Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V-bis
Sentenza 9 luglio 2025, n. 13526

Presidente ed Estensore: Commandatore

FATTO

Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto articolando i seguenti motivi:

1) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge; errata e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 9 l. n. 91/1992; eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) violazione di legge in relazione agli artt. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, anche con riferimento all'art. 22 Cost., nonché all'art. 3, commi 1 e 3, l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione; difetto di istruttoria; erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; difetto di motivazione anche in punto interesse pubblico;

3) violazione ed errata applicazione di legge in relazione all'art. 3 del d.P.R. n. 362/1994;

4) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 come modificato dalla l. 15/2005 (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza);

5) violazione artt. 21, 22 e 27 Cost.

Con memoria di mera forma si è costituito in giudizio il Ministero intimato che non ha depositato documentazione ad eccezione del provvedimento impugnato.

All'udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. indicata in oggetto, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con riferimento all'ordine di esame dei motivi di ricorso, il Collegio deve svolgere delle considerazioni preliminari tenuto conto delle regole giurisprudenziali dettata dall'Adunanza plenaria 27 aprile 2015, n. 5 secondo cui:

i) il giudice amministrativo ha il dovere di esaminare i motivi di ricorso secondo la graduazione dettata dalla parte ricorrente che deve essere espressa non potendo desumersi implicitamente dalla semplice enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione delle stesse;

ii) in mancanza di una espressa graduazione, si riespande nella sua pienezza l'obbligo del giudice di primo grado di pronunciare, salvo precise deroghe, su tutti i motivi e le domande;

iii) una deroga a tali regole si rinviene nell'art. 34, comma 2, c.p.a., ove si dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati dall'autorità competente chiamata a esplicare la propria volontà provvedimentale in base al micro-ordinamento di settore;

iv) in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio - così radicale - da assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.

La violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 - conseguente all'intervenuta modifica dell'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge [in ragione dell'art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120], nella parte cui si prevede che "la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis" - si atteggia come vizio radicale - nei sensi indicati al precedente punto iv) - del provvedimento nel caso di attività discrezionale.

E invero, per il tradizionale orientamento giurisprudenziale, l'eccezione di cui all'art. 21-octies della l. n. 241/1990, secondo periodo, si estendeva anche all'art. 10-bis, la cui violazione inficiava la legittimità del successivo provvedimento adottato solo nel caso di un effettivo e oggettivo pregiudizio causato dalla sua inosservanza (C.d.S., Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081). Di contro, alla luce della nuova formulazione dell'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, il predetto favor per la stabilità de provvedimento è stato superato, sicché in caso di provvedimento discrezionale - e solo in questo caso - l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la necessaria caducazione dell'atto viziato (C.d.S., Sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267), presumendosi iuris et de iure la rilevanza causale di tale omissione nel corretto esercizio del potere della P.A. impossibilità provare in giudizio che il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il motivo di doglianza è fondato e il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti infraspecificati. E invero, il provvedimento in esame si connota per l'ampia natura discrezionale della valutazione rimessa all'autorità amministrativa (T.A.R. per il Lazio, Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 142), sicché la denunciata violazione dell'art. 10-bis integra un vizio talmente radicale da precludere a questo Giudice di esaminare censure astrattamente idonee: i) a far ritenere che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere o avere un contenuto diverso; ii) a sostituire, in prima battuta, le valutazioni discrezionali non ancora esercitate da parte della P.A.

La parte ricorrente ha infatti prospettato di non avere ricevuto il preavviso di rigetto e l'Amministrazione resistente, neppure con il deposito dell'8 maggio 2025, ha comprovato la regolare notifica di tale atto endoprocedimentale.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta-bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della parte ricorrente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

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