui nel procedimento elettorale "l'invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento delle stesse operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto; tale principio va, poi, applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale; il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale; pertanto, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guida che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale" (C.d.S., II, 2 gennaio 2024, n. 51; 4 dicembre 2023, n. 10435, tra le altre).
3.4. La prima censura va quindi respinta.
4. Relativamente al verbale della Sezione 1, la ricorrente ha rilevato le seguenti "incompletezze":
- a pagina 7 si attesta che gli elettori sono 995 (504 uomini, 488 donne e 3 elettori cittadini di altro stato membro dell'Unione europea);
- a pagina 8 si attesta che le schede da autenticare sono appunto 995 (assegnate in numero di 248 a tre scrutatori e di 251 ad un quarto scrutatore);
- a pagina 9 però non è indicato il numero delle schede complessivamente autenticate, dando luogo ad un'omissione che, secondo la ricorrente, andrebbe a "concatenarsi" con quelle di cui alla successiva pagina 30;
- a pagina 27 si dà atto che hanno votato complessivamente 698 elettori (348 uomini e 348 donne e 2 cittadini di altro stato membro dell'Unione);
- a pagina 30 è omesso il dato delle schede rimaste dopo la votazione (autenticate e non utilizzate), nonostante il fatto che si attesti che il numero delle schede autenticate e non utilizzate corrisponde[rebbe] al numero degli elettori.
In sintesi, non sarebbe possibile in alcun modo verificare la rispondenza dei conteggi tra le schede autenticate e quelle autenticate e non utilizzate, con l'effetto che non sarebbe possibile verificare neppure se sia corretto il numero degli elettori indicati.
La ricorrente denuncia che durante le operazioni di voto ed al termine delle stesse si sarebbe avuta "grande confusione" per la non coincidenza dei numeri per "alcune" schede, la quale troverebbe riscontro nell'inammissibile omessa verbalizzazione, e aggiunge che, pur volendo, non è riuscita a documentare quanto accaduto perché le sarebbe stato impedito l'accesso richiesto a tutta la documentazione, in quanto già trasmessa alla Prefettura. Pertanto, è chiesta una verificazione, con istanza istruttoria rimasta inevasa in primo grado e riproposta in appello.
4.1. Il T.A.R. ha infatti ritenuto che le omissioni fossero soltanto formali e non sostanziali, per come si sarebbe potuto desumere dallo stesso verbale, dato che il numero relativo alle schede autenticate e non utilizzate si sarebbe potuto ricavare "sottraendo il numero dei votanti, 698, alle schede autenticate, pari appunto a 995, così da giungere alla cifra di schede autenticate e non utilizzate di 297 e tale corrispondenza è attestata a pagina 30 del verbale dal Presidente della Sezione, laddove è enunciata l'identità tra il numero delle schede autenticate non utilizzate e il numero degli elettori della Sezione che non hanno votato".
4.2. L'appellante critica la decisione, che sarebbe illegittima ed errata stante il fatto che il Presidente di seggio ha contravvenuto alla specifica previsione dell'indicazione delle schede residue ed ha preferito "attestare meramente la coincidenza del numero (cancellando la voce 'non coincidono') senza però indicarne l'esatta consistenza": in sintesi, secondo l'appellante, dal verbale risulterebbe una mera "dimenticanza" piuttosto che l'attestazione e la certificazione di un dato "falso".
4.3. La critica non merita favorevole apprezzamento.
Essa si basa su due assunti fondamentali:
a) non sarebbe stato indicato il numero delle schede complessivamente autenticate;
b) non sarebbe stato indicato il numero delle schede autenticate e non utilizzate.
Quanto al primo dato, se è vero che non è stata compilata la parte del verbale che vi è specificamente riferita, il numero di 995 è indicato sia come numero degli elettori, che come schede da autenticare che, ancora, come schede consegnate agli scrutatori.
