Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-bis
Sentenza 7 luglio 2025, n. 13266

Presidente: Iannini - Estensore: De Martino

FATTO

1. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori per la rifunzionalizzazione e il miglioramento sismico della 'Palazzina B' della Caserma 'La Bulgarella' di Roma" con importo a base di gara è pari a euro 6.834.902,87, IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 80 punti per l'elemento qualità e 20 punti per l'elemento prezzo.

La disciplina di gara, richiamato tra gli altri il divieto generale di contaminazione dell'offerta tecnica con elementi dell'offerta economica, richiedeva espressamente (art. 16 del disciplinare di gara) a pena di esclusione l'inserimento nell'offerta tecnica di un computo metrico estimativo (di seguito anche CME) di tutte le componenti offerte in miglioria, dovere la cui vigenza era ribadita anche successivamente in sede di chiarimenti dalla stazione appaltante.

Più operatori economici partecipavano alla gara che, alla fine, era aggiudicata al Consorzio Fenix - che aveva presentato in sede di offerta tecnica il detto CME con esposizione dei prezzi delle componenti migliorative - con un'offerta di euro 6.032.079,28 (ribasso del 12,13%) e un punteggio di 93,40/100 (78,02 punti tecnici + 15,38 punti economici).

La Costruzioni Vitale s.r.l., seconda classificata con punteggio di 91,70/100 (76,11 punti tecnici + 15,59 punti economici con ribasso offerto del 12,45%), ricorreva allora a questo T.A.R. per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'aggiudicazione con subentro nel contratto e risarcimento danni, sostanzialmente deducendo fosse intervenuta un'indebita commistione valutativa tra offerta tecnica ed economica.

Detto ricorso, articolato sotto tre paragrafi identicamente rubricati: «Violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e, segnatamente, del richiamato principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica - violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara e, segnatamente, dell'articolo 16 - violazione e falsa applicazione dell'articolo 3.1 del documento di gara denominato "elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - ingiustizia manifesta - eccesso di potere - difetto di istruttoria e carenza di motivazione - violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede - illogicità», censurava infatti la violazione del principio di separazione tra le offerte tecniche ed economiche recato dal d.lgs. n. 36/2023, per avere l'aggiudicatario inserito nell'offerta tecnica un computo metrico estimativo dettagliato delle migliorie proposte per un totale di euro 644.786,16, con indicazione dei relativi prezzi analitici, contravvenendo anche alla prescrizione del disciplinare che vietava "qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico" nell'offerta tecnica, pena l'esclusione; si contestava poi da parte di Vitale s.r.l. l'illegittimità dell'art. 2 del documento "Elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ove interpretato come richiedente l'indicazione di prezzi nell'offerta tecnica, censurando anche la metodologia di calcolo dei prezzi delle migliorie da parte del Consorzio Fenix, ritenendoli frutto di valutazioni soggettive anziché basate su listini ufficiali.

La stazione appaltante, a mezzo dell'Avvocatura, e il Consorzio Fenix e si costituivano in giudizio depositando documenti e memorie difensive, chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza cautelare.

Eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del ricorso poiché la Costruzioni Vitale s.r.l. non aveva espressamente impugnato l'art. 16 del disciplinare di gara, che prevedeva l'invio dell'offerta tecnica unitamente al computo metrico estimativo (CME) di tutte le offerte migliorative presentate, pur essendo atto presupposto autonomamente lesivo.

Nel merito negavano la violazione del principio di separazione delle offerte e del disciplinare di gara. Deducevano che detto principio di separazione non andava inteso in senso assoluto, dovendosi verificare l'effettiva capacità di taluni elementi economici anticipati in sede tecnica di disvelare il prezzo offerto d'appalto cosa da escludersi nel caso di specie dove il valore complessivo delle migliorie proposte dal Consorzio aggiudicatario non solo ammontava a meno dell'11% del valore dell'appalto ma era inidoneo a disvelare l'entità dell'offerta economica, formulata "a corpo" con espressione di una percentuale di ribasso complessiva sull'importo a base di gara.

All'udienza cautelare del 14 maggio 2025 il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza cautelare e veniva fissata la trattazione del merito all'udienza pubblica del successivo 25 giugno.

In vista di tale udienza depositavano rituali memorie l'Avvocatura e la controinteressata, quest'ultima depositava anche una successiva replica e quindi copia del contratto d'appalto nel frattempo stipulato in data 16 giugno 2025.

