Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 8 luglio 2025, n. 1188
Presidente: Prosperi - Estensore: Pavia
FATTO E DIRITTO
Considerato:
- che con ricorso, notificato in data 11 novembre 2024 e depositato il successivo 28 novembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la locale prefettura gli aveva revocato le misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo;
- che all'esito dell'udienza camerale, svoltasi in data 11 dicembre 2024, il Collegio ha accolto l'stanza cautelare del ricorrente ai fini di un riesame (ord. 489 del 12 dicembre 2024);
- che, in omaggio a detto provvedimento, l'amministrazione procedente ha nuovamente concesso al ricorrente i benefici revocati e ha rinnovato l'istruttoria in contraddittorio con l'interessato, all'esito del quale ha emanato un nuovo provvedimento negativo che conferma il precedente;
- che detto atto non è stato impugnato dal ricorrente, il quale non ha neppure fatto rientro nella struttura di accoglienza individuata dall'amministrazione;
- che, per giurisprudenza pacifica, «l'atto adottato in esecuzione di una ordinanza emessa ai fini del riesame, comportando una completa riedizione del procedimento conclusosi con il motivato provvedimento impugnato, costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), portando ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo» (cfr. C.d.S., Sez. VII, 8 ottobre 2024, n. 8099).
Ritenuto, pertanto:
- che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- di compensare le spese della presente fase del giudizio per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, §§ 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.