Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 2 luglio 2025, n. 5716

Presidente: Sabatino - Estensore: Molinaro

1. Con ricorso n. 516 del 2025 l'avvocato Adriano Tortora ha presentato ricorso per l'ottemperanza, da parte del Comune di Cerveteri, della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8667 del 2022, così come corretta dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10376 del 2022, in ordine al pagamento delle spese di lite, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione in caso di perdurante inerzia.

2. Si rileva che:

- i signori Salvatore O. e Aldo D.G. hanno conferito mandato all'avvocato Adriano Tortora per resistere al giudizio di appello concluso con sentenza n. 8667 del 2022, con la quale questa Sezione, per quanto di interesse in questa sede, ha condannato il Comune di Cerveteri "al pagamento, in favore degli appellati, O. Salvatore e D.G. Aldo, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri di legge, se dovuti";

- con ordinanza n. 10376 del 2022 questa Sezione ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale aggiungendo al dispositivo della sentenza l'espressione "in favore del difensore dichiaratosi antistatario", riformulando così la complessiva statuizione quale "Condanna il Comune di Cerveteri al pagamento, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, se dovuti";

- in data 26 giugno 2023 la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8667 del 2022 e l'ordinanza del Consiglio di Stato, n. 10376 del 2022 sono state notificate al Comune di Cerveteri (C.d.S., Sez. V, 7 dicembre 2020, n. 7728);

- sono decorsi i 120 giorni stabiliti dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997;

- il ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'Amministrazione.

3. Tanto basta per accogliere il ricorso, dal momento che nel processo amministrativo, ai fini della valida instaurazione del giudizio di ottemperanza, non è prevista la notificazione del titolo azionato munito di formula esecutiva, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a. (C.d.S., Sez. V, 14 ottobre 2022, n. 8776).

Né l'abrogazione di detta disposizione depone in senso contrario.

Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 34, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 e dei successivi artt. 35 e 52, "dal 1° marzo 2023, con la modifica dell'art. 475 c.p.c., non è più prevista l'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze" del giudice civile (C.d.S., Sez. II, 3 giugno 2025, n. 4797).

In particolare, l'art. 475 c.p.c., nella formulazione precedente, richiedeva che i titoli esecutivi fossero muniti di formula esecutiva, a meno che vi fosse una diversa disposizione di legge. Tuttavia, con la nuova formulazione, si stabilisce che, per essere considerati titoli per l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c., le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale.

Ne deriva che l'art. 136, comma 2-ter, c.p.a., laddove prevede ancora che "il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, [è] di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari", non può che tenere conto della modifica intervenuta.

In ragione di quanto sopra non vi è motivo per non ritenere che l'abrogazione dell'art. 115, comma 3, c.p.a. si giustifichi e si inquadri in un sistema che non richiede più la formula esecutiva per procedere all'esecuzione delle sentenze del giudice civile, venendo meno quindi la necessità di differenziare sul punto il regime dell'ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto (non risultando che nel frattempo vi sia stato il pagamento di quanto dovuto) e va ordinato al Comune di Cerveteri di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8667 del 2022, così come corretta dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10376 del 2022, in ordine al pagamento delle spese di lite, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

5. Si nomina, fin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Roma, affinché ponga in essere direttamente, o tramite un suo delegato, nei successivi novanta giorni, ogni necessario adempimento attuativo nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione, riservando all'esito la liquidazione delle pertinenti competenze a carico dell'ente inadempiente e ogni altra determinazione.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone l'ottemperanza nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Cerveteri al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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