Quanto al secondo dato, essendo certo sia il dato anzidetto di schede autenticate (995) che il numero dei votanti (698), le schede non autenticate risultano 297. La relativa attestazione è da reputarsi contenuta nel verbale, precisamente al paragrafo 20, dove è riportata la dichiarazione del Presidente di corrispondenza tra numero delle schede autenticate non utilizzate e numero degli elettori che non hanno votato: contrariamente a quanto assume l'appellante, già tale dichiarazione è assistita dalle garanzie dell'atto pubblico facente fede, pur se non riporta la cifra esatta, poiché espressa in termini tali da indurre a ritenere che il Presidente l'abbia resa previa verifica di quanto dichiarato.
4.4. La censura relativa alla Sezione 1 va quindi respinta.
5. Relativamente al verbale della Sezione 2, la ricorrente ha rilevato le seguenti "incongruenze" riscontrabili ictu oculi dalla lettura del verbale:
- a pagina 6 non si attesta il numero delle schede da autenticare pervenute, ma a pagina 8 viene specificato che le schede residue non autenticate sono 79 e per questo si potrebbe presumere che le schede consegnate siano state 700;
- a pagina 7 si attesta infatti che gli elettori sono 621 (301 uomini e 320 donne);
- a pagina 8 si attesta che le schede da autenticare sono quindi 621 (assegnate in numero di 150 a tre scrutatori e di 171 ad un quarto scrutatore);
- a pagina 9 è indicato il numero delle schede complessivamente autenticate (appunto 621);
- a pagina 27 si dà atto che hanno votato 376 elettori (184 uomini, 191 donne ed un elettore non iscritto nella lista della Sezione);
- a pagina 17 si attesta il voto di un agente di pubblica sicurezza, cittadino elettore del Comune, non iscritto nella lista della Sezione, e a pagina 29 si evidenzia che è stata autenticata un'ulteriore scheda, consegnata a quest'ultimo;
- essendo perciò le schede autenticate complessivamente pari a 622, sottraendo da queste ultime il numero degli elettori votanti (376) si dovrebbero avere 246 schede autenticate residue perché non utilizzate; invece a pagina 30 viene attestato che queste sono 245, con l'effetto che manca una scheda elettorale dal conteggio.
5.1. Il T.A.R. ha ritenuto che la discrasia denunciata dalla ricorrente trovi "una plausibile e ragionevole spiegazione, per come dedotto dalla difesa delle controparti, in un errore formale di trascrizione, rinvenibile nella circostanza che il Presidente di Sezione ha sottratto il numero complessivo dei votanti, pari a 376, dal numero di schede autenticate, 621, senza tuttavia considerare 1 scheda aggiuntiva successivamente autenticata per consentire il voto ad un elettore non iscritto nella Sezione n. 2, così da quantificare in 622 le schede autenticate".
5.2. L'appellante deduce che la decisione sarebbe "contraria ad ogni principio di diritto", poiché il Presidente del seggio, prima di attestare i numeri sul verbale (in particolare quello delle schede residue), non deve operare una mera operazione matematica, ma deve provvedere ad effettuarne il conteggio. Avendo effettuato tale conteggio (che sarebbe attestato dal verbale), risulta che una scheda è mancante e sarebbe perciò "assurdo e apodittico" ritenere che l'indicazione del numero errato sia frutto di un errore scaturente da un'errata sottrazione.
A fronte di detta mancanza, il T.A.R. avrebbe dovuto accogliere il ricorso o, tutt'al più, disporre una verificazione.
5.3. Tale conclusione non può essere condivisa.
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, le schede consegnate sono state 700: il dato, oltre che risultare dalle deduzioni sopra riportate, ribadite nell'atto di appello, è attestato dal verbale di consegna del materiale elettorale, depositato in giudizio dai controinteressati.
A prescindere dall'effettuazione del conteggio materiale delle schede residue, il verbale supporta un calcolo operato dal Presidente, prendendo le mosse dalle 621 schede autenticate inizialmente (senza cioè considerare la scheda autenticata successivamente), di modo che, sulla base di tale dato di partenza errato si è pervenuti al risultato (parimenti errato) di 245 (invece che 246) schede autenticate non utilizzate, in considerazione di 376 votanti.
Queste essendo le risultanze della verbalizzazione, non è dedotto dall'appellante che l'indicazione di 245 schede residue, pur errata, sia frutto di precise irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali, non essendo state nemmeno ipotizzate dalla stessa ricorrente tali irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto. In mancanza di censure corrispondenti, prima ancora che della relativa dimostrazione, l'errore nell'indicazione delle schede residue non può che essere qualificato come mera irregolarità formale, priva di significativa incidenza sul risultato delle elezioni, secondo quanto ritenuto dal T.A.R.
