Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 30 giugno 2025, n. 618
Presidente ed Estensore: Fede
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciatogli dalla Questura di Cremona il 29 luglio 2022 con scadenza il 22 giugno 2024.
2. Il 20 settembre 2023 ne ha chiesto la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma la Questura di Cremona ha dichiarato irricevibile l'istanza con provvedimento in forma semplificata ex art. 2, comma 1, l. 241/1990, emesso il 9 maggio 2024 e notificato il 20 maggio 2024, con la motivazione che la conversione non è prevista dalla normativa vigente.
3. Il sig. C. ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 4 luglio 2024 e depositato due giorni dopo.
4. L'Amministrazione si è costituita senza svolgere difese, e nemmeno il ricorrente ne ha svolte di ulteriori, dopo il ricorso introduttivo.
5. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che non sia stata applicata la disposizione transitoria di cui all'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, che consente la conversione in permesso per lavoro di tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 marzo 2023), e dunque anche del suo permesso, che scadeva il 22 giugno 2024.
6. Il ricorso è fondato, in quanto la suddetta disposizione transitoria effettivamente consente la conversione in permesso per lavoro di tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge, come questa Sezione ha già diffusamente argomentato con la sentenza n. 172 del 4 marzo 2024, alla quale si rinvia (nello stesso senso si sono espressi numerosi precedenti della Sezione, tra cui le sentenze nn. 215, 260, 460, 594, 699, 856 e 857 del 2024).
Il permesso per protezione speciale di cui era titolare il ricorrente scadeva il 22 giugno 2024, e dunque era in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 marzo 2023), con la conseguenza che poteva essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in forza dell'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023 (qualora ne sussistessero i presupposti): il ricorso pertanto deve essere accolto e il provvedimento impugnato è annullato.
7. L'Amministrazione dovrà riprovvedere sulla domanda di conversione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, conformandosi a quest'ultima.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento indicato in epigrafe.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.