Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 3 luglio 2025, n. 790

Presidente: Morbelli - Estensore: Goso

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 13 gennaio 2025 e depositato il successivo 23 gennaio, gli esponenti agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze indicate in epigrafe con cui il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare loro, in relazione agli anni scolastici nei quali avevano svolto attività di insegnamento in forza di contratti a tempo determinato, la "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.

L'avv. Veronica P. agisce in proprio per conseguire il pagamento delle spese liquidate in suo favore come difensore antistatario, come di seguito specificato:

- sentenza n. 139/2024 del Tribunale di Savona (ricorrente Stefano Bortolo D.): euro 258,00 oltre rimborso forfetario per spese generali pari al 15 per cento e accessori di legge;

- sentenza n. 184/2024 del Tribunale di Savona (ricorrente Simonetta B.): euro 258,00 oltre rimborso forfetario per spese generali pari al 15 per cento e accessori di legge;

- sentenza n. 687/2024 del Tribunale di Genova (ricorrente Cinzia D.): euro 1.314,00 oltre rimborso forfetario per spese generali pari al 15 per cento e accessori di legge;

- sentenza n. 706/2024 del Tribunale di Genova (ricorrente Beatrice M.): euro 1.030,00 oltre rimborso forfetario per spese generali pari al 15 per cento e accessori di legge.

Si costituiva formalmente in giudizio l'intimato Ministero dell'istruzione e del merito.

Con l'ordinanza n. 342 del 31 marzo 2025, è stata segnalata alle parti una questione di possibile inammissibilità del ricorso in quanto proposto sulla base di procure ad litem non rilasciate specificamente per il giudizio di ottemperanza ed è stato assegnato loro il termine di venti giorni per la presentazione di memorie vertenti su tale unica questione.

Le parti in causa non hanno svolto ulteriori attività difensive.

Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Le domande di ottemperanza proposte dai docenti sono inammissibili in quanto, come rilevato con la menzionata ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., non sono state rilasciate specifiche procure al difensore.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, è necessario il rilascio di una specifica procura ad litem per il giudizio di ottemperanza, non potendosi ritenere estesa in tale ambito l'efficacia della procura già rilasciata al difensore ai fini del giudizio di cognizione, stante l'autonomia dei due giudizi (ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, 25 maggio 2016, n. 1386).

Nel caso di specie, una delle procure rilasciate all'avv. Veronica P. reca una data (1° marzo 2024) ampiamente antecedente alla pubblicazione della sentenza da ottemperare; nessuna procura, in ogni caso, fa riferimento al giudizio di ottemperanza, bensì al "procedimento per l'ottenimento della Card - docente".

Trattasi, quindi, dei mandati conferiti ai fini dei giudizi di cognizione i quali, anche perché rilasciati su fogli separati e non notificati unitamente al ricorso in trattazione, non possono estendere la loro efficacia al giudizio di ottemperanza.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in parte qua.

È fondata e deve essere accolta, invece, la domanda proposta in proprio dall'avv. Veronica P. ai fini del pagamento dei compensi da antistatario.

Premessa la pacifica legittimazione del difensore distrattario delle spese di lite ad agire per l'ottemperanza della relativa statuizione, si rileva l'avvenuta produzione di copia asseverata delle sentenze da ottemperare e dell'attestazione del passaggio in giudicato nonché della prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, come previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, l'Amministrazione non contesta l'inadempimento in questione e non risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario nella parte relativa alle spese di lite.

In conseguenza, va ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare alle epigrafate sentenze limitatamente alle statuizioni di condanna al pagamento delle spese al difensore antistatario.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, con facoltà di delega ad un dirigente dello stesso Ufficio, che provvederà entro i trenta giorni successivi.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo accoglie per il resto, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.