Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 7 luglio 2025, n. 5828
Presidente: Franconiero - Estensore: Vivarelli
FATTO
La società Osteria del Mercato ha impugnato dinanzi al T.A.R. Piemonte l'ordinanza n. 218/2020 con cui il Comune di Oleggio le ha intimato il ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile di via Novara n. 76/D. Il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso "... fondato con riferimento alla recinzione (opera A)", ma "... infondato rispetto al dehor (opera B)", ravvisando quindi la legittimità dell'ordinanza comunale nella parte in cui è stata sanzionata l'abusività del dehors.
Premesso in fatto e considerato in diritto:
1. La società Osteria del Mercato di Landone Silvia & Bisagni Lorenzo s.a.s. è proprietaria del fabbricato, con destinazione d'uso commerciale, sito nel Comune di Oleggio (NO), in Via Novara 76/D, contraddistinto nel N.C.U. dal Foglio n. 7 - mappale n. 893, nel quale svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'immobile è stato costruito in forza del permesso di costruire n. 74 in data 21 aprile 2016 e successive varianti. In data 7 giugno 2019, la ricorrente ha presentato SCIA per la realizzazione, fra l'altro, di un dehor ad est del fabbricato, costituito da una pavimentazione in gres porcellanato (dimensioni di 3,50 x.7,70), coperta da una tenda retrattile in pvc; la tenda è sorretta da una struttura in alluminio, di altezza pari a m. 2,78, formata da tre piantoni (dimensioni 15x15 ciascuno) montanti e reggitenda (dimensioni 15x20). Sulla struttura portante sono stati poi montati - con inserimento nei binari predisposti - dei pannelli in vetro, scorrevoli, a completamento della pergotenda "Palladia" ivi installata.
3. In data 30 agosto 2019, l'odierna appellante ha presentato allo Sportello unico delle attività produttive una SCIA unica per lo svolgimento, nell'ambito del suddetto fabbricato, dell'attività di "ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)", per una superficie complessiva dell'esercizio pari a mq. 72,50, di cui mq. 47,71 per la sala interna e mq. 24,79 per il dehor.
4. Con atto prot. n. 3466 del 14 febbraio 2020, il Comune di Oleggio ha comunicato all'Osteria del Mercato s.a.s. l'avvio di un procedimento, finalizzato ad una generica verifica della situazione generale dell'area della società stessa. In data 16 settembre 2020 si è svolto un sopralluogo presso il compendio immobiliare in esame, all'esito del quale, con riferimento alla recinzione e al dehor sopra citati, è stata verbalizzata l'asserita necessità di ulteriori accertamenti presso l'ufficio tecnico comunale.
5. Con ordinanza del responsabile dell'area tecnica in data 24 ottobre 2020, n. 218, l'Amministrazione ha quindi ordinato ad entrambi i soci accomandatari dell'Osteria del Mercato s.a.s. di rispristinare, entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, lo stato dei luoghi "secondo quanto autorizzato", assumendo che:
- la parte di recinzioni in doghe sarebbe stata difforme dal permesso di costruire ed in contrasto con il criterio di trasparenza ex art. 24, comma 2, delle NTA del PRG;
- il dehors, per la presenza dei pannelli laterali, si configurerebbe come un "nuovo fabbricato", peraltro quale ampliamento della superficie di somministrazione autorizzata, realizzato in assenza della prescritta distanza minima di arretramento dalla sede stradale e della verifica del Sul (superficie utile lorda) e della Sc (superficie coperta).
6. Tale provvedimento è stato impugnato da Osteria del Mercato s.a.s. avanti il T.A.R. Piemonte che, con la sentenza n. 318 del 4 aprile 2022, ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento comunale nella parte in cui ha ingiunto la demolizione della recinzione.
7. Il T.A.R. ha giudicato invece legittima l'ordinanza gravata con riferimento al dehor, affermando, in sintesi, che:
- l'apposizione di vetrate scorrevoli non destinate a sorreggere la tenda, bensì a chiudere lo spazio esterno, snaturerebbe l'opera ingenerando un ampliamento dei locali del ristorante e la creazione di un nuovo volume o superficie;
- l'apposizione degli impianti termici denoterebbe la diversa modalità di fruizione del locale destinato ad uso continuativo anche a fronte di condizioni climatiche non compatibili con la permanenza all'esterno;
- il contestato ampliamento, nel testo dell'ordinanza, della superficie di somministrazione autorizzata sarebbe un "rilievo accessorio e come tale inidoneo a denotare uno sviamento del potere di repressione degli abusi edilizi";
- il dehors non potrebbe qualificarsi come una pertinenza urbanistica dell'edificio principale, esulando dal predetto concetto gli interventi consistenti in ampliamenti, in termini di volumetria, sagoma o superficie, di parti integranti dei fabbricati.