A tutto quanto sopra deve aggiungersi che il numero totale dei voti riportati dalle liste e il numero dei votanti sono perfettamente coincidenti, sicché si conferma l'irrilevanza del divario numerico oggetto della censura in esame.
5.4. La censura relativa alla Sezione 2 va quindi respinta.
6. Relativamente al verbale della Sezione 4, la ricorrente sostiene che vi sarebbero "molteplici tipologie di vizio", che differenzia per argomento, come segue:
a) mancata corrispondenza dei numeri delle schede con i votanti, che ha portato a riscontrare una differenza di 50 schede autenticate in più (467 in luogo di 417); il T.A.R. ha ritenuto trattarsi di un mero errore di trascrizione; l'appellante evidenzia come sia stato, invero, lo stesso Presidente di seggio ad attestare nel verbale la non corrispondenza del valore numerico;
b) soggetti aventi diritto al voto perché cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea: si tratta di quattro elettori (due donne e due uomini) che avrebbero dovuto essere aggiunti agli elettori della sezione; invece, per costoro: non è stata autenticata alcuna scheda ulteriore e non è indicato che hanno votato, pur risultando che almeno due di loro (la signora Maria Nistor ed il signor Patrik Dominik Sadowski) l'avrebbero fatto, avendolo dichiarato (e per la signora Nistor potendo il voto essere dimostrato con la scheda elettorale, prodotta nel giudizio di appello), senza che sia stata data la possibilità alla ricorrente, da parte della Prefettura, di ottenere copia della lista degli elettori che si erano recati alle urne; stante detto voto da parte dei cittadini di altro Stato membro, il conteggio delle schede utilizzate avrebbe dovuto essere incrementato almeno di due; quindi, non essendo state autenticate ulteriori schede destinate a tale categoria di elettori, avrebbe dovuto essere diminuito il numero delle schede autenticate residue, di modo che le schede in più risultano essere pari ad almeno 52;
c) soggetti ammessi al voto non iscritti alla Sezione: si tratta di elettori ammessi al voto, secondo la ricorrente - non, come attestato dal verbale, in base a "sentenza o attestazione del Sindaco" bensì - sulla scorta, ciascuno, di un verbale della Commissione elettorale circondariale di Catanzaro del 6 giugno 2024, numeri 119, 120 e 121; sebbene l'amministrazione comunale, nel costituirsi in giudizio, abbia prodotto tre attestazioni del Sindaco, la ricorrente evidenzia come queste non sarebbero state agli atti del Seggio, considerato anche che non contengono gli estremi dei verbali della Commissione elettorale circondariale, invece annotati a pagina 15 del verbale. Secondo l'appellante, i voti di questi elettori dovrebbero sottrarsi dal conteggio complessivo, di modo che le schede in più risulterebbero pari a 55.
Le relative deduzioni servirebbero, sempre ad avviso dell'appellante, a dimostrare, così come quelle riguardanti i cittadini comunitari, "l'assoluta caoticità e l'assoluta inaffidabilità dei verbali e dei lavori della Sezione 4" di cui il T.A.R. non avrebbe tenuto conto, "liquidando" la questione solo come inammissibile per mancanza di prova di resistenza;
d) elettori con diritto all'assistenza: anche per questi ultimi l'appellante ribadisce le considerazioni appena illustrate per le altre due tipologie di elettori, sostenendo che i due elettori non rientrerebbero nelle categorie per le quali la legge consente il voto con assistenza e la giurisprudenza richiede che la patologia venga attestata da certificato medico e comunque verbalizzata, in modo da evitare possibili strumentalizzazioni e violazioni. L'appellante precisa che il verbale non indica alcuna patologia (limitandosi a specificare solo "grave impedimento"), né alcun certificato per i detti due elettori, e per di più risulterebbe violato il divieto di accompagnamento di più soggetti da parte dello stesso accompagnatore (dato che il signor M.T. ha accompagnato entrambi).