La ricorrente depositava invece ulteriori osservazioni in data 24 giugno 2025, rubricandole come "note di udienza con richiesta di passaggio in decisione".

All'udienza pubblica fissata del 25 giugno 2025 la causa era discussa ed introitata per la decisione.

DIRITTO

2. Vanno preliminarmente espunte, sia la replica della controinteressata (non essendoci stata memoria avversa alla quale controdedurre come affermato nello stesso esordio dell'atto "... in mancanza di difese da parte della ricorrente...") sia le "note di udienza con richiesta di passaggio in decisione" depositate il 24 giugno 2025 dalla Vitale Costruzioni s.r.l. nella parte in cui articolano argomenti a sostegno del ricorso, perché tardive.

Ciò posto il Collegio, pronunciandosi in forma semplificata ex art. 120, comma 5, c.p.a., ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

In disparte considerazioni sull'eccepita inammissibilità si reputa risolutiva l'infondatezza nel merito dell'invocata violazione del principio di non commistione tra aspetti valutativi tecnici ed economici.

Va in primis ricordato che secondo ormai consolidata giurisprudenza «alla luce della ratio che lo ispira, il principio non va inteso in senso assoluto: il divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso meramente formalistico» (C.d.S., n. 5789/2024) infatti «tale divieto non può però essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara... possono essere inseriti nell'offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara (cfr. C.d.S., III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il "prezzo" dell'appalto» (C.d.S., n. 919/2025; in termini v.si anche C.d.S., V, n. 8011 del 2022; C.d.S., V, n. 273 del 2020; C.d.S., V, n. 3609 del 2018).

È indubbio che nel caso di specie la richiesta del computo metrico estimativo a corredo dell'offerta tecnica sia stata una consapevole scelta del bando, di seguito più volte confermata ed applicata dagli organi di gara ed alla quale l'aggiudicatario ha corrisposto enunciando con precisione le migliorie offerte e la loro valorizzazione.

Detta richiesta, che si accompagnava nella lex specialis alla contestuale affermazione di principio sul divieto di commistione con elementi economici dell'offerta tecnica, non risulta, a ben vedere, in contraddizione con tale principio.

La stazione appaltante ha invero ritenuto di sollecitare i partecipanti a formulare offerte migliorative creando una concorrenza "al rialzo" diretta ad acquisire possibili utilità aggiuntive al patrimonio pubblico rispetto allo standard di gara, trattasi di scelta non censurabile (ed anzi tendenzialmente virtuosa) la cui attuazione non poteva che concretizzarsi in sede di valutazione dell'offerta tecnica, luogo elettivo in cui apprezzare possibili migliorie ed attribuire loro il conseguente premio aggiuntivo in termini di punteggio.

Rispetto a detta scelta, della cui legittimità non è quindi dato dubitare, ha rappresentato mera, logica, modalità attuativa l'acquisizione di un computo metrico estimativo sì da illustrare dettagliatamente i caratteri ed i prezzi delle migliorie offerte, consentendo alla commissione una loro più consapevole ed oggettiva valutazione nell'ambito della complessiva offerta tecnica.

Del resto in una procedura di aggiudicazione che separi nettamente il giudizio tecnico da quello economico, non si potrebbe negare che la valutazione tecnica di un'offerta di miglioria, in assoluto ed in comparazione con le altre, non implichi un previo inevitabile processo mentale di attribuzione di valore economico alla miglioria, dovendosi alla fine pervenire ad identificare fra tutte l'offerta tecnica capace di apportare - complessivamente considerata al lordo dei miglioramenti - la maggiore utilità al patrimonio pubblico.

L'acquisizione del CME nel caso di specie, quindi, non ha fatto altro che agevolare il giudizio della commissione sulle migliorie, espresso nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, senza per questo "anticipare" elementi decisivi capaci di far prefigurare l'entità o comunque la maggior convenienza della correlata offerta economica, considerati sia l'impatto limitato a poco più del decimo del valore dell'appalto delle migliorie in questione, sia la previsione dell'espressione del prezzo offerto non a misura - come accade nei computi metrici estimativi - bensì a "corpo" con l'indicazione di un ribasso percentuale complessivo sull'importo a base di gara.

Il ricorso è pertanto da respingere in ogni sua domanda, con conferma degli atti impugnati.

Elementi di novità e problematicità della questione dibattuta rendono equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda, con conferma degli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.