Sulla base di tali motivazioni, il Giudice di primo grado ha concluso che le vetrate "non assentite e idonee - per quanto esposto - a ingenerare una trasformazione edilizia rilevante, devono essere rimosse, fermo il mantenimento della pergotenda".
8. Osteria del Mercato s.a.s. interpone il presente atto di appello in parte qua della sentenza 318/2021 della Sez. II del T.A.R. Piemonte, con riferimento alle statuizioni sul dehor e sulle spese, deducendo un unico motivo di diritto.
9. Si è costituito nel grado il Comune di Oleggio, con atto depositato il 5 luglio 2022 e successiva memoria depositata il 22 luglio 2022 con cui ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
10. Con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. II, 27 luglio 2022, n. 3632, è stata rigettata l'istanza di sospensiva, con compensazione delle spese di lite.
11. È stata depositata il 30 maggio 2025 memoria difensiva da parte dell'appellante e memoria di replica del Comune di Oleggio, depositata l'11 giugno 2025.
12. All'udienza pubblica da remoto del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con unico motivo di appello, rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, travisamento dei fatti, carenza, erroneità e illogicità della motivazione", gli appellanti deducono che i giudici di primo grado si sarebbero discostati dall'orientamento del Consiglio di Stato, espresso nella sentenza della Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979, secondo cui l'apposizione, nella struttura di supporto di una tenda retrattile, di pannelli laterali in vetro scorrevoli non muta la natura dell'opera determinando la creazione di uno spazio chiuso stabilmente configurato e quindi non genera nuovo volume o superficie.
Nello stesso senso, in una recente sentenza, con riguardo ad una struttura caratterizzata da una tenda retrattile e chiusure laterali con teli, è stato enunciato che: "gli interventi di arredo di spazi aperti effettuati con materiali leggeri devono di norma (ossia ove non vi siano peculiari e specifiche previsioni vincolistiche o pianificatorie puntualmente ostative, nella specie insussistenti) essere considerati liberamente ammissibili, in quanto idonei a realizzare il miglior godimento dell'immobile senza incidere significativamente su di esso: ossia lasciandone inalterate le caratteristiche edilizie, progettuali, culturali, ambientali ed estetiche dell'edificio (tali ultimi caratteri rilevando, va da sé, solo a fronte dei pertinenti vincoli)" (sottolineature ed evidenziazioni aggiunte, C.d.S., Sez. II, 4 maggio 2022, n. 3488).
Il caso di specie sarebbe quindi riconducibile alla categoria degli interventi che possono essere eseguiti in assenza di un titolo abilitativo perché non comportano alcuna rilevante trasformazione dello stato dei luoghi.
Richiamano poi la perizia a firma del geom. Marco Mazzeri asseverata in data 3 febbraio 2021 (doc. 12 fascicolo di primo grado), che il T.A.R. adito avrebbe completamente ignorato, per cui i pannelli esulano dalla funzione di tamponamento perimetrale anche considerato che:
- hanno una esigua sezione di 10 mm, di gran lunga inferiore rispetto allo spessore dei vetri usati per le finestre (28/30 mm), che li rende assimilabili, a tutti gli effetti, a un tendaggio;
- sono totalmente amovibili, in quanto privi di opere murarie ed assemblati tra loro in modo da rendere possibile lo smontaggio mediante la semplice operazione di estrazione dai binari in cui scorrono, senza alcuna demolizione;
- non sono termoisolanti, difettando dei requisiti richiesti dalla norma UNI EN 1435-1 (Trasmittanza termica U limite in zona climatica E 1,90 (W/mqk). Pannello di vetro installato 4.90 (W/mqk);
- tra un pannello e l'altro rimane uno spazio vuoto e, quindi, l'ambiente del dehor non è isolato;
- l'apposizione dei pannelli non ha modificato la superficie commerciale dell'esercizio pubblico che è rimasta inalterata.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.
Si deve infatti dare continuità all'orientamento anche recentemente espresso da questo Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 27 gennaio 2025, n. 607, secondo cui un'opera costituita da una struttura con copertura retrattile e chiusura laterale con vetrate scorrevoli, se mantiene la destinazione esterna dello spazio senza trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile, deve qualificarsi come pergotenda. Tale qualificazione la colloca tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e del "Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera" (d.m. 2 marzo 2018), non essendo quindi soggetta a titolo edilizio.
Pertanto, essendo la fattispecie in esame in via di fatto esattamente sovrapponibile all'ipotesi sopra definita, come si ricava dalla sopra riportata descrizione dell'opera in contestazione, l'appello deve essere accolto. Per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 7.000,00 (3.000,00 per il primo grado e 4.000,00 per il secondo grado), oltre accessori, per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Oleggio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 7.000,00, oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 318/2022.