6.1. Le censure non meritano di essere accolte, dal momento che:
a) l'attestazione di un numero di schede residue pari a 467 appare essere frutto di un errore di compilazione, essendo certo il numero delle schede autenticate (1268) e quello dei votanti (851) che avrebbe dovuto portare ad una differenza di 417; l'errore di compilazione è confermato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dal Presidente della sezione, che attesta che le schede residue inserite nel plico erano appunto 417;
b) il voto che si assume espresso dai due cittadini di altro Stato membro dell'UE non risulta dal verbale delle operazioni elettorali e non ha comportato l'aumento delle schede autenticate (rimasto a 1268); di uno di tali (asseriti) voti non vi è prova alcuna in atti, mentre l'altro dovrebbe essere comprovato dalla produzione della scheda elettorale, che tuttavia è tardiva; in ogni caso, non si può affatto sostenere che la mancata o irregolare verbalizzazione di tale voto infici per intero le operazioni elettorali, attenendo piuttosto all'esercizio del diritto di voto; in proposito, si condivide quanto affermato in sentenza sulla prova di resistenza, senza smentita specifica da parte appellante;
c) il voto dei tre elettori provenienti da altro Comune è invece da reputarsi regolare, considerate le attestazioni del Sindaco prodotte in giudizio, senza che rilevi che non risultino verbalizzate, in quanto i verbali della Commissione elettorale circondariale, invece annotati a pagina 15 del verbale, sono di per sé necessariamente propedeutici al rilascio delle attestazioni sindacali; rispetto a queste ultime, d'altronde, l'appellante non ha formulato censure specifiche, ulteriori rispetto a quella della loro mancata verbalizzazione;
d) le censure concernenti invece l'ammissione al voto assistito, riguardano - peraltro così come quelle di cui al precedente punto c) - soltanto l'esercizio del diritto di voto, sicché risultano prive di interesse all'esito della prova di resistenza, considerato che il divario tra le due liste è risultato essere di dieci voti.
6.2. In definitiva, le irregolarità dedotte dalla ricorrente rappresentano o discrasie di modesta entità, nemmeno in grado di superare la prova di resistenza (cui non può sottrarsi il giudizio di ammissibilità dell'azione proposta in materia elettorale: cfr., fra le tante, C.d.S., III, 17 luglio 2018, n. 4355), ovvero incongruenze non accompagnate da elementi idonei a far supporre comportamenti illeciti. In particolare, anche l'ipotesi della c.d. scheda ballerina deve trovare riscontro in irregolarità ulteriori, significative di comportamenti illecito (cfr. C.d.S., III, 30 maggio 2018, n. 3250; II, 20 ottobre 2020, n. 8954) ed è configurabile - come sottolineato anche dal tribunale - in linea di principio quando le schede autenticate e non utilizzate siano mancanti (e in numero rilevante: cfr. C.d.S., III, n. 3250/2018 citata, contrariamente a quanto accaduto per la Sezione 2) e non (come accaduto per la Sezione 4), addirittura superiori (cfr. C.d.S., V, 25 gennaio 2016, n. 245) e senza che siano state denunciate altre significative irregolarità (cfr. C.d.S., II, 2 gennaio 2024, n. 43, n. 51 e n. 53, anche per la citazione di numerosi precedenti giurisprudenziali).
6.3. Le censure relative alla Sezione 4 vanno quindi respinte.
7. Con un ultimo distinto ordine di censure l'appellante critica la condanna alle spese del primo grado di giudizio.
7.1. La critica è infondata dal momento che il tribunale ha applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c., richiamato per il processo amministrativo dall'art. 26 c.p.a.
7.2. Non è censurabile in appello il mancato esercizio da parte del primo giudice della facoltà di compensazione delle spese processuali, trattandosi di decisione rimessa alla sua discrezionalità.
8. L'appello va quindi complessivamente respinto, restando perciò assorbite le eccezioni di inammissibilità dello stesso appello, per mancata specificazione dei motivi, e del ricorso di primo grado, per carenza di interesse, formulate dal Comune di Squillace (la seconda già in primo grado, e riproposta in appello).
8.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del secondo grado in considerazione della natura e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Manda alla Segreteria affinché provveda alle comunicazioni di legge ex art. 131, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Calabria, sez. I, sent. n. 25/